L’azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 giugno 2021| n. 16742.

L’azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario; diversa è l’azione di rivendicazione con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce.

Sentenza|14 giugno 2021| n. 16742. L’azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Comodato – Immobile – Risoluzione del contatto – Rilascio – Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. -L’azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato –  Recesso del comodante – Effetto sanante la registrazione tardiva del contratto di costituzione del diritto personale di godimento dell’immobile – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28339-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1473/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) adi’ nel 2013 il Tribunale di Roma, chiedendo la risoluzione del contratto di comodato stipulato nel 2008, in favore della figlia (OMISSIS) e del genero (OMISSIS) e avente ad oggetto un immobile sito in Roma, nonche’ la condanna degli occupanti al rilascio.
In particolare, con ricorso ex articolo 447-bis c.p.c., il (OMISSIS) dedusse di essere conduttore dal 1973 e proprietario dal 10 dicembre 1993, di un fondo rustico in agro di Roma e annesso fabbricato, costituito da due piani, ove aveva fissato la propria residenza. Aggiunse che nell’anno 2008, riservando per se’ il piano superiore, aveva concesso in comodato alla figlia (OMISSIS), che vi si era trasferita con il nucleo familiare, costituito dal marito (OMISSIS) e dai figli (OMISSIS) e (OMISSIS), i vani del piano terra, in quanto la stessa era priva di sistemazione abitativa. Lamento’ che i predetti gli avrebbero reiteratamente impedito l’utilizzo del primo piano dello stabile e relative pertinenze, tra l’altro, sostituendo la serratura della porta di ingresso dell’edificio senza consegnargli una copia della chiave. Rappresento’ che, con raccomandata del 20 novembre 2011, aveva intimato alla figlia la cessazione del comodato, chiedendo la restituzione dell’immobile, ed aveva instaurato, successivamente, un giudizio possessorio.
I resistenti si costituirono sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l’immobile, mentre (OMISSIS), dal 1994, aveva avuto la disponibilita’ del compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall’anno 2000. Spiegarono domanda riconvenzionale per sentir accertare che essi esercitavano legittimamente il possesso dell’immobile a partire dal 1994 o, al piu’ tardi, dal 2000.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda di (OMISSIS), dichiarando risolto il contratto di comodato per recesso del comodante; conseguentemente, ordino’ il rilascio dell’immobile e rigetto’ la domanda riconvenzionaie proposta dai resistenti.
(OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono la sentenza innanzi alla Corte di appello di Roma.
Si costitui’ in quel grado l’attore, contestando i motivi di gravame.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1473/2018, accolse l’appello, rigettando, per l’effetto, le domande proposte da (OMISSIS); dichiaro’ inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, la domanda proposta dagli appellanti di usucapione del compendio immobiliare; rigetto’, altresi’, la domanda riconvenzionale di questi ultimi; dispose la restituzione in favore degli appellanti dell’intero compendio immobiliare oggetto di causa.
Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il P.M. ha anticipato per iscritto le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
Prima della fissata pubblica udienza (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Sanatoria (e conseguente validita’) del contratto di comodato, errata applicazione dell’articolo 1418 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa applicazione degli articoli 1803, 1804, 1809 e 1810 c.c. degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Nonche’ motivazione viziata da illogicita’ e contraddittorieta’”.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di comodato da lui stipulato con la figlia (OMISSIS) fosse nullo ai sensi della L. n. 311 del 2004, in quanto tardivamente registrato, ritenendo che non potesse operare la sanatoria per effetto della registrazione avvenuta solo in data 11 gennaio 2018, in data successiva all’asserita risoluzione del contratto che – secondo lo stesso (OMISSIS) – sarebbe cessato il 31 dicembre 2011 (con raccomandata AR del 15-20 novembre 2011, lo stesso aveva comunicato il processo dal comodato a (OMISSIS), diffidandola alla restituzione del bene in uso entro il 31 dicembre 2011).
Ad avviso del (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe violato l’articolo 1418 c.c., dovendo ritenersi il contratto di comodato sanato ex tunc per effetto della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, da interpretare nel senso che la nullita’ del contratto non registrato deve intendersi sanata per effetto della registrazione tardiva dello stesso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ al riguardo.
Inoltre, secondo (OMISSIS), la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere incombente su di lui l’onere di dimostrare di essere proprietario del bene, posto che il comodante che agisca per la restituzione della cosa non avrebbe l’onere di provare il diritto di proprieta’, essendo sufficiente la disponibilita’ materiale della cosa stessa e che l’eventuale contestazione, da parte del convenuto, in ordine alla proprieta’ del bene oggetto della lite non determinerebbe la trasformazione in azione petitoria dell’azione personale da lui intentata.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato l’azione da lui proposta quale azione di rivendicazione e non di risoluzione del comodato, avendo agito quale proprietario del bene di cui aveva perso il possesso, in quanto egli, possessore del bene, aveva sempre curato la conduzione del fondo rustico e dell’annesso fabbricato.
2. Va anzitutto evidenziato che alla luce di quanto espressamente dedotto dal ricorrente a p. 4 del ricorso, il (OMISSIS) ha censurato efficacemente e fondatamente la qualificazione, operata dalla Corte di merito, dell’azione proposta dal (OMISSIS) come azione di rivendicazione, in relazione al bene concesso in comodato.
In particolare, secondo la Corte di merito, “L’azione proposta, in quanto tendente al conseguimento della disponibilita’ del bene (intero fabbricato e fondo esterno) occupato da soggetti terzi che non possono vantare un legittimo titolo per l’occupazione (stante la nullita’ del contratto di comodato), va qualificata di rivendica avendo il (OMISSIS) agito assumendo di essere proprietario del bene del quale aveva perso il possesso. Gravava, quindi, sul predetto l’onere di dimostrare il titolo di proprieta’. Prova, che al contrario, non puo’ ritenersi raggiunta per le motivazioni di cui sopra. Conseguentemente la domanda di rivendica volta a conseguire il rilascio dell’immobile non puo’ essere accolta”.
Ed invero l’azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali, appunto, il comodato, la locazione ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualita’ di proprietario; da essa si distingue l’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento e’ necessaria la probatio diabolica della titolarita’ del diritto di chi agisce (v. ex multis, Cass., ord., 10/10/2018, n. 25052).
Neppure puo’ condividersi l’affermazione della Corte territoriale, specificamente censurata da ricorrente, in ordine alla nullita’ del contratto di comodato in questione per difetto di registrazione, ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, e di impossibilita’ della sua sanatoria a seguito di registrazione tardiva, in quanto intervenuta dopo la risoluzione del contratto di comodato stesso.
Al riguardo si osserva che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, che puo’ ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ne efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto (v., in tema di locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass., sez. un., 9/10/2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass., sez. un., 17/09/2015, n. 18213 e successive conformi), atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” e’ coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullita’ (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione. E tali principi ben possono essere applicati nel caso all’esame ne’ risulta ostativa la circostanza che la registrazione tardiva sia stata effettuata successivamente alla data di asserita (dal ricorrente) risoluzione del contatto in questione.
3. L’esame dei motivi secondo e terzo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
4. Conclusivamente, va acoclto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e terzo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
5. Stante l’accoglimento del ricorso, sia pure nei limiti sopra indicati, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contr buto unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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