Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37104.

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità.

In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità, in caso di sostanza stupefacente denominata “amnesia” – inquadrabile fra le “droghe leggere” trattandosi di cannabinoide sia pure caratterizzato da un particolare trattamento che ne incrementa gli effetti psicoattivi – deve aversi riguardo alla soglia, basata sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissata dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito, con la conseguenza che l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi.

Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37104. Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti – Stupefacenti – Aggravante dell’ingente quantità – Mancato superamento dei valori soglia – Omessa individuazione della tabella di appartenenza da parte del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAVICH GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio sull’aggravante relativa all’amnesia ex articolo 80 sub D, inammissibilita’ nel resto per (OMISSIS); inammissibilita’ dei ricorsi per (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di NOLA in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. L’avvocato (OMISSIS) e’ altresi’ presente in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di AVELLINO in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/10/2018, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati agli stessi rispettivamente ascritti, riguardanti la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (cosi’ il solo (OMISSIS)) e taluni episodi riguardanti la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, con condanna ciascuno alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Napoli, con pronuncia del 3/7/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) in quella di anni 10 di reclusione, dando atto in sentenza della intervenuta rinuncia ai motivi di merito; ha ridotto la pena inflitta a (OMISSIS), accogliendo il concordato proposto in appello; ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS), concedendo le circostanze attenuanti generiche denegate in primo grado.
Avverso tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di ricorso.
2. Per (OMISSIS).

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS):
2.1 Violazione dell’articolo 587 c.p.p., comma 3, non avendo la Corte di merito disposto l’estensione degli effetti di precedenti sentenze – emesse nei confronti di coimputati giudicati separatamente per i medesimi reati – che avevano escluso l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 2, Testo Unico stupefacenti; l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, in relazione al capo B) della rubrica; l’aggravante della transnazionalita’ in relazione ai capi A), C) ed F) della rubrica (sentenza n. 6984/19 R.G. Corte App. Napoli e sentenza n. 6564/19 R.G. Tribunale Napoli). Omessa motivazione circa la sussistenza delle circostanze aggravanti non oggetto di rinuncia e dell’effetto estensivo richiesto con allegazione agli atti dei dispositivi e dei motivi delle sentenze citate.
La sentenza impugnata andrebbe censurata per avere omesso di valutare la esclusione delle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, articolo 80, comma 2 e L. n. 146 del 2006. Nei verbali di udienza e’ dato leggere che il (OMISSIS), a mezzo del difensore, aveva rinunciato ai motivi di merito. Tuttavia, in essi non e’ riportato che la rinuncia non si riferisce alle aggravanti di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 4, a quella della transanzionalita’ ed a quella dell’ingente quantitativo, contestate ai capi A), C), D) della rubrica.
La pronuncia d’appello, dopo aver richiamato per relationem la sentenza di prime cure e la rinuncia della Difesa ai motivi di merito, a foglio 4 riporta: “non sono stati oggetto di rinuncia i motivi sub C)-nella parte concernente l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, D e E dell’atto di appello con i quali si invoca: il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5; la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche; l’esclusione dell’aggravante di cui al cit. D.P.R., articolo 80”.

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

La Corte territoriale, evidenzia la difesa, sarebbe incorsa in errore, ritenendo che l’imputato sia stato chiamato a rispondere anche del delitto sub capo E) della rubrica, allo stesso mai contestato.
Rileva poi come la Corte di merito avrebbe frainteso i termini della rinuncia, la quale non era riferita alle circostanze aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, ed a quella di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 4.
Le produzioni delle sentenze di cui aveva chiesto l’acquisizione, riguardanti alcuni originari coindagati, giudicati per i medesimi reati in concorso con il (OMISSIS), le cui posizioni erano state separate, rivelavano lo scopo di mantenere fermi i motivi di appello relativi alle circostanze aggravanti e di sostenere l’effetto estensivo, in favore dell’imputato, della esclusione delle suddette aggravanti ai sensi dell’articolo 587 c.p.p..
Sebbene ne abbia dato atto in sentenza, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare quanto richiesto dalla difesa relativamente a tutte le circostanze, pur nell’evidenza del deposito delle sentenze di 1 e 2 grado emesse per gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), estensibili al ricorrente in punto di esclusione delle circostanze aggravanti di cui al cit. D.P.R., articolo 80 e articolo 74, comma 4, e della sentenza relativa a (OMISSIS), estensibile al ricorrente nella parte in cui esclude anche l’aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 4.
Ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS).
2.2 Vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione dell’aggravante di cui al cit. D.P.R., articolo 80, comma 2.
La sentenza impugnata meriterebbe di essere censurata per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi del gravame, di disapplicare l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, atteso che dal compendio probatorio e’ emersa la mancanza di prove volte a dimostrare che il quantitativo di principio attivo della sostanza stupefacente di cui era in possesso il sodalizio criminale fosse superiore alla soglia minima fissata dalla giurisprudenza di legittimita’.

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Il giudice del gravame non avrebbe rispettato i criteri indicati nella pronuncia a Sezioni Unite richiamata in motivazione, asserendo che il giudicante non puo’ essere vincolato al calcolo matematico, pena uno svilimento del suo potere discrezionale.
In questo passaggio si coglierebbe una evidente contraddizione, atteso che il criterio scientifico, posto a base dell’esatta individuazione del principio attivo, vero discrimen per l’applicazione dell’aggravante in parola secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, e’ stato abbandonato dai giudici del gravame per poi ricomparire allorquando serve giustificare la maggiore pericolosita’ della sostanza denominata “amnesia” rispetto alla marijuana; pericolosita’, peraltro, meramente presunta da una serie di fattori non attendibili, attesa la mancata indicazione delle “fonti mediche” che dovrebbero sostenerla.
Gli studi in materia di sostanze stupefacenti, sintetizzate dal legislatore nel Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, hanno condotto le autorita’ sanitarie a far confluire questa tipologia di droga in quelle similari alla marijuana per composizione ed effetti; in piu’ non vi e’ al momento alcuna evenienza che possa far ritenere che la predetta droga abbia effetti piu’ gravi rispetto alla marijuana.
Le considerazioni contenute in motivazione sarebbero basate su semplici presunzioni peraltro smentite dalle emergenze probatorie. Ed invero, in 13 Kg. di prodotto e’ stata riscontrata la presenza di soli 650 gr. di principio attivo, ben al di sotto della soglia di 1 kg cosi’ come indicato dalla Suprema Corte.
2.3 Vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 c.p..
La sentenza impugnata meriterebbe di essere censurata per illogicita’ della motivazione espressa in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il (OMISSIS) ha ammesso gli addebiti, intraprendendo un reale percorso di resipiscenza, e che il ricorrente ha avuto un ruolo del tutto marginale nella vicenda che occupa. La pena base fissata in anni dieci di reclusione, come rideterminata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto all’entita’ dei fatti.
3. Per (OMISSIS).

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Manifesta illogicita’ della motivazione in punto di dosimetria della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito avrebbe espresso una motivazione carente ed illogica. Non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale dell’imputato e del comportamento collaborativo prestato.
In punto di dosimetria della pena la Corte non avrebbe offerto alcuna giustificazione in ordine alla decisione di discostarsi dal minimo edittale.
4. Per (OMISSIS).
4.1 Contraddittorieta’ della motivazione in ordine al profilo riguardante la partecipazione materiale dell’imputato ai fatti contestati.
La motivazione resa dalla Corte di merito non lascerebbe comprendere il ruolo effettivamente attribuito al (OMISSIS) nella vicenda. In piu’ parti della sentenza, il ricorrente viene indicato talvolta quale trasportatore della sostanza, talaltra quale soggetto deputato a fare da “staffetta”. Tali indicazioni contraddittorie avrebbero riflessi sulla determinazione dell’elemento psicologico del reato e sulla quantificazione della pena.
4.2 Vizio di motivazione e travisamento delle prove; omessa valutazione in ordine alla consapevolezza, da parte del ricorrente, della illiceita’ del trasporto e della funzione del suo apporto.
La impugnata sentenza sarebbe meritevole di censura quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Sarebbero state del tutto trascurate le dichiarazioni, menzionate nell’atto di appello, rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS), che avevano scagionato pienamente il ricorrente mettendo in rilievo la sua inconsapevolezza di partecipare al trasporto di stupefacenti.
L’messo esame del contenuto di tali dichiarazioni renderebbe manifestamente illogica la motivazione.
La sentenza impugnata sarebbe altresi’ viziata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta formulata in sede di appello di e determinare con precisione il ruolo rivestito dall’imputato nella vicenda.
Non avrebbe considerato le doglianze difensive riguardanti l’interpretazione di talune conversazioni intercettate, erroneamente valutate dal giudice di prime cure e poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’
4.3 Manifesta illogicita’ della motivazione in relazione ai canoni valutativi imposti dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, con riferimento alla consapevolezza, da parte del ricorrente, dell’illiceita’ del trasporto e della funzione di suo apporto.
La Corte di merito avrebbe desunto da un unico indizio, costituito dall’analisi contenuto delle conversazioni intercettate afferenti a trasporti illeciti, la consapevolezza dell’imputato di contribuire ad un trasporto di stupefacenti. La motivazione avrebbe violato l’articolo 192 c.p.p., comma 2, non facendo buon governo delle regole dettate in tema di prova indiziaria: ed invero, la norma richiede che gli indizi debbano essere plurimi per addivenire alla dimostrazione della esistenza di un fatto.
4.4 Carenza di motivazione sulla richiesta di diminuzione della pena inflitta in primo grado.
Con i motivi di appello, la difesa aveva richiesto una diminuzione della pena inflitta in primo grado, con indicazione degli elementi di positiva valutazione da considerarsi per addivenire al piu’ mite trattamento sanzionatorio. La Corte di merito, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha mancato di pronunciarsi su questa richiesta, mantenendo ferma la pena base individuata dal primo giudice, prossima al massimo edittale.

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti da (OMISSIS) sono inammissibili.
Il ricorrente ha definito la sua posizione ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., rinunciando ai motivi di appello e concordando il trattamento sanzionatorio con il P.M..
Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilita’ di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all’abrogato articolo 599 c.p.p., comma 4, applicabili all’attuale concordato in appello, ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., sovrapponibile al precedente istituto, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimita’, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volonta’ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, ipotesi del tutto assenti nel caso in esame (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimita’, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione”; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01: “In tema di concordato in appello, e’ ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volonta’ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. ed, altresi’, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalita’ della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge”; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 01: “In tema di “patteggiamento in appello” ex articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 56 e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non puo’ essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalita’ della pena concordata”).
2. Parimenti inammissibile e’ il ricorso proposto da (OMISSIS).

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Occorre preliminarmente rilevare come ci si trovi al cospetto di una “doppia conforme” pronuncia di responsabilita’ e come, legittimamente, in tale caso, il giudice di appello possa richiamarsi per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado. E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non ricorrano difformita’ sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita’ logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruita’ e completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Nel presente caso la sentenza impugnata, condividendone le ragioni argomentative, ha fatto ampio riferimento alla pronuncia di primo grado, in cui il fatto ascritto al ricorrente, ritenuto colpevole della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4 (capo E della rubrica), ha formato oggetto di attenda disamina sotto il profilo ricostruttivo e in termini di inferenza della responsabilita’ dell’imputato.
Il ricorso non e’ suscettibile, nelle sue articolazioni, di rivelare i vizi motivazionali dedotti le violazioni di legge lamentate.
2.1 II primo motivo di doglianza, attinente al ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda, non e’ suscettibile di rivelare aspetti di reale criticita’ nella motivazione offerta dai giudici di merito. Il (OMISSIS), si legge in sentenza, si era occupato, unitamente ad altri, del trasporto dello stupefacente, facendo da “staffetta”. Egli infatti veniva individuato dal personale di Polizia mentre, a bordo della sua vettura, precedeva il veicolo del complice. Ebbene, la differenza terminologica posta in rilievo dalla difesa nel motivo di ricorso non ha carattere di decisivita’, non essendo suscettibile di invalidare l’apporto giustificativo della Corte di merito, la quale, sulla base di argomentazioni del tutto logiche e coerenti rispetto alla premessa fattuale, ha ritenuto che il ricorrente avesse preso parte all’attivita’ del trasporto dello stupefacente: bastera’ qui considerare che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la staffetta e’ comunque concorrente nel trasporto, avendo funzione agevolatrice dello stesso (Sez. 4, Sentenza n. 50307 del 20/07/2018, Rv. 274002).

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

2.2 In ordine poi all’elemento soggettivo del reato, la Corte di appello ha posto in rilievo come la consapevolezza del ricorrente di trasportare il carico di stupefacente si desumesse dal contenuto dei colloqui intercettati nel corso delle indagini. In tali colloqui, si legge in motivazione, il (OMISSIS) veniva spesso portato a conoscenza dei trasporti di droga effettuati dai coimputati; e cio’ assorbe e rende irrilevante il mancato riferimento della sentenza impugnata alle dichiarazioni scagionatorie dei coimputati. A tal proposito, il fatto che la Corte di merito non si sia espressamente pronunciata, in particolare, sulla valenza delle dichiarazioni provenienti dal coimputato (OMISSIS) non ha rilievo decisivo, essendo noto che, sul piano dell’esaustivita’, sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, dotate del requisito della decisivita’ (cosi’ Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 Rv. 257967). Va altresi’ rammentato che, nella sentenza di merito, il giudice non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo e’ stato tenuto presente, si’ da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cosi’ Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 Rv. 250900).
Con riferimento all’interpretazione da attribuirsi al significato delle conversazioni intercettate, e’ d’uopo rammentare come, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, le valutazioni effettuate dal giudice di merito con riferimento al contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimita’ soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). A fronte di detto principio, la difesa prospetta, in realta’, una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, richiamando l’attenzione della Corte su aspetti in fatto, riservati in via esclusiva alla competenza dei giudici di merito.
Inoltre, e’ d’uopo ribadire che il travisamento della prova, di cui pure la difesa lamenta l’esistenza in relazione al contenuto delle conversazioni indicate in ricorso, non puo’ essere apprezzato sulla base di allegazioni soltanto parziali e frammentarie che riproducono solo alcuni passaggi di tali conversazioni. Deve in proposito ulteriormente rammentarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia onere del ricorrente assicurare il requisito dell’autosufficienza dell’atto probatorio, provvedendo all’allegazione al ricorso dell’atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l’esame diretto in sede di legittimita’, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep.2015), Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073).

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

2.3. il terzo motivo di ricorso e’ privo di pregio. La pluralita’ degli indizi, di cui la difesa in modo assertivo lamenta la ricorrenza, e’ ricavata dal contenuto delle diverse conversazioni intercettate e dall’osservazione espletata dalla P.G., che ha individuato il ricorrente nel corso dell’attivita’ di trasporto dello stupefacente.
2.4 Manifestamente infondato e’ anche l’ultimo motivo di ricorso. La Corte di merito ha ritenuto “congrua” la pena di anni 2 di reclusione. La pena base individuata, anni 4 e mesi 6 di reclusione, su cui si appuntano le critiche difensive, supera di poco la media edittale (a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la pena detentiva prevista per la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4 va da 2 a 6 anni di reclusione; la media edittale e’ quindi pari ad anni 4 di reclusione). Secondo consolidato orientamento espresso in sede di legittimita’ in tema di dosimetria della pena, e’ necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
3. Quanto ai ricorsi proposti per conto di (OMISSIS), quello a firma dell’avv. (OMISSIS) e’ inammissibile.
Invero, non assumono rilevanza le censure riferite in quest’ultimo ricorso alle aggravanti dell’ingente quantita’, della transnazionalita’ e dell’associazione armata, indipendentemente dal fatto che le stesse abbiano formato oggetto di esclusione rispetto alla rinuncia in appello ai motivi “assolutori” da parte dell’odierno ricorrente, alla luce di quanto e’ dato evincere dal verbale d’udienza in data 3 luglio 2020. La sollecitazione difensiva e’, nell’essenziale, volta ad ottenere l’esclusione delle predette aggravanti quale effetto, ex articolo 587 c.p.p., dell’esclusione delle stesse per taluni coimputati. Tuttavia, deve osservarsi che detta esclusione non e’ in primo luogo allo stato decisiva, non risultando sul punto agli atti una decisione irrevocabile nei riguardi dei predetti coimputati. A parte cio’, e’ dirimente il fatto che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralita’ di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 40254 del 12/06/2014, Avallone e altri, Rv. 260445; Sez. 1, Sentenza n. 16678 del 01/03/2013, Antonelli, Rv. 255848): evenienza che, come noto, qui si e’ invece verificata.
Di contro, si appalesa fondato il primo motivo articolato dall’avv. (OMISSIS) con riguardo all’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, in relazione alla quale la motivazione della sentenza impugnata non tiene conto che la sostanza drogante contenuta nello stupefacente di cui al capo d) (qualificato come amnesia, pertanto allo stato inquadrabile fra le droghe leggere trattandosi di cannabinoide, sia pure caratterizzato da un particolare trattamento che ne incrementa gli effetti psicoattivi) non risulta aver raggiunto il valore soglia indicato dalle sentenze a Sezioni Unite Biondi e Polito.
La corte di merito, con motivazione che si discosta dagli orientamenti stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le predette decisioni (Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150; e Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Polito, Rv. 279005) e dalla giurisprudenza di legittimita’ sviluppatasi in seguito a tali pronunce, sostiene la ricorrenza dell’aggravante, mettendo in rilievo che 650 grammi di principio attivo della sostanza denominata “amnesia” possano costituire un aumentato significativo pericolo per la salute pubblica.

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

Le Sezioni Unite Biondi, tuttavia, hanno ritenuto necessario rinvenire all’interno del sistema i parametri atti a scongiurare il pericolo di eccessive oscillazioni nell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, da parte dei giudici di merito, facendo riferimento al sistema delle tabelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nelle quali sono indicati, per ciascuna sostanza, i cosiddetti “limiti-soglia”, cioe’ i limiti quantitativi massimi di principio attivo che costituiscono il discrimine tendenziale tra la destinazione all’uso personale e la detenzione illecita. E’ stato quindi individuato un moltiplicatore a cui fare riferimento per individuare la soglia oltre la quale si configura l’ingente quantitativo, determinato in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), indicato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006 (pari ad 1 kg. di principio attivo per le c.d. droghe pesanti”)
Si e’ precisato nella successiva pronuncia a Sezioni Unite Polito che il moltiplicatore per c.d. “droghe leggere” e’ pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 – 01: In tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale e’ configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantita’, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantita’ di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non e’ di norma ravvisabile quando la quantita’ di principio attivo e’ inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi”).
La pronuncia giunge alla conclusione di ravvisare l’aggravante di cui al cit. D.P.R., articolo 80 cpv. partendo da premesse lacunose e incerte: non viene infatti individuata con precisione la tabella di appartenenza dello stupefacente caduto in sequestro (amnesia), sebbene si tratti in realta’ di derivato della cannabis, il cui effetto e’ incrementato da un particolare trattamento aggiuntivo.
Da tale individuazione discende la conseguenza rilevante della determinazione del valore soglia oltre il quale e’ configurabile l’aggravante (pari a 2 kg. di principio attivo per le droghe leggere ed 1 kg. di principio attivo per le c.d. droghe pesanti), presupposto indispensabile per ogni valutazione successiva.
E’ poi di tutta evidenza che l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantita’ – sia pure limitatamente al capo d) – comporta che il trattamento sanzionatorio dovra’ essere rivalutato in relazione all’entita’ dell’aumento di pena per la continuazione da applicarsi in relazione a detto reato. Ne consegue, fra l’altro, che risulta di fatto assorbito il secondo motivo del ricorso dell’avv. (OMISSIS), avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, che dovra’ essere comunque rideterminato.
4. Per quanto precede, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l’applicabilita’, nei confronti dell’imputato (OMISSIS), dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, contestata al capo d) – aggravante che va esclusa -, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che, pertanto, provvedera’ alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del (OMISSIS). Vanno nel resto dichiarati inammissibili i ricorsi presentati per conto del (OMISSIS); e vanno del pari dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilita’, nei confronti dell’imputato (OMISSIS), dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, contestata al capo d), aggravante che esclude; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso (OMISSIS).
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi proposti nell’interesse del (OMISSIS).
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

Le circostanza aggravante dell’ingente quantità

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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