I lavoratori oggetto della procedura collettiva di licenziamento

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2315.

La massima estrapolata:

La circostanza che i lavoratori oggetto della procedura collettiva di licenziamento siano stati assunti in ottemperanza a un obbligo e non per libera scelta non esclude che si tratti di trasferimento d’azienda. Di conseguenza, l’anzianità del lavoratore valida ai fini della procedura collettiva ex articolo 5 della legge 223/1991 è quella a partire dall’assunzione del primo datore di lavoro.

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2315

Data udienza 10 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23228/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 381/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 225/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2018, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) Srl nei confronti della pronuncia di primo grado che, in sede di opposizione nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva confermato l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’illegittimita’ del licenziamento collettivo intimato ai lavoratori in epigrafe con lettere del 12 febbraio 2016.
2. In prime cure era stato accertato che “il complesso dei beni strumentali transitati da (OMISSIS) a (OMISSIS) (nell’ambito di una successione di un appalto di un servizio mensa), comprensivo di quelli forniti in comodato dalla committente, costituiva un ramo d’azienda funzionalmente autonomo, con conseguente necessaria applicazione della disciplina prevista dall’articolo 2112 c.c.; pertanto, l’anzianita’ dei lavoratori doveva essere calcolata con riferimento alla data dell’assunzione di ciascuno di essi alle dipendenze di (OMISSIS) ed era ben diversa, e maggiore, dell’anzianita’ aziendale presso (OMISSIS) (che li aveva assunti tutti dal 1 novembre 2015 in seguito a subentro nell’appalto), utilizzata da questa societa’ come criterio di scelta dei lavoratori da licenziare L. n. 223 del 1991, ex articolo 5”.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) Srl con 4 motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori intimati.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’articolo 34 c.p.c.; L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 47 e segg.; articoli 112 e 113 c.p.c.; articolo 2909 c.c.”.
Si censura quella parte della sentenza impugnata con cui e’ stata disattesa l’eccezione societaria di inammissibilita’ della domanda, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, volta all’accertamento di un trasferimento d’azienda.
Si deduce che i lavoratori avevano chiesto tale accertamento in via principale mentre i giudici del merito avrebbero ritenuto di decidere la questione in via incidentale.
Si eccepisce che erano state indicate nel reclamo “le possibili conseguenze negative che sarebbero derivate da tale evidente violazione” rappresentate dalla “assoluta inopponibilita’ di un simile accertamento ai successori a titolo particolare di (OMISSIS) nell’appalto di cui e’ causa, con cio’ evidenziando una evidente carenza della certezza del diritto”.
In subordine si invoca la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ il giudice del reclamo non avrebbe “valutato le deduzioni della presente difesa circa le possibili conseguenze negative derivanti dalla gia’ richiamata violazione”.
2. Il motivo non puo’ trovare accoglimento.
Resta fermo il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, nell’ambito della cognizione con il rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48, rientrano tutte le questioni che “il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimita’ o meno del licenziamento” (Cass. n. 21959 del 2018; sulla effettivita’ titolarita’ del rapporto di lavoro v. Cass. n. 17775 del 2016 e Cass. n. 29889 del 2019; sull’accertamento della subordinazione v. Cass. n. 186 del 2019; cfr. pure, in motivazione, Cass. n. 12094 del 2016).
Quindi appartiene alla cognizione del rito speciale anche la questione dell’accertamento come nella specie – di una certa anzianita’ di servizio, conseguente ad un trasferimento d’azienda, ove la circostanza sia rilevante per giungere ad una decisione circa la legittimita’ o meno del licenziamento, il quale non puo’ che essere impugnato con il procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012, ove richiesta la tutela ivi prevista.
Ragionando come la societa’ ricorrente il giudice adito con il rito cd. “Fornero” avrebbe dovuto mutarlo in rito ordinario, con la conseguenza non ammissibile di sottrarre alla forma processuale espressamente prescritta dalla L. n. 92 del 2012, proprio l’impugnativa di licenziamento, che era la domanda principale azionata dai lavoratori.
Inoltre la sentenza gia’ richiamata (Cass. n. 12094/2016) ha ribadito che “l’error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la “nullita’ della sentenza o del procedimento” a mente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, “l’inesattezza del rito non determina di per se’ la nullita’ della sentenza”.
La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SSAPJ. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015). Perche’ la violazione assuma rilevanza invalidante occorre, infatti, che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso. Cio’ perche’ l’individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneita’ ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte.
La societa’, invece, ancora allo stato prospetta, quale pregiudizio derivante dall’errore sul rito, una non meglio decifrabile “inopponibilita’” a terzi dell’accertamento effettuato dai giudici in via incidentale circa il trasferimento d’azienda nonche’ una lesione della “certezza del diritto”.
All’evidenza si tratta di aspetti che nulla hanno a che fare con l’applicazione di regole processuali che ledano il diritto di difesa, che ben puo’ essere esercitato nell’ambito del cd. “rito Fornero”, per cui nella sostanza la societa’ si limita ad invocare una mera violazione della legge processuale, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarita’, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettivita’, funzionalita’ e celerita’ dei modelli procedurali (v. Cass. n. 4506 del 2016). Tanto piu’ che la conseguenza pure auspicata dalla ricorrente sarebbe stata quella di una pronuncia che avesse chiuso in rito il giudizio, con una pronuncia di inammissibilita’ della domanda originariamente azionata dai lavoratori, mentre l’erronea applicazione delle regole del codice di rito non puo’ pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, in quanto la pronuncia di merito e’ garanzia di effettivita’ della tutela ex articolo 24 Cost., ed inoltre l’articolo 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicche’ il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalita’, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive (in termini: Cass. n. 8422 del 2018).
Inammissibile e’, infine, l’invocazione del vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che puo’ riguardare l’omesso esame di fatti storici che hanno dato luogo alla controversia, ma non certo l’omesso esame di deduzioni difensive, che, come chiarito in precedenza, attengono eventualmente ad un errore di attivita’ del giudice che procede, censurabile nei limiti di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
3. Il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’articolo 115 c.p.c.; articolo 416 c.p.c., u.c.; L. n. 604 del 1966, articolo 6”.
Viene criticata quella parte della sentenza impugnata con cui e’ stata dichiarata inammissibile l’eccezione di decadenza formulata dalla societa’ perche’ i lavoratori non avrebbero impugnato il licenziamento irrogato da (OMISSIS) e, cioe’, l’azienda che aveva perduto l’appalto poi acquisito dalla (OMISSIS) srl.
4. Il motivo e’ privo di fondamento.
I lavoratori non avevano alcun onere di far precedere l’impugnativa del licenziamento collettivo intimato da (OMISSIS) Srl nel febbraio del 2016 da una impugnativa dei pretesi recessi (peraltro ritenuti non provati dalla Corte territoriale con una indagine di fatto chiaramente preclusa in questa sede di legittimita’) che si assumono essere stati intimati da (OMISSIS), impresa che aveva cessato l’appalto l’anno precedente.
Infatti l’estinzione del rapporto di lavoro con l’imprenditore uscente e l’assunzione dei lavoratori presso l’imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza.
Tanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell’appalto avrebbe un diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n. 12136 del 2005; Cass. n. 4166 del 2006); d’altro canto, l’opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la societa’ subentrante nell’appalto di servizi non implica, di per se’, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi escludere che da cio’ si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007).
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; violazione degli articoli 331 e segg. CCNL Turismo Pubblici Esercizi; del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, ratione temporis vigente; dell’articolo 2112 c.c.; della Direttiva comunitaria n. 23/2001. Violazione del principio di liberta’ di iniziativa economica ex articolo 41 Cost. e del principio di libera concorrenza ex articolo 101 TFUE; del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex articolo 97 Cost.”.
In estrema sintesi, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante sia la contrattazione collettiva che prevedeva una clausola sociale con obbligo dell’impresa subentrante nell’appalto di assumere i lavoratori ivi gia’ impegnati, sia la portata del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 (nella formulazione antecedente all’intervento della L. n. 122 del 2016) “che escludeva in simili ipotesi la configurabilita’ del trasferimento di azienda”.
6. Il motivo non puo’ trovare accoglimento.
Esso si fonda sostanzialmente sull’assunto che il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3, nella formulazione all’epoca vigente – secondo cui “L’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda” – andrebbe interpretato nel senso che non sussiste il trasferimento d’azienda, in caso di successione nell’appalto, laddove l’impresa subentrante assuma il personale dell’impresa cessante in forza di obblighi derivanti da clausole sociali contenute nella contrattazione collettiva.
Tale assunto non e’ condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ avuto modo di affermare che la norma citata “va intesa nel senso che la mera assunzione, da parte del subentrante nell’appalto, non integra di per se’ trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo”, per cui “se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioe’ l’azienda), la fattispecie non puo’ che essere disciplinata dall’articolo 2112 c.c. (pena un’ingiustificata aporia nell’ordinamento)”; tanto rende la disposizione citata “coerente con l’articolo 2112 c.c…. e non contraddice la giurisprudenza in materia della CGUE, che reputa non contrastante con la normativa Eurounitaria, ma non necessitata, l’estensione della tutela prevista per i trasferimenti d’azienda anche ai casi di successione d’un imprenditore ad un altro nell’appalto d’un servizio” (Cass. n. 24972 del 2016; successive conformi: Cass. n. 8922 del 2019; Cass. n. 21615 del 2019; in particolare, da ultimo, Cass. n. 27913 del 2019).
E’ quanto accaduto nella specie laddove la Corte territoriale, proprio menzionando l’orientamento di legittimita’ ricordato, ha accertato, conformemente al primo giudice, che non di mero passaggio di personale si e’ trattato ma anche di “subentro da parte di (OMISSIS) nella disponibilita’ di questo importante complesso di beni immobili, di attrezzature e di arredi, di ingente valore economico”, ravvisandosi dunque in fatto un trasferimento d’azienda.
Peraltro, secondo taluni precedenti, nei settori in cui l’attivita’ si fonda essenzialmente sulla mano d’opera anche un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attivita’ comune puo’ corrispondere ad un’entita’ economica, suscettibile di configurare un’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 12720 del 2017; Cass. n. 7121 del 2016; Cass. n. 5709 del 2009; Cass. n. 5932 del 2008; Cass. n. 10761 del 2002).
In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, non ha alcun rilievo per escludere l’applicabilita’ della direttiva 2001/23/CE la circostanza che la riassunzione del personale da parte dell’imprenditore subentrante avvenga in forza di un obbligo stabilito dalla contrattazione collettiva (CGUE, 11 luglio 2018, Somoza Herrno, punti 38 e 39; CGUE, 24 gennaio 2002, Temco, C-51/00, punto 27).
Pertanto, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, il fatto che i lavoratori gia’ impiegati nell’esecuzione dell’appalto siano acquisiti dal subentrante non per una libera scelta ma in ragione di un obbligo contrattuale non e’ circostanza idonea ad escludere l’applicabilita’ dell’articolo 2112 c.c..
7. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella specie violazione dell’articolo 2112 c.c.; violazione degli articoli 1 e 6 della Direttiva UE 23/2001. Violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Si critica la sentenza impugnata per avere, “in punto di fatto”, recepito la motivazione della sentenza di primo grado circa la sussistenza nella specie di un trasferimento di azienda.
8. Il motivo non puo’ essere accolto.
L’accertamento in fatto degli elementi che nel loro insieme inducono il convincimento circa la sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., appartiene alla competenza del giudice del merito e l’apprezzamento di tali elementi non e’ sindacabile in sede di legittimita’, tanto piu’ in una ipotesi – ricorrente nella specie – di cd, “doppia conforme” (Cass. n. 26674 del 2016; conf. Cass. n. 20994 del 2019), quantunque la censura sia anche mascherata sotto la forma, non corrispondente alla sostanza, della violazione e della falsa applicazione della legge che, per essere tale, presuppone invece una ricostruzione della vicenda storica quale e’ quella narrata nella sentenza impugnata (tra molte: Cass., n. 6035 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016).
9. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre altresi’ dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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