L’azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 8 settembre 2020, n. 18661.

La massima estrapolata:

L’azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi si prescrive nell’ordinario termine decennale, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del lavoratore della omissione contributiva.

Sentenza 8 settembre 2020, n. 18661

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Settore trasporto pubblico – Dipendente – Omissione di contribuzione – Duplice pregiudizio previdenziale pensionistico – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento danno – Prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29408-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4689/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2015 r.g.n. 8158/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., introduttivo del giudizio n. r.g. 42293/2009 (OMISSIS) conveniva la (OMISSIS) s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma ed esponeva che con sentenza n. 14231 del 16/3/1995, il Pretore di Roma aveva accertato il suo diritto ad essere assunto con decorrenza 1/1/1990 e condannato l’azienda al pagamento di tutte le retribuzioni corrispondenti alla qualifica rivestita. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna della societa’ al risarcimento del danno per omessa contribuzione relativa al periodo 1/1/1990 – 16/1/1995, nonche’ l’accantonamento dell’importo di Euro 5.505,80 da includersi nella base di calcolo del t.f.r..
La convenuta resisteva al ricorso chiedendone la reiezione. Il Giudice adito respingeva le domande attoree, con pronuncia integralmente riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica il 4/6/2015, accoglieva il ricorso del lavoratore.
A fondamento del decisum ed in estrema sintesi, per quanto ancora qui rileva, il giudice del gravame osservava che la responsabilita’ del datore di lavoro per danni risentiti dal lavoratore in ragione della mancata o irregolare contribuzione, rappresentava un’ipotesi di responsabilita’ contrattuale derivante da una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, alla quale era applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c.. Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione – integrato dal tentativo di conciliazione – risaliva al 7/10/1999, il diritto concernente il periodo 1990-1995 doveva ritenersi azionato entro i termini di legge, e cio’ anche ove si fosse ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Riteneva, poi, non condivisibile la sentenza impugnata, laddove aveva escluso la sussistenza dell’obbligazione contributiva sul rilievo della asserita natura risarcitoria delle somme corrisposte al (OMISSIS) a seguito della ritardata assunzione, osservando che nella fattispecie le somme dovute al lavoratore erano costituite dalle retribuzioni non corrisposte e che il diritto vantato discendeva dalla violazione dell’obbligo contrattuale di assunzione del lavoratore, sicche’, non essendo venuta meno la natura originaria retributiva dell’obbligazione, gli importi andavano assoggettati a contribuzione.
Avverso tale decisione la societa’ interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ai quali resiste il (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.
Non ricorrendo i presupposti per la trattazione in sede di Adunanza camerale, la causa, e’ stata quindi rinviata alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2946 c.c., ex articolo 360, nn. 3, 4 e 5.
Si deduce che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti, una volta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era stato assoggettato a tutela reale, sicche’ allo stesso doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Viene inoltre rimarcato che il giudice del gravame aveva erroneamente indicato quale data della proposizione del tentativo di conciliazione il 7/10/1999 invece del 7/10/2009; di conseguenza tra il 18 aprile 1994 – data di pubblicazione della sentenza pretorile di accertamento del diritto alla assunzione del (OMISSIS) – e il 7 ottobre 2009 – atto introduttivo del presente giudizio – era trascorso un lasso temporale superiore al decennio.
Inoltre, la sentenza del pretore era dotata di efficacia costitutiva, sicche’ non poteva che avere effetto dalla data della sua pubblicazione, risalente al 18 aprile 1994, e non gia’ da epoca anteriore, cui era stato invece fatto risalire il dies a quo del rapporto di lavoro (1990). Conseguentemente, non si era determinato alcun inadempimento da parte dell’azienda per il periodo anteriore alla data di assunzione effettiva (1995).
2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2946 c.c., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360, nn. 3,4 e 5.
Si ribadisce che la Corte di merito aveva erroneamente individuato la data del primo atto interruttivo nel 7 ottobre 1999, anziche’ in quella del 7 ottobre 2009, data effettiva della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, come esattamente indicato dallo stesso attore nel proprio ricorso introduttivo del giudizio; si osserva peraltro che, anche laddove vi fosse stata una richiesta di conciliazione del 7 ottobre 1999, tra detta data e quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 18 dicembre 2009, era trascorso un periodo superiore al termine decennale di prescrizione.
3. Con il terzo motivo e’ stata denunciata la violazione falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – degli articoli 2043, 1218 e 1453 c.c., nonche’ 99 e 100 c.p.c..
Si criticano gli approdi ai quali e’ pervenuto il giudice del gravame in tema di accertamento della natura contrattuale delle prestazioni contributive, di qualificazione dell’onere risarcitorio come avente natura contrattuale e si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Era, infatti, nella specie da escludersi che il mancato versamento dei contributi – relativi ad un periodo in cui l’interessato non era stato assunto – potesse qualificarsi come inadempimento dell’obbligo contrattuale, invece ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui detta omissione venga perpetrata dall’azienda, in danno del lavoratore, nel corso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si deduce che nel caso di sentenza costitutiva – efficace ex nunc – di accertamento dell’obbligo di assumere il lavoratore in una data anteriore al sorgere del rapporto subordinato a tempo indeterminato, la determinazione del diritto del lavoratore al risarcimento per il mancato versamento degli stipendi, non puo’ andare ad incidere sul versante contributivo sotteso al rapporto.
4. Con il quarto motivo la societa’ ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione – ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – degli articoli 2043, 1218 e 1453 c.c., nonche’ articoli 99 e 100 c.p.c., in relazione alla sentenza di condanna generica e riguardo al t.f.r. – error in procedendo.
Infatti, la condanna generica pronunciata dalla Corte capitolina derivava non gia’ da una omissione volontaria, bensi’ da una inesatta contribuzione, che avrebbe dovuto imporre al (OMISSIS), in primo grado, di formulare dei conteggi e chiedere l’esatta prestazione. In mancanza di cio’, ogni avversa domanda di risarcimento ad un ipotetico danno per ricostruzione della posizione contributiva risultava inammissibile, di modo che andava cassata l’impugnata pronuncia nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante un generico diritto a risarcimento del danno.
5. Avuto riguardo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso va esaminato in via preliminare perche’ potenzialmente decisivo.
Ed invero, in applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida”, desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., la causa puo’ essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c. (vedi ex plurimis Cass. 9/1/2019 n. 363, Cass. 11/5/2018 n. 11458).
Orbene, per la soluzione delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, non puo’ prescindersi dalla considerazione che, alla stregua dei dati acquisiti agli atti, e diversamente da quanto dedotto dai giudici del gravame, il tentativo di conciliazione propedeutico alla instaurazione del giudizio di primo grado – recante numero r.g. 42293/2009 – e’ stato promosso dal (OMISSIS) con atto datato 7 ottobre 2009, e non 7 ottobre 1999, come desumibile dal tenore della sentenza impugnata, versata in atti, ed il cui testo risulta specificamente riportato in ricorso.
L’atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal lavoratore, va dunque, collocato temporalmente, alla data indicata del 7 ottobre 2009.
Occorre a tal punto procedere alla individuazione dei termini prescrizionali applicabili alle domande – quale quella oggetto di vaglio nella presente sede – proposte a titolo risarcitorio, in relazione alla violazione degli obblighi contributivi gravanti sulla parte datoriale.
6. In via di premessa, e’ bene rammentare come questa Corte abbia in piu’ occasioni affermato (cfr. Cass. 22/1/2015 n. 1179 e in motivazione, Cass. 7/2/2018 n. 2964) che l’omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’eta’ pensionabile, e, dall’altro, nella necessita’ di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 13.
Prima del raggiungimento dell’eta’ pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui puo’ essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarita’ contributiva, a fronte del quale il lavoratore puo’ esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex articolo 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso; e tale diritto al risarcimento del danno – come correttamente acclarato dai giudici del gravame – e’ soggetto a prescrizione decennale.
La responsabilita’ del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un’ipotesi – di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da cio’ conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria e’ quello di cui all’articolo 2946 c.c. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n. 24768).
E’ stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata.
7. Peraltro, sempre in conformita’ all’insegnamento di questa Corte, deve rimarcarsi che il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi.
Con riferimento all’azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, articolo 13, a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi comparabile, per quel che qui rileva, alla azione risarcitoria per omissione contributiva esperita nel presente giudizio), si e’ affermato che il diritto del lavoratore e’ soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (vedi ex plurimis, Cass. S.U. 14/9/2017 n. 21302).
Per addivenire, quindi, al corretto computo dei termini prescrizionali applicabili alla fattispecie scrutinata – dato atto che il termine decennale di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio decorre, per quanto sinora detto, dal momento in cui i crediti contributivi si sono prescritti perche’ in quel momento si realizza la fattispecie produttiva del danno ed il diritto poteva essere azionato (articolo 2935 c.c.) – al fine di individuare il dies a quo di decorrenza di detto termine prescrizionale decennale, e’ necessario aver riguardo alla L. n. 335 del 1995, articolo 3 – che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevedendo che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale unicamente nel caso di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina (ipotesi queste non verificatesi nella specie).
Deve quindi ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi relativa al periodo 1 gennaio 1990-16 gennaio 1995, si sia verificata nel quinquennio successivo fino all’inizio del ricorso.
Sara’ quindi, dalla scadenza di tale termine di prescrizione, che potra’ decorrere l’ulteriore termine di prescrizione decennale, del credito risarcitorio (1-1-2000/16-1-2010).
8. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, considerato che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che il decorso della prescrizione dei crediti azionata dal (OMISSIS), sia stato interrotto dal tentativo di conciliazione in data 7/10/1999, proposto invece in data 7/10/2009, la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte designata in dispositivo la quale, nello scrutinare compiutamente la vicenda delibata e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, si atterra’ ai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *