L’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza fatta dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4401.

E’improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4401

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale – Presupposti – Legge 196 del 2016 – Attestazione di conformità della sentenza impugnata – Legge 53 del 1994 – Condizioni di procedibilità – Articolo 369 cpc – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17278/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS), cittadino del (OMISSIS) (regione del (OMISSIS)), avverso l’ordinanza del 30 maggio 2017, notificata il 1 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, gia’ presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a tre motivi.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato Atto di costituzione ma non si e’ difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilita’ della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’articolo 370 c.p.c. e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilita’, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’articolo 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui e’ diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli articoli 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, e’ preclusa, pertanto, qualsiasi attivita’ processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli articoli 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).
2. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo e’ improcedibile ex articolo 369 c.p.c..
2.1. Risulta che la copia della sentenza impugnata, allegata dal ricorrente per i fini di cui all’articolo 369 c.p.p., reca allegata un’attestazione di conformita’ all’originale datata “8/06/2019″ e sottoscritta dall'”Avv. (OMISSIS)”. La procura speciale a ricorrere per cassazione, che e’ materialmente congiunta al ricorso stesso, il quale reca, in calce, la data del “20/05/2019” ed e’ stato notificato il “27/05/2019″, risulta, invece, anteriore all’attestazione di conformita’ all’originale della sentenza impugnata ed e’ sottoscritta per autentica dall'”Avv. (OMISSIS)”.
L’avvocato che ha attestato la conformita’ all’originale della sentenza impugnata e’, dunque, diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione, ed ha compiuto l’attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era gia’ stata rilasciata ad altro avvocato.
2.2. Ricorrendo tale ipotesi, questa Corte ha gia’ stabilito che: “Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformita’ della copia analogica predisposta per la S. C. (…) puo’ essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimita’ ad un altro difensore” (Sez. 6 – 3, n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01; conf. Sez. 1 -, n. 6907 del 11/03/2020, Rv. 657478); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non puo’ piu’ ritenersi “munito di procura”, e non puo’ di conseguenza attestare la conformita’ all’originale del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile. Nulla e’ dovuto per le spese per le ragioni indicate in premessa. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1 bis dovra’ essere versato dal ricorrente se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *