L’avvocato antistatario è legittimato passivo nel giudizio d’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 febbraio 2022| n. 6225.

L’avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d’appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.

Ordinanza|24 febbraio 2022| n. 6225. L’avvocato antistatario è legittimato passivo nel giudizio d’appello

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giustizia – Avvocato antistatario – Riforma in appello della sentenza quale titolo esecutivo – Restituzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17668-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1280/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 24/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA.

L’avvocato antistatario è legittimato passivo nel giudizio d’appello

RILEVATO

che:
1. Il ricorso per cassazione di (OMISSIS), avviato per la notifica il 23 giugno 2021, e’ proposto avverso la sentenza n. 1280/2021 del Tribunale di Foggia, depositata il 24 maggio 2021, la’ dove ha annullato la sentenza di primo grado dichiarando la ammissibilita’ dell’intervento autonomo di (OMISSIS) quale impresa gestionaria e ha condannato l’avv. (OMISSIS), quale legale antistatario di (OMISSIS), a restituire a (OMISSIS) quanto ricevuto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, condannandolo altresi’ alle spese di lite in solido con (OMISSIS), sua assistita.
2. Il ricorso e’ affidato a due motivi. (OMISSIS) ha resistito
notificando controricorso.
Considerato
che:
1. Il primo motivo attiene alla violazione degli articoli 91, 93, 101 c.p.c. e articolo 1292 c.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice
dell’appello erroneamente considerato l’avvocato antistatario quale parte processuale e per averlo condannato alle spese del giudizio.
2. Il secondo motivo attiene alla violazione dell’articolo 99 e 112 c.p.c ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice dell’appello condannato l’avvocato antistatario in proprio al pagamento delle spese del grado di appello, in via solidale con la propria assistita, in assenza di domanda avversa.
3. I motivi vanno scrutinati congiuntamente attenendo a questioni tra loro logicamente collegate.
4. I motivi sono fondati nei termini che si vanno a precisare.
5. Il ricorrente deduce che non avrebbe dovuto essere citato in via autonoma in appello, richiamando giurisprudenza di legittimita’ (tra cui Cass. n. 27166/2016), secondo cui l’unica ipotesi in cui il difensore antistatario e’ legittimato, attivamente e passivamente, e’ quella in cui si discute del provvedimento di distrazione delle spese.
6. Il giudice del merito invece – sull’abbrivio di altro indirizzo giurisprudenziale (confr. Cass. n. 8215/2013), secondo cui l’avvocato antistatario e’ legittimato a subire l’impugnazione limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si e’ provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio – lo ha condannato alle spese del giudizio di secondo grado, in via solidale con la sua assistita, sulla base del principio della soccombenza, ritenendo il difensore antistatario legittimamente convenuto in appello per la restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado,
7. Osserva la Corte che il giudice, sul punto, ha errato la’ dove ha ritenuto che l’avvocato antistatario sia tenuto al pagamento, in via solidale con la sua assistita, delle spese quelle conseguenti al rigetto, in accoglimento dell’appello, della domanda della stessa, spese che invece sicuramente non vanno poste a carico dell’avvocato antistatario che la difende, essendo egli solamente tenuto a restituire quanto percepito in virtu’ della sentenza riformata.
8. Al proposito vale il principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., allorche’ sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo e’ il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita e cioe’ alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del
04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
9. Ed invero, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perche’ non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
10. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benche’ il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale; dall’altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia’ percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benche’ non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
11. Pertanto, tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facolta’ di citare in appello l’avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell’appello, erra il ricorrente allorche’ sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste.
12. E’ tuttavia anche vero che, all’esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l’avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non gia’ alle spese dell’appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita.
13. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che e’ da ritenersi illegittima la statuizione con cui il giudice di appello ha condannato il difensore distrattario – tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado – anche alle spese del grado, atteso che il difensore non assume la qualita’ di parte e non e’ tecnicamente soccombente nel giudizio di appello solo in ragione del rigetto delle pretese della parte da lui assistita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014).
14. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza del Tribunale di Foggia e, decidendo nel merito, dichiara che nulla e’ dovuto dall’avvocato (OMISSIS) a titolo di spese di lite del giudizio di appello, fermo il resto.
15. Compensa le spese del giudizio di cassazione, in ragione della linea difensiva del ricorrente, che ha assunto di non essere legittimato passivamente, mentre in base a un consolidato indirizzo giurisprudenziale avrebbe ben potuto essere autonomamente coinvolto nel giudizio di appello, come nei fatti e’ stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che nulla e’ dovuto dal ricorrente (OMISSIS) a titolo di spese del giudizio di appello, fermo il resto;
compensa. tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

 

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