L’avvocato che abbia difeso d’ufficio l’indagato o l’imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8942.

L’avvocato che abbia difeso d’ufficio l’indagato o l’imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell’assistito – specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione – tale da rendere vano il tentativo.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8942

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Gratuito patrocinio – Difesa d’ufficio – Diniego di liquidazione – Presupposti – Dpr 115 del 2002 – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 8236 del 2020 – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33970-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale Civile di Torino rigetto’ l’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) avverso il provvedimento diniego di liquidazione, emesso dal Tribunale Penale della stessa citta’, per la difesa d’ufficio che era stata assicurata dal medesimo professionista a un cittadino straniero, risultato irreperibile;
– la decisione attribuisce a “colpevole inerzia” dell’avvocato per avere atteso circa sei anni prima di attivarsi per il rintraccio dell’assistito (risultato vano), senza, inoltre, aver acquisito al fine utili informazioni nel corso del giudizio penale;
ritenuto che l’avv. (OMISSIS) ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che il Ministero della Giustizia e’ rimasto intimato;
ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82, 116 e 117, articoli 1, 3 e 35 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:
– il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente un incombente non previsto dalla legge e non esigibile e che, se esistente, avrebbe reso impossibile il recupero del credito nei confronti dell’Erario;
– solo con l’introduzione della legge di bilancio 2015 era stata introdotta la possibilita’ di portare in compensazione il credito professionale e, quindi, da quel momento era insorto l’interesse alla formazione del titolo di credito nei confronti dello Stato e, proprio per questa ragione, a distanza di anni, il ricorrente si era deciso ad avviare la procedura di riscossione;
– l’irreperibilita’ sostanziale, senza che occorra, quindi, la dichiarazione formale del giudice penale, e’ bastevole a porre a carico dello Stato le spese della difesa d’ufficio, poiche’, in difetto, si penalizzerebbe il difensore nel caso di irreperibilita’ sopravvenuta;
– di conseguenza la motivazione del Tribunale, con la quale si imputava al ricorrente l’inerzia nell’avere avviato la procedura di recupero del credito e il mancato reperimento d’informazioni dall’imputato nel corso del processo penale, era da reputarsi errata.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ infondato, valendo quanto segue:
– pienamente condivisibile e’ il principio, gia’ enunciato da questa Corte (Cass. n. 13132/2015), secondo il quale la irreperibilita’, che impedisce al difensore di esperire la procedura di recupero del credito nei confronti dell’assistito, per l’onorario, non deve farsi coincidere solo con la formale pronuncia d’irreperibilita’ emessa dal giudice nel processo penale, potendo, fra l’altro, una tale condizione di sostanziale impossibilita’ di rintracciare la persona assistita, potendo risalire anche ad epoca successiva alla definizione del processo penale;
– tuttavia un tal principio non soccorre la tesi del ricorrente, al quale non si imputa il mero fatto che l’assistito si fosse reso irrintracciabile dopo la definizione del processo penale a suo carico, bensi’ la circostanza che il ricorrente sia incorso in colpevole inerzia, mostrando cosi’ di non aver rispettato la diligenza minima esigibile;
– trattasi non della diligenza dell’uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attivita’ legali (“homo eiusdem condicionis ac professionis”); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attivita’ negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato – cfr. S.U. n. 8236/2020 per un’applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione -), che il difensore d’ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, di non fare trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorita’ competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia;
– salvo il caso (che qui non ricorre) di determinazioni palesemente irragionevoli, cioe’ tali da minare in radice la qualita’ di giustificazione motivazionale della decisione, non puo’ in questa sede censurarsi il giudizio di merito in ordine all’entita’ dell’inerzia e alla mancanza della diligenza esigibile dall’avvocato;
che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto;
considerato che, pertanto, puo’ enunciarsi il seguente principio di diritto “l’avvocato, che abbia difeso d’ufficio l’indagato o l’imputato, resosi irreperibile, non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e cosi’ venendo meno al dovere di diligenza qualificata (homo eiusdem condicionis ac professioni), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorita’ per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo”;
considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese poiche’ il Ministero della Giustizia e’ rimasto intimato;
che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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