L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 agosto 2021| n. 22160.

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile è ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in un’area pubblica o in un’area privata ad essa equiparata, in quanto aperta alla circolazione di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa, mentre l’estensione pattizia della copertura assicurativa anche ai danni causati da sinistri su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto ed è inopponibile al danneggiato.

Ordinanza|3 agosto 2021| n. 22160. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Circolazione stradale – Sinistro su strada privata – Responsabilità – Risarcimento danni – Legittimazione passiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9948-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2884/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne davanti al Giudice di Pace di Aversa (OMISSIS) e la (OMISSIS) SpA per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro occorsogli in data (OMISSIS) quando, mentre si trovava in area privata su una scala intento a dipingere il cancello della propria abitazione, venne urtato da un’autovettura Alfa Romeo, di proprieta’ del (OMISSIS), assicurata da (OMISSIS) SpA, perse l’equilibrio e cadde riportando lesioni personali.
2. Nel contraddittorio con la (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), il Giudice di Pace adito rigetto’ la domanda per carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS).
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito in appello da (OMISSIS) e dalla moglie (OMISSIS), con sentenza n. 2884 del 2018, riformo’ la sentenza di primo grado sul punto della legittimazione passiva di (OMISSIS), che aveva confermato di essere proprietario dell’autovettura asserita responsabile, ma rigetto’ la domanda nel merito. Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale ha rilevato la genericita’ della domanda derivante dalla mancata specificazione della dinamica del sinistro senza nemmeno individuare con precisione di quale manovra si trattasse. In secondo luogo, ha rilevato che un teste escusso in primo grado aveva dichiarato che il sinistro si era verificato all’interno dell’ingresso dell’abitazione del (OMISSIS) (nell’androne) sicche’ il luogo del sinistro non poteva ritenersi una strada pubblica, ne’ un’area privata equiparabile alla prima. In terzo luogo, dovendosi escludere l’applicazione della L. n. 990 del 1969, ad avviso del giudice l’appellante non poteva avvalersi dell’azione diretta e, in mancanza di azione nei confronti del responsabile civile, la domanda andava rigettata. Infine il Giudice ha rilevato una discrasia tra quanto dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio dall’attore e quanto risultante dal referto di pronto soccorso in ordine alla dinamica del sinistro e alla sua causa.
Conclusivamente il Tribunale ha rigettato l’appello, compensando le spese tra l’appellante e (OMISSIS) e condannando l’appellante alla rifusione delle spese in favore di (OMISSIS) SpA.
4. Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi. Nessuno ha svolto attivita’ difensiva per resistere al ricorso.
5. Il ricorso e’ stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380bis.1 c.p.c. in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.

 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e non anche 4 come invece dovuto) in relazione agli articoli 167, 329, 342, 345, 346 e 347 c.p.c. per avere il Tribunale valutato eccezioni di merito diverse dalla legittimazione oggetto dell’appello principale, sollevate e disattese nella sentenza di primo grado e riproposte dalla (OMISSIS) SpA senza adottare la forma dell’appello incidentale. I ricorrenti lamentano che il giudice d’appello non ha considerato che la (OMISSIS), pur vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto riproporre tutte le eccezioni formulate e disattese in quella sede nella forma dell’appello incidentale ovvero, quanto meno, costituirsi tempestivamente in giudizio. In assenza di tanto il Giudice di appello avrebbe dovuto considerare l’acquiescenza di (OMISSIS) su quelle eccezioni.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 112, 132, 163, 164, 345 c.p.c. articolo 144 CdA) per avere il Tribunale ripreso in secondo grado argomenti solo accennati ex adverso in primo grado e poi abbandonati e coniatone di nuovi, quali ad esempio la necessita’ di assenso del proprietario per accedere al luogo in cui si verifico’ l’incidente a supporto della pretesa illegittimita’ della chiamata diretta dell’assicuratrice ex articolo 144 CdA. I ricorrenti si dolgono del fatto che alcuni argomenti, quali quello della mancata autorizzazione all’accesso nei luoghi di causa, non formulati dalla (OMISSIS), sarebbero stati illegittimamente sollevati dal giudice d’ufficio.
1-2 I motivi sono inammissibili per plurimi e distinti profili. Innanzitutto per difetto di specificita’ e dunque per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riportano i punti che sarebbero stati disattesi in primo grado (e dunque evidentemente ivi formulati contrariamente a quanto asserito dal ricorrente) cosi’ da non porre questa Corte nelle condizioni di valutare la censura sulla base dei soli elementi desumibili dal ricorso. In secondo luogo sono inammissibili perche’ deducono un vizio di nullita’ della sentenza per errores in procedendo senza invocare la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In ogni caso i motivi sarebbero comunque infondati, in quanto, a fronte delle complessive difese addotte dalla parte convenuta poi appellata, il giudice doveva valutare anche d’ufficio i presupposti di fondatezza dell’azione.

 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

 

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione agli articoli 112, 115, 132, 345 c.p.c. connessi e consequenziali) per avere il tribunale erroneamente tradotto le generiche eccezioni e deduzioni avanzate e poi abbandonate da (OMISSIS) in primo grado nella negazione assoluta del fatto storico, disapplicando il principio di non contestazione.
3.1 Premesso che il motivo avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi del n. 4 e non del n. 3, la censura non si confronta con la ratio decidendi, in quanto il giudice d’appello, una volta superata la questione della legittimazione passiva che aveva costituito oggetto esclusivo della sentenza di primo grado, non ha affatto violato il principio di non contestazione, ma ha rilevato la genericita’ della domanda nella descrizione della dinamica del sinistro, affidata alla allegazione di una indefinita manovra effettuata dal conducente senza nemmeno specificare di quale manovra si trattasse ed ha, ulteriormente, rilevato la discrasia tra quanto dichiarato dal danneggiato nell’atto di citazione e quanto risultante dai referti di pronto soccorso (nei quali il danneggiato aveva dichiarato di essere caduto per una causa accidentale).
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 112, 115, 116, 117, 132, 281 sexies, 345, 429, 118 disp. att. c.p.c., articolo 2 C.d.S., comma 1 e articolo 2697 c.c.) per avere il Tribunale apoditticamente affermato, in assenza di correlativa avversa eccezione, che il sinistro non si sarebbe verificato all’interno di “una strada pubblica, ne’ tanto meno area privata a questa equiparabile”, non essendo stata fornita “la prova del contrario” dall’attore che ne era onerato. I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza di prova da parte dell’attore che la strada fosse pubblica o equiparabile ad una strada pubblica, doveva ritenersi che l’accesso all’androne non fosse indiscriminato, ma richiedesse un assenso da parte del proprietario. In particolare, censurano la sentenza sotto il profilo della valutazione del materiale probatorio.
4.1 Il motivo e’ inammissibile, in quanto sollecita a questa Corte un riesame di questioni di merito e delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimita’.
5. Con il quinto motivo si deduce nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 144 C.d.A, cosi’ come avvalorato dall’articolo quinquies direttiva 2005/14/CE dell’11/5/2005, combinati con gli articoli 112, 115 e 132 c.p.c.) per avere il Tribunale correlato – in mancanza di eccezione in tal senso – l’asserita collocazione dell’accadimento (al di fuori di una strada pubblica o a questa equiparata) con il venir meno tout court del beneficio della chiamata diretta dell’assicuratore.

 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

 

5.1 Il motivo e’ infondato. La gravata sentenza ha correttamente posto l’incertezza sulla natura pubblica del luogo a base della reiezione della pretesa, in piena conformita’ con le previsioni di cui alla L. n. 990 del 1969, articolo 1. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte e’ del tutto consolidata nell’affermare che, per il disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 1 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, articolo 2 ai fini dell’applicazione della normativa della assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprieta’ pubblica o privata, purche’, pero’, aperte alla circolazione del pubblico, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui la circolazione e’ consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalita’. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l’estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private, poiche’ tale patto e’ operativo soltanto nei rapporti fra l’assicurato e l’assicuratore ed e’ inopponibile al danneggiato: con la conclusione che, non avendo questi azione diretta nei confronti dell’assicuratore al di fuori del regime dell’assicurazione obbligatoria, va esclusa l’applicabilita’ del regime legale e quindi l’azione diretta verso l’assicuratrice quando il sinistro si sia verificato nel cortile interno di un edificio (Cass., 3, n. 8846 del 12/8/1995, Cass., 1, n. 1062 del 12/2/1996, Cass., 3, n. 3426 del 21/4/1997, Cass., 3, n. 1561 del 13/2/1998).
6. Con il sesto motivo si deduce nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: in particolare la lettera di costituzione in mora inviata dall’avvocato (OMISSIS) alla Compagnia, menzionata in calce alla citazione e depositata all’atto della iscrizione a ruolo. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza avrebbe omesso di considerare una missiva versata in atti, dalla quale avrebbe dovuto desumere che l’incidente fosse avvenuto nel momento in cui l’autovettura effettuava una manovra di retromarcia.
6.1 n motivo e’ inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto in quanto deduce un vizio di nullita’ riferendosi pero’ all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in secondo luogo in quanto non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un vizio di interpretazione di risultanze istruttorie, che, come e’ noto, si colloca al di fuori del perimetro del vizio di motivazione e avrebbe dovuto, eventualmente, essere dedotto quale violazione dell’articolo 115 e 116 c.p.c., ove ne fossero stati ricorrenti i rispettivi presupposti, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, e in via dirimente, il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’, in quanto i ricorrenti non soddisfano le condizioni richieste dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 che non consistono solo nella localizzazione del documento nel giudizio di cassazione ma anche nella specificazione degli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto; sul punto v., tra le altre: Cass., 5, n. 13625 del 21/5/2019; Cass., 1, n. 28184 del 10/12/2020).
7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 112, 115, 116, 132, 163, 164, 276, 281 sexties, 320, 429 e 118 disp. att. c.p.c.) per avere il Tribunale – apoditticamente ed in assenza tanto di una specifica eccezione quanto di risultanze oggettive a riguardo – affermato che gli appellanti avrebbero formulato il gravame con una “certa genericita’”, senza precisare lo stato dei luoghi, il tipo di manovra posto in essere dalla conducente dell’auto e i relativi punti d’urto.
7.1 Il motivo e’ inammissibile, perche’ privo di specificita’: i ricorrenti si limitano ad argomentare sulla genericita’ dell’apprezzamento del Tribunale in ordine alla ricostruzione del fatto, ma non riproducono quali documenti sosterrebbero la loro tesi, ne’ argomentano in ordine al contrasto tra l’impugnata sentenza e le disposizioni indicate in epigrafe.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 116-132-232 c.p.c. e articoli 2050, 2054, 2697, 2727, 2728, 2729, 2730, 2735 c.c.) per avere il Tribunale nella valutazione della domanda: a) del tutto ignorato le “presunzioni” in generale, e quelle specifiche di pericolosita’ dell’attivita’ di circolazione (articolo 2050 c.c.) e di responsabilita’ del conducente del mezzo (articolo 2054 c.c. S.U. n. 8620/2015 in ipotesi anche CdA; b) non prudentemente valutato il complesso degli elementi obiettivi documentali, testimoniali e confessori raccolti in atti, senza che gli stessi fossero contrastati da specifici elementi di segno contrario.
8.1 Il motivo e’ inammissibile, perche’ involge argomenti di merito sia in ordine alla valutazione delle prove, sia in ordine alla valutazione degli elementi presuntivi.

 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

 

Con particolare riferimento a questi ultimi occorre rilevare, peraltro, che la censura non e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che richiede, ai fini di poter censurare il ragionamento presuntivo, che il vizio sia dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Si veda sul punto Cass., 3, n. 17720 del 6/7/2018, secondo la quale, in tema di presunzioni di cui all’articolo 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunche’ al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice puo’ essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e’ deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi’ solo ai sensi e nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioe’ come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purche’ decisivo.
9. Con il nono motivo si deduce la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 112, 115, 116, 132 c.p.c. connessi e/o conseguenziali) per avere il Tribunale equivocato sia sulla paternita’ che sul significato e sulla portata delle dichiarazioni rese al pronto soccorso in occasione del ricovero, nonche’ sul nesso causale e sulla pretesa divergenza tra le evidenziate risultanze e la versione del fatto storico prospettata in citazione: equivocando sulle espressioni rese dai testimoni in merito alla caduta accidentale del danneggiato.
9.1 Il motivo e’ inammissibile, perche’ involge valutazioni di fatto e di merito, sollecitando a questa Corte una diversa e piu’ appagante ricostruzione degli elementi raccolti in giudizio, il cui apprezzamento e’ invece rimesso alla incensurabile valutazione del giudice del merito.
10. Con il decimo motivo – nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 112, 115, 116, 132, 257, 359 c.p.c. e articolo 144 CdA) – si rimprovera al giudice d’appello di avere correlato “una certa genericita’ della domanda” con la prova testimoniale, escludendone la percepita fattispecie dalle ipotesi di chiamata diretta dell’assicuratore, ed equivocato sui contenuti della deposizione, ignorando il grafico richiesto al teste (OMISSIS) a miglior chiarimento delle modalita’ di accadimento e senza riaudizione dello stesso ove avesse ravvisato incertezze o contraddizioni necessitanti chiarimenti sull’evento.

 

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11. Con l’undicesimo motivo si censura la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli articoli 115-116 c.p.c. articolo 132 c.p.c., comma 9 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: in particolare “il grafico” redatto dal teste (OMISSIS) allegato al verbale di udienza.
10-11 I motivi possono essere trattati congiuntamente perche’ entrambi vertenti su una pretesa omessa valutazione di elementi di prova ed in particolare di un “grafico” fatto da un teste e versato in atti e sono entrambi inammissibili perche’ attengono al merito e chiedono a questa Corte un non consentito riesame di quello.
12. Con il dodicesimo motivo – nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 2050-2054 c.c. a proposito delle presunzioni su proprietario e conducente per lo svolgimento di attivita’ pericolosa (S.U. n. 8620 del 29/4/2015) in correlazione con gli articoli 112-115-116-132 c.p.c.) – i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha rigettato la domanda di “declaratoria di responsabilita’” nei confronti dell’assicurato (OMISSIS), in contrasto con lo stesso motivo che aveva indotto quest’ultimo alla costituzione in appello, al fine di contrastare la richiesta di “condanna in proprio” dell’assicurato avanzata dalla compagnia.
12.1 Il motivo difetta di specificita’, perche’, a fronte del capo di sentenza che ha ritenuto che l’appellante non avesse esercitato l’azione contro il responsabile civile, chiedendo solo la condanna della compagnia di assicurazioni, esso non riproduce le conclusioni formulate in primo grado ed in appello volte a comprovare che la domanda vi fosse stata e che su di essa il Tribunale non si fosse pronunciato.
13. Con l’ultimo motivo si deduce la nullita’ della sentenza articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 91, 92, 132-336 c.p.c. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 quater per aver il Tribunale condannato gli appellanti a pagare le spese di lite e la sanzione del doppio contributo, pur essendo stato accolto l’unico motivo di appello formulato. Parimenti illegittima, nella prospettazione del ricorrente, la condanna al pagamento del doppio contributo.

 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore

 

13.1. Il motivo e’ infondato in punto di spese, in quanto il giudice ha compiuto una complessiva valutazione di soccombenza ai fini delle spese ed ha disposto conseguenzialmente; ed e’ inammissibile in punto di non debenza del doppio contributo, ai sensi di Cass., U, n. 4315 del 20/12/2020: “La debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione e’ normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione, la cui sussistenza e’ oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria”.
14. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attivita’ difensiva di parte resistente. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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