Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20354.
Le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell’art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l’agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all’esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).
Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20354
Data udienza 10 settembre 2020
Tag/parola chiave: Riscossione tributaria – Ruolo – Iscrizione ipotecaria – Opposizione all’esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel.Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 31950 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– ricorrente –
nei confronti di
(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario, rappresentante per procura, (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– Controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n. 900/2017, pubblicata in data 19 settembre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione, (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.A.), per ottenere la cancellazione di una iscrizione ipotecaria da questi operata sulla base di una pluralita’ di cartelle di pagamento, nonche’ l’annullamento di tutte le indicate cartelle ed il risarcimento dei danni.
La domanda e’ stata qualificata come opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi ed e’ stata parzialmente accolta dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato inesistente il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione solo in relazione ad alcune delle cartelle in contestazione, rigettando le altre domande.
La Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inesistenza del diritto dell’agente in relazione a tutte le cartelle di pagamento e ha disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, confermando il rigetto della domanda risarcitoria.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha inviato memoria (a mezzo posta elettronica certificata), ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, in data 4 settembre 2020.
RITENUTO
che:
1. E’ preliminare la verifica della tempestivita’ del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 settembre 2017 e non notificata.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca anteriore al 2009. Essendo quindi applicabile l’articolo 327 c.p.c. nella formulazione precedente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare e’ di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Non e’ applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini. L’azione e’ stata espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., sia da parte del giudice di primo grado che da parte del giudice secondo grado ed in relazione a tale qualificazione non e’ stata avanzata dalle parti alcuna censura (se non, tardivamente, nella memoria inviata dal ricorrente in data 4 settembre 2020, in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2) onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato.
Ne’ rileva che, unitamente all’opposizione all’esecuzione, sia stata avanzata anche una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dall’agente della riscossione e, in particolare, dei danni derivati dall’iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione. Tale domanda va infatti comunque inquadrata nell’ambito della previsione di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 2, ed essa e’ accessoria e dipendente rispetto a quella principale di opposizione all’esecuzione, onde la sua proposizione non e’ sufficiente a determinare l’applicazione della sospensione feriale dei termini (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 – 01: “le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della L. n. 742 del 1969, articolo 3, ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilita’ processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione”; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 397 del 07/05/1998, Rv. 515181 – 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/03/2003, Rv. 561403 – 01, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, proposta ai sensi dell’articolo 2043 c.c., accessoria a quella di accertamento dell’obbligo del terzo; Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 28/08/2004, Rv. 576319 – 01, con riguardo alla domanda risarcitoria accessoria alla controversia in tema di dichiarazione e revoca del fallimento).
E’ appena il caso di sottolineare in proposito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’articolo 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialita’ rispetto all’articolo 2043 c. c., sicche’ la responsabilita’ processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilita’ per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato articolo 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 – 01; nel medesimo senso, cfr. ad es.: Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 – 01). L’indicato principio di “accessorieta’” vale, evidentemente, anche con riguardo alla responsabilita’ prevista dall’articolo 96 c.p.c., comma 2, per l’illegittima iscrizione ipotecaria, per l’ipotesi di iscrizione operata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, laddove la domanda risarcitoria venga proposta unitamente a quella con la quale si contesta la legittimita’ dell’iscrizione.
Il termine per proporre il ricorso scadeva, di conseguenza, in data 19 settembre 2018.
Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 19 ottobre 2018 (con richiesta di notificazione operata in pari data).
Esso e’ dunque tardivo, e come tale inammissibile.
2. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Anche il controricorso risulta peraltro inammissibile.
In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’articolo 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura e’ indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’articolo 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) e’ inammissibile; il vizio e’ sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non e’ stato prodotto, resta ferma l’impossibilita’ di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).
Nella specie non risultano documentati qualita’ e poteri del soggetto in persona del quale si e’ costituita la societa’ controricorrente, e cioe’ il funzionario, che si assume rappresentante per procura, (OMISSIS), non essendo stato prodotto in giudizio il relativo atto in base al quale a quest’ultimo sarebbero stati conferiti detti poteri (procura autenticata da notaio, solo richiamata nell’epigrafe del controricorso, ma non prodotta in atti; detta procura non risulta del resto tra i documenti compresi nell’indice dei documenti allegati allo stesso controricorso).
Nulla e’ pertanto a dirsi in relazione alle spese del giudizio, in ragione dell’inammissibilita’ del controricorso.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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