Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 ottobre 2018, n. 27002

La massima estrapolata:

In materia di lavoro irregolare, l’utilizzo di lavoratori privi di contratto e dunque non risultanti dalle scritture contabili ovvero da documentazione obbligatoria integra la fattispecie di illecito omissivo, il cui momento consumativo resta identificato nel momento in cui manca la prescritta comunicazione del suindicato rapporto all’Ufficio di competenza, ed è assoggettato al regime sanzionatorio vigente ratione temporis secondo le disposizioni in materia.

Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27002

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27674/2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/2013 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 25/06/2013 R.G.N. 448/2012.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:
con sentenza n. 253 del 2013, la Corte d’appello di Cagliari Sez. distaccata di Sassari ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che, giudicando sull’opposizione proposta dalla stessa parte L. n. 689 del 1981, ex articolo 22, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 126 del 1.4.2009 (emessa dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e relativa alla violazione della L. n. 73 del 2002, articolo 3, comma 3, come modificata dalla L. n. 248 del 2006) aveva rigettato l’opposizione fondata sulla illegittimita’ dell’irrogazione della sanzione prevista dalla L. n. 248 del 2006, (entrata in vigore il 12 agosto 2006) a fatti verificatisi anteriormente, con cio’ affermandosi la violazione del disposto dellaL. n. 689 del 1981, articolo 1;
la Corte territoriale, ritenuto che la questione devoluta fosse riferita alla disciplina intertemporale della nuova sanzione introdotta con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 233 del 2006, articolo 36 bis, vigente a decorrere dal 12 agosto 2006, con riferimento all’apparato sanzionatorio applicabile alle fattispecie realizzatesi prima di tale data, ha ritenuto che dovesse anche in questo caso, applicarsi la nuova disciplina sanzionatoria in ragione della natura di illecito permanente della condotta vietata consistente nell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (L. n. 73 del 2002, articolo 3, comma 3);
nel caso di specie, dunque, ove era stata contestata la condotta di irregolare occupazione della lavoratrice domestica (OMISSIS), per il periodo 15 settembre 2004 – 15 settembre 2006, correttamente era stata applicata la nuova disciplina all’intero periodo di occupazione irregolare;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) con unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, con il quale lamenta la violazione della L. n. 73 del 2002, articolo 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 248 del 2006, articolo 36 bis, comma 7, lettera A), in quanto era stata applicata retroattivamente una sanzione introdotta successivamente al momento in cui la condotta sanzionata era stata posta in essere;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO CHE:

il motivo e’ fondato;
la questione posta determina la necessita’ di individuare, attraverso l’esame della concreta fattispecie di illecito amministrativo contestato, il momento di consumazione dell’illecito stesso in quanto vige in materia il principio di legalita’ espresso dalla L. n. 689 del 1981, articolo 1, secondo cui “Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”;
in particolare, il principio di legalita’, come ritenuto dalla consolidata tradizione giuridica comune al diritto sanzionatorio, si collega a livello costituzionale alla riserva di legge posta dall’articolo 23 Cost., che, in ordine alte sanzioni pecuniarie ed alle altre misure direttamente incisive del patrimonio individuale, in qualita’ di “prestazioni patrimoniali”, viene considerata soltanto relativa, richiedendosi solo che il legislatore fissi con sufficiente determinatezza i principi e i criteri per l’esercizio del potere regolamentare da parte dell’autorita’ amministrativa cui e’ rimessa la definizione della previsione sanzionatoria;
l’obbligo costituzionale di determinatezza della fattispecie sanzionatoria e di determinatezza della sanzione e’ funzionale alla realizzazione della ratio di certezza connaturata al principio di riserva di legge in tema di sanzioni ed impone che la disamina della fattispecie tipica vada effettuata in stretta adesione agli elementi strutturali positivamente presenti nella specifica normativa e cio’ anche al fine di individuare il tempo di commissione dell’illecito stesso;
la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n.7485 del 2018; n. 1105 del 2012; n. 18761 del 2005; n. 17099 del 2010), in materia di illecito amministrativo, ha avuto modo di precisare che il principio di legalita’ ed irretroattivita’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 1, comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi e rendono inapplicabile la disciplina posteriore eventualmente piu’ favorevole;
la fattispecie oggetto di causa relativa alla condotta contestata alla (OMISSIS) dal 15 settembre 2004 al 15 settembre 2006 e’, ratione temporis, regolata dal Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, articolo 3, conv. con modificazioni nella L. n. 73 del 2002, e vigente sino al 12 agosto 2006, secondo cui “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni gia’ previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e’ altresi’ punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione…”;
a tale ultima previsione, dal 12 agosto 2006 al 24 agosto 2007 (essendo per quanto ora di interesse ininfluente la successiva evoluzione normativa introdotta dalla L. n. 123 del 2007, articolo 5.), per effetto della L. n. 248 del 2006, articolo 36 bis, comma 7, lettera a), si e’ sostituita la seguente diversa disciplina sanzionatoria “da Euro 1500 ad Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”;
l’esame della fattispecie consente di stabilire che oggetto della modifica legislativa e’ il solo il meccanismo sanzionatorio, mentre la fattispecie incriminatrice e’ rimasta inalterata restando circoscritta alla ipotesi di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
la condotta, dunque, si riferisce a violazioni descritte con generico riferimento alla assenza di riscontro documentale relativo alla sussistenza del rapporto di lavoro;
occorre, dunque, necessariamente, fare rinvio ad ulteriori disposizioni che, imponendo l’obbligo di denunciare alle competenti autorita’ la costituzione del rapporto di lavoro, fungono da presupposto logico e giuridico rispetto alla essenza dell’illecito riconducibile al lavoro irregolare in quanto non formalizzato, posto che e’ attraverso l’obbligo di denuncia dell’esistenza del rapporto di lavoro (imposto al datore di lavoro e rivolto all’INPS ed agli enti preposti al settore), si garantisce l’interesse della pubblica amministrazione a vigilare sulla regolarita’ dell’occupazione ed e’ solo attraverso l’integrazione del precetto sanzionatorio con tali ulteriori disposizioni che si realizza la tipicita’ dell’illecito amministrativo in esame;
occorre dunque riferirsi, nella costruzione della fattispecie sanzionatoria, agli obblighi di comunicazione e di denuncia alle competenti autorita’ della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro domestico, obblighi per cui e’ previsto il preciso termine di trenta giorni dalla cessazione del periodo di prova (L. n. 339 del 1958, articolo 2, applicabile ratione temporis, poi sostituito dalla L. n. 2 del 2009, articolo 16 bis, comma 11, che semplificando la normativa di assunzione per i datori di lavoro domestici, ha previsto che sia solo l’Inps a diventare il destinatario delle comunicazioni di assunzione, della cessazione (dimissioni o licenziamento), della trasformazione e della proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, eliminando l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego (cosi’ come previsto per tutti gli altri lavoratori ai sensi della L. n. 608 del 1996, articolo 9 bis, come modificato dalla L. n. 296 del 2006);
la comunicazione de qua, resa attraverso documentazione avente data certa di trasmissione deve contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista, la tipologia contrattuale, il trattamento economico e normativo applicato;
la struttura dell’illecito in esame assume, per la conformazione che gli ha dato il diritto positivo, la connotazione di illecito di tipo omissivo che si consuma nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione non viene effettuata, mentre non assume rilevanza la circostanza che l’obbligo di comunicazione violato attenga alla costituzione del rapporto di lavoro che ha natura di contratto di durata;
non si configura, dunque, nel caso di specie, la situazione tipica dell’illecito permanente che richiede, necessariamente, che la fattispecie tipica, indicata dalla legge, descriva una condotta ininterrotta e perdurante nel tempo, tenuta senza soluzione di continuita’ e dipendente dalla persistente volonta’ dell’agente, idonea a determinare una compressione costante del bene giuridico finche’ non venga meno la condotta stessa;
peraltro, in materia sanzionatoria relativa alla irregolare assunzione di lavoratori in epoca in cui non era stata disposta la depenalizzazione, questa Corte di cassazione sezione penale n. 10062 del 1984 ha avuto modo di precisare che “Le violazioni concernenti la irrituale assunzione di lavoratori a domicilio costituiscono reati istantanei con effetti permanenti poiche’ il legislatore fissa un termine preciso, per l’adempimento delle prescrizioni relative, coincidente non oltre il termine di Costituzione del rapporto di lavoro (fattispecie relativa a mancata richiesta di iscrizione nel registro dei committenti di lavoro a domicilio; a mancata istituzione di apposito registro per l’annotazione delle generalita’ dei lavoratori a domicilio, del tipo, quantita’ e retribuzione del lavoro stesso; ad avviamento di lavoratori a domicilio senza nulla-osta dell’ufficio di collocamento; ad omessa dotazione dei lavoratori dello speciale libretto di controllo; ad assunzione dei lavoratori senza libretto di lavoro);
deve, conclusivamente, affermarsi che la sentenza impugnata, laddove ha qualificato come permanente l’illecito amministrativo contestato e ne ha fatto discendere l’accertamento del tempo della commissione dello stesso solo alla data di cessazione della condotta, anziche’ dallo scadere del termine previsto per denunciare l’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro domestico relativo alla lavoratrice (OMISSIS), ha fatto illegittima applicazione dei principi espressi dalla L. n. 689 del 1981, articolo 1, applicando alla fattispecie una conseguenza sanzionatoria non prevista al momento in cui la condotta fu posta in essere e, dunque, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – in diversa composizione, che giudichera’ sulla applicazione della sanzione amministrativa derivante dalla commissione dell’illecito alla luce dei principi sopra espressi e regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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