Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8980.

Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l’originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8980

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Verifica dei presupposti di fallibilità – Riferimento ai tre esercizi precedenti – Giudizio di rinvio – Instaurazione con ricorso al tribunale fallimentare – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8308-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:
con sentenza in data 25-2-2016 la corte d’appello di Torino revocava la declaratoria di fallimento pronunciata dal tribunale della stessa citta’ nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ritenendo che la L. Fall., articolo 1, nel riferimento alla nozione di esercizio rilevante onde stabilire i limiti di fallibilita’, consentisse all’assemblea societaria di liberamente determinarne la durata, in mancanza di un’espressa previsione supponente la misura dell’anno solare;
questa Corte, con sentenza n. 12963 del 2018, accogliendo il ricorso della creditrice istante (OMISSIS) s.r.l., cassava la sentenza con rinvio, affermando di contro il principio per cui “il disposto della L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell’esercizio compiuta dall’imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilita’ devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attivita’ dell’impresa”;
la creditrice riassumeva e la corte d’appello di Torino, uniformandosi al principio di diritto, rigettava il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
all’uopo osservava (i) che la riassunzione era da considerare tempestiva alla luce della data di deposito del relativo ricorso, (ii) che il requisito attinente all’ammontare dell’attivo era risultato esistente alla data del 30-6-2012 e (iii) che nessuna contestazione era stata mossa dalla societa’ fallita in ordine allo stato di insolvenza;
ha proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) in liquidazione, deducendo due motivi;
(OMISSIS) ha replicato con controricorso;
la curatela non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:
I. – col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli articoli 392 e 393 c.p.c. insistendo nel dire che il giudizio avrebbe dovuto esser dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione;
il motivo e’ manifestamente infondato;
II. – come pacificamente emerge dagli atti, che il collegio puo’ esaminare essendosi dinanzi a questione di diritto processuale, il termine di riassunzione risulta rispettato poiche’ il ricorso in riassunzione e’ stato depositato il 25-7-2018, a fronte del termine trimestrale scadente (ai sensi dell’articolo 392 c.p.c.) il 24-82018;
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudizio di reclamo L.F. ex articolo 18, deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso, non con citazione, trattandosi di procedimento da svolgere con rito camerale;
in particolare erra la ricorrente nell’affermare che il giudizio di rinvio sia sottoposto, anche in questa materia, al rito ordinario in base al testo dell’articolo 392 c.p.c., comma 2;
difatti questa Corte ha da tempo affermato che il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di un decreto del tribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale e deve, quindi, essere istaurato con ricorso al tribunale fallimentare (v. Cass. n. 2973-75, Cass. n. 1603-82); che cio’ sia stato affermato con specifico riferimento al combinato disposto dell’articolo 394 c.p.c. e della L. Fall., articolo 26 (vale a dire con riferimento a specifici giudizi di reclamo endofallimentari) nulla toglie al fatto che si tratta di un principio di portata ampia, estensibile anche ai giudizi di reclamo di cui al nuovo testo della L. Fall., articolo 18; e cio’ per l’elementare ragione che anche in tal caso la legge fallimentare identifica il procedimento come soggetto a un rito speciale di tipo camerale da introdurre esplicitamente con ricorso;
e difatti la L. Fall., articolo 18, come modificato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, non ha solo ridenominato come “reclamo” il precedente istituto dell'”appello”, ma ha adeguato la disciplina alla natura camerale dell’intero procedimento; cosicche’ non e’ dubitabile che il giudizio di rinvio, rappresentando la fase ulteriore di quello originario (notoriamente da considerare come unico e unitario: v. per tutte Cass. n. 29125-19), resta soggetto alle regole processuali caratterizzanti il (e vigenti al momento del) procedimento medesimo;
III. – col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 1, reputando “solo in parte condivisibile” il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione che ha dato origine al rinvio, e riproponendo la tesi per cui non e’ affatto necessario che gli ultimi tre esercizi, da valutare ai fini delle soglie di fallibilita’, abbiano tutti la durata annuale;
IV. – il motivo e’ inammissibile poiche’ postula una critica al principio di diritto, il quale invece governa la fase rescissoria essendo tassativamente vincolante per il giudice del rinvio, per le parti in causa e per la stessa Corte di cassazione che debba decidere sul ricorso avverso la pronuncia adottata in sede di rinvio (v. Cass. n. 448-20, Cass. n. 27337-19, Cass. n. 17790-14 e moltissime altre);
V. – le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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