L’attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 28 maggio 2020, n. 16217.

Massima estrapolata:

L’attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale o quest’ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo.

Sentenza 28 maggio 2020, n. 16217

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Omicidio – Aggravante della minorata difesa – Art. 61 n. 5 cp – Giudizio abbreviato – Perizia psichiatrica – Vizio parziale di mente – Art. 89 cp – Provocazione – Diminuente del vizio parziale di mente – Incompatibilità – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LIUNI TERESA;
udito il Procuratore generale, Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), avvocata (OMISSIS), che conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso e la conferma della sentenza e deposita note di udienza, conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/11/2018 la Corte di Assise di appello di Firenze ha riformato quoad poenam la sentenza del 10/7/2017 del GUP del Tribunale di Arezzo, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 16 di reclusione per l’omicidio di (OMISSIS), aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 5, per essere stato commesso nottetempo in localita’ periferica e isolata, colpendo la donna ripetutamente al volto con pugni, intraprendendo un’azione di strozzamento e infine attingendola al cranio con un corpo contundente; commesso in (OMISSIS).
1.1 La Corte territoriale ha ridotto la pena a 14 anni di reclusione, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche, oltre a quella del vizio parziale di mente gia’ riconosciuta dal primo giudice, confermando il giudizio di equivalenza di entrambe rispetto all’aggravante della minorata difesa, contestata dal Pubblico ministero nel corso del processo e ritenuta sussistente.
L’imputato e’ stato altresi’ condannato al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, (OMISSIS) e (OMISSIS), fratello e madre della vittima, con immediata liquidazione delle somme a ciascuno dovute a titolo di danno non patrimoniale, e con rinvio al giudice civile per la determinazione del danno patrimoniale in favore della sola (OMISSIS).
1.2 Il fatto era avvenuto nella notte tra l'(OMISSIS), quando i due ragazzi si erano incontrati nel bar “(OMISSIS)”, dove la vittima era solita dedicarsi al gioco delle slot machine essendo ludopatica, dipendenza foraggiata con il mercimonio sessuale.
Secondo il racconto dell’imputato, la donna gli si era avvicinata proponendogli una prestazione sessuale a pagamento, e il (OMISSIS) aveva acconsentito specificando pero’ di disporre soltanto di 10 Euro. Quindi i due si erano allontanati dal bar a bordo delle rispettive vetture e la (OMISSIS) – lasciata la sua Citroen C1 in un parcheggio – era entrata nell’auto del (OMISSIS), insieme recandosi presso il (OMISSIS). Qui era stato consumato il rapporto sessuale al cui esito la donna aveva preteso ulteriore denaro, minacciando il (OMISSIS) che in caso contrario lei avrebbe raccontato a tutti che c’era stato quel rapporto e che lui l’aveva picchiata. Invece era stata lei che aveva preso a spingere e colpire il ragazzo, il quale aveva reagito prendendola a pugni, finche’ si era munito del martello contenuto in una cassetta degli attrezzi presente nella vettura e le aveva sfondato il cranio, mentre la donna era gia’ a terra e respirava faticosamente. Il (OMISSIS) non ricordava di avere tentato di strozzare la vittima.
1.3 Nel corso del processo si e’ espletata – ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, – una perizia psichiatrica per valutare l’imputabilita’ del (OMISSIS), da cui e’ emerso che costui era affetto da un disturbo di personalita’ multipla, integrante un vizio parziale di mente, ai sensi dell’articolo 89 c.p..
2. La Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello avanzati dalla difesa dell’imputato, quanto all’esclusione dell’aggravante della minorata difesa, contrastata in base al rilievo che non fosse sufficiente il collocamento del fatto in tempo di notte ad integrare detta aggravante, ma confermata dal collegio.
E’ stata anche confermata l’insussistenza dell’invocata provocazione, ritenuta incompatibile con l’attenuante del vizio parziale di mente, in quanto nel caso concreto e’ risultato che il (OMISSIS) ha agito in una condizione dissociativa determinata dalla condotta della donna, ma primariamente costituente una tipica manifestazione della diagnosticata patologia psichica (disturbo di personalita’ multipla – comprendente il disturbo evitante – con organizzazione borderline di personalita’), cosi’ ponendosi come principale elemento generatore dello stato d’ira rispetto al quale l’evento stressante in se’ ha rivestito rilievo secondario.
E’ stato accolto il motivo di appello diretto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fermo restando il bilanciamento in equivalenza di entrambe le attenuanti rispetto all’aggravante della minorata difesa.
E’ stato altresi’ accolto il motivo tendente alla riduzione della pena, fissata nel minimo edittale dell’omicidio – anni 21 di reclusione – sicche’ la pena e’ stata ridotta ad anni 14 di reclusione per effetto della diminuente del rito speciale.
Le residue censure, relative alla durata delle disposte misure di sicurezza e all’eccessivita’ delle sanzioni civili, sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificita’.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Vengono in rilievo varie censure di manifesta illogicita’ e difetto di motivazione, nonche’ violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), con riferimento all’erronea applicazione dell’aggravante della minorata difesa (articolo 61 c.p., n. 5) e all’erronea negazione dell’attenuante della provocazione (articolo 62 c.p., n. 2).
3.1.1. Con riguardo alla prima censura, si sottopone a critica la motivazione della Corte territoriale, che indicava nelle condizioni di tempo e di luogo del fatto, commesso durante la notte in un posto isolato e scarsamente illuminato, il nocciolo della condizione di minorata difesa della vittima. Affermava altresi’ la Corte che l’imputato aveva piena consapevolezza di tale situazione svantaggiata della donna.
Si rileva nel ricorso che la scelta del luogo ove appartarsi era stata suggerita dalla stessa (OMISSIS), solita prostituirsi in quell’ambiente per ricavare soldi da spendere nel gioco d’azzardo, e non imposta dal (OMISSIS), che non era pratico della zona, risiedendo altrove. Pertanto, perde valore l’affermazione che l’imputato fosse consapevole del carattere isolato e sperduto del luogo prescelto dalla donna, e dunque egli si sarebbe intenzionalmente avvantaggiato di tale circostanza. Del resto, tale notazione ipotetica della Corte e’ in contraddizione con l’affermazione che il delitto e’ stato conseguenza del vizio parziale di mente del (OMISSIS), il quale proprio per tale motivo non poteva prendere in considerazione alcuna circostanza di tempo e luogo: in sintesi, egli avrebbe commesso lo stesso delitto in qualunque luogo e circostanza, una volta innescata dal fattore stressante – l’aggressione della donna – la condizione dissociativa in cui ha agito, tant’e’ vero che il fatto e’ stato commesso con dolo d’impeto.
3.1.2. Quanto al denegato riconoscimento della provocazione per la ritenuta incompatibilita’ tra detta attenuante e il vizio parziale di mente, il ricorrente censura l’erroneita’ del ragionamento motivazionale della Corte, per cui il vizio di mente e’ stato fattore preponderante nella genesi dello stato d’ira. Al contrario, la patologia del (OMISSIS) e’ scaturita come conseguenza dello stato d’ira, sicche’ e’ stato quest’ultimo – determinato dalla condotta aggressiva e minacciosa della donna – ad avere incidenza predominante e slatentizzante il disturbo psichico del (OMISSIS). Nemmeno puo’ affermarsi una sostanziale coincidenza tra la patologia e lo stato d’ira, in quanto il disturbo e’ stato conseguenza della provocazione, che ne ha anche amplificato gli effetti.
3.2. Un ulteriore profilo di illogicita’ motivazionale risiede nel fatto di avere contestualmente affermato l’aggravante della minorata difesa e negato l’attenuante della provocazione. Infatti, se il (OMISSIS) ha ucciso in uno stato di semi-infermita’ mentale, tale da determinare un’alterazione del senso di realta’ a causa della dissociazione psicotica, cio’ ha senz’altro impedito all’imputato l’esercizio della facolta’ di scelta, programmazione – anche in ordine al luogo di commissione del delitto – e volizione, dando spazio soltanto alla reazione allo stimolo provocatorio.
3.3. Infine, si censura il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e aggravanti, ritenute ancora equivalenti nonostante all’originario vizio di mente si siano aggiunte, in quanto riconosciute nel processo di appello, le circostanze attenuanti generiche. Tale persistente valutazione di equivalenza non e’ stata adeguatamente motivata, se non con il riferimento alla collaborazione tardivamente resa dal (OMISSIS) rispetto allo sviluppo delle indagini, alle modalita’ cruente dell’omicidio, all’approfittamento delle condizioni di minorata difesa, all’occultamento delle tracce del reato, cioe’ ribadendo le valutazioni che erano state gia’ espresse dal primo giudice.
L’errore logico consisterebbe nel non aver dato adeguata considerazione alla patologia dell’imputato, e in generale il ricorrente contrappone altrettante ragioni di esclusione della rilevanza delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per supportare il criticato giudizio di equivalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si fonda su censure manifestamente infondate, ovvero costituenti riproposizione delle doglianze avanzate nel gravame e congruamente confutate nell’impugnata sentenza, senza che il ricorrente si sia confrontato con dette argomentazioni, onde deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Con le prime censure si lamenta illogicita’ e carenza della motivazione, e violazione di legge quanto all’erronea applicazione dell’aggravante della minorata difesa nonche’ all’erronea negazione dell’attenuante della provocazione.
Per altro verso, si censura la contestuale affermazione dell’aggravante e la negazione dell’attenuante, poiche’ si trascurerebbe che – avendo il (OMISSIS) ucciso in uno stato di seminfermita’ mentale, tale da determinare un’alterazione del senso di realta’ a causa della dissociazione psicotica – cio’ abbia senz’altro impedito all’imputato l’esercizio della facolta’ di scelta, programmazione (anche in ordine al luogo di commissione del delitto) e volizione, dando spazio soltanto alla reazione allo stimolo provocatorio.
Deve rilevarsi che le critiche del ricorso su tali punti disegnano un circolo vizioso; invece, la lettura di ciascun elemento circostanziale, singolarmente e nell’insieme, come operata nell’impugnata sentenza, risulta coerente e non soffre i denunciati vizi di legittimita’.
1.1.1. Quanto alla provocazione, si e’ affermato nell’impugnata sentenza che l’episodio dissociativo e’ una manifestazione tipica del disturbo di personalita’ da cui e’ risultato affetto l’imputato in condizioni di stress, di qualsiasi natura, e che nel caso in esame la seminfermita’ ha avuto quanto meno preponderante incidenza sullo stato d’ira, che pertanto ha costituito l’effetto della condizione patologica piu’ che dei fatti provocatori.
Cio’ appare corretto alla stregua delle risultanze della perizia psichiatrica, che non a caso ha parlato di “disturbo evitante”, nel senso che mai prima dell’omicidio il (OMISSIS) aveva manifestato la propria aggressivita’, avendo sempre cercato di evitare situazioni tali da indurlo a perdere il controllo (pag. 6, punto 6 dell’impugnata sentenza).
Inoltre, si evidenzia in motivazione che la situazione di stress, derivante dalle minacce della donna volte a screditare la reputazione del (OMISSIS), ne avevano compromesso il funzionamento mentale, facendolo precipitare in una crisi dissociativa durante la quale aveva commesso l’omicidio. Quindi, tra la provocazione e la reazione si e’ inserito un elemento estraneo – il corto circuito mentale cagionato direttamente dalla patologia psichiatrica – che ha reso abnorme la risposta del (OMISSIS) (come dimostrano anche le modalita’ trifasiche dell’aggressione: pugni in faccia, strozzamento, colpi di martello).
In altri termini, la Corte territoriale ha evidenziato che il delitto non ha costituito la risposta coerente per quanto esagerata ad un fatto ingiusto, ma la reazione abnorme che e’ precipuamente derivata dalla condizione patologica del (OMISSIS), cosi’ dimostrandosi la concreta incompatibilita’ tra le due attenuanti.
Gia’ in tempi risalenti si affermava che lo stato d’ira non deve identificarsi con l’infermita’ mentale, tramutandosi in stato patologico (Sez. 5, n. 4065 del 28/01/1981, Ragona, Rv. 148667; Sez. 1, n. 1023 del 10/11/1984 – dep. 1985, Monti, Rv. 167628; n. 8514 del 24/02/1989, Azzolina, Rv. 181563). Invero, nella condivisa esegesi di legittimita’, ripresa dalle successive pronunce, si e’ rilevato che l’attenuante della provocazione e’ incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermita’ mentale o quest’ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo e quindi sia effetto di questa piu’ che di fatti provocatori (Sez. 1, n. 21405 del 29/04/2009, Pintar, Rv. 243473).
L’apprezzamento fattuale della Corte territoriale, giunto all’individuazione del preponderante ruolo del disturbo psichiatrico rispetto alle sollecitazioni provocatorie, si e’ attenuto alle illustrate coordinate giurisprudenziali sul tema, escludendo – all’esito di un percorso motivazionale logico ed immune da vizi nella ricostruzione e nella valutazione del materiale probatorio – la compatibilita’ tra le due distinte situazioni, e mettendo in luce che il fattore stressante (cioe’ l’inaspettata reazione della (OMISSIS)) ha funzionato da innesco dell’azione, ma innestandosi nella dimensione patologica propria del (OMISSIS), in quanto costituente una diretta estrinsecazione del disturbo dell’imputato.
1.1.2. La Corte di merito ha assolto congruamente l’onere motivazionale anche in riferimento alla individuazione dell’aggravante della minorata difesa, la cui natura oggettiva consente che essa operi come un fattore facilitante l’azione delittuosa anche da chi versi in condizioni dissociate o semi-patologiche, come nel caso di specie. Infatti, e’ costante nella giurisprudenza di questa Corte il rilievo del carattere oggettivo della circostanza, che e’ integrata per il solo fatto – obiettivamente considerato – della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volonta’ dell’agente (Sez. 5, n. 14995 del 23/2/2005, PG in proc. Bordogna, Rv. 231359; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi Madhi, Rv. 276871).
Nemmeno risulta che la Corte territoriale abbia ritenuto apoditticamente esistente la condizione di minorata difesa della donna, o basata soltanto sulla circostanza che l’azione era avvenuta in tempo di notte, poiche’ al contrario e’ stato valorizzato anche il luogo isolato dove e’ avvenuto l’omicidio.
Al riguardo, la dedotta circostanza che il luogo fosse stato scelto dalla vittima e’ smentita dalla Corte territoriale, che ha attribuito all’imputato tale individuazione, in quanto il luogo ove appartarsi era stato raggiunto a bordo della vettura condotta dal (OMISSIS).
Ma anche ammettendo quanto dedotto dalla difesa, l’obiezione e’ priva di decisivita’, poiche’ le caratteristiche di isolamento erano comunque percepibili ictu oculi anche dal (OMISSIS) che se ne e’ giovato, ne’ risulta che la sindrome dissociativa diagnosticata all’imputato presentasse anche profili di dissociazione spazio-temporale: infatti non a caso i due si erano ivi appartati per consumare il rapporto sessuale.
Tali profili sono stati congruamente considerati dalla Corte di merito, laddove ha esposto che il (OMISSIS) aveva agito nella consapevolezza che in quel luogo e a quell’ora nessuno sarebbe potuto intervenire in soccorso della donna. E il riconoscimento in concreto della circostanza aggravante risulta coerente con il suo fondamento giustificativo, costituito dal maggiore disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui essa verra’ a svolgersi. Infatti, e’ necessario accertare nello specifico, e non solo in base a considerazioni astratte, se le circostanze in cui si e’ verificata la condotta abbiano effettivamente favorito la commissione del reato, sicche’ anche il tempo notturno puo’ assumere rilievo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente escluso o depotenziato i poteri di difesa pubblica o privata (Sez. 5, n. 50500 del 4/7/2018, Vlaicu, Rv. 274724; n. 53409 del 18/6/2018, A., Rv. 274187; n. 20480 del 26/02/2018, Lo Manto, Rv. 272602; Sez. 4, n. 15214 del 06/03/2018, Ghezzi, Rv. 273725; n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 268697).
Pertanto, la valutazione dell’aggravante in discorso e’ stata condotta alla stregua dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimita’: in particolare, con specifico riferimento a fattispecie di omicidio, si e’ riconosciuta compatibile tale aggravante con il dolo d’impeto (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259729; Sez. 1, n. 48108 del 13/11/2008, Ianni’ e altro, Rv. 242623), a ragione della ritenuta sufficienza che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa e se ne giovi all’atto di realizzare la condotta.
1.2. Nell’ultimo motivo di impugnazione si censura il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e aggravanti, ritenute ancora equivalenti nonostante all’originario vizio di mente si siano aggiunte, in quanto riconosciute nel processo di appello, le circostanze attenuanti generiche. Tale persistente valutazione di equivalenza non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Anche tale doglianza e’ manifestamente infondata, perche’ al contrario la Corte territoriale ha reso adeguata ed esaustiva motivazione, e se ha ribadito argomentazioni gia’ rese dal primo giudice, cio’ non costituisce alcun vizio, ma rientra nel meccanismo della c.d. doppia conforme. E’ invece la contrapposizione di argomenti confutativi a non avere cittadinanza in questa sede, che non e’ deputata alla rivisitazione dei profili fattuali e degli apprezzamenti discrezionali riservati al giudice di merito, che risultano intangibili quando siano sorretti, come nella specie, da una congrua ed esaustiva motivazione, basata sulla valorizzazione – entro limitati margini – della condotta collaborativa del (OMISSIS), risultata pero’ tardiva rispetto allo sviluppo delle indagini. Inoltre, in senso preponderante sono state considerate le cruente modalita’ dell’azione delittuosa, dalle quali si e’ ricavato il giudizio sulla non modesta capacita’ a delinquere dell’imputato, manifestata dal fatto di avere infierito con un martello contro la vittima fino a sfondarle il cranio; elementi ulteriori in tal senso si sono tratti dalla condotta successiva al delitto, quando il (OMISSIS) si era adoperato per occultare le tracce del reato.
Tali indici hanno reso recessivo il richiamo alla patologia diagnosticata – che peraltro ha trovato pieno riconoscimento nell’ambito proprio – e al timore dell’imputato di essere malgiudicato, e hanno giustificato la persistente valutazione in termini di equivalenza anche delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Invero, si e’ affermato che in tema di giudizio di comparazione tra circostanze, ove l’imputato sia stato riconosciuto seminfermo di mente, la valutazione comparativa deve prescindere da tale aspetto e dall’alterata percezione della realta’ che ha l’agente e deve, invece, tenere conto della personalita’ dell’imputato, espressa nelle modalita’ comportamentali del reato e nel ruolo rivestito in concreto nella commissione dello stesso (Sez. 1, n. 33389 dell’11/7/2013, Bellone, Rv. 25734301). Il che e’ quanto e’ stato correttamente valutato nell’impugnata sentenza.
2. In conclusione, tutti i motivi di impugnazione risultano inammissibili, sicche’ ne consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Inoltre, (OMISSIS) deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sopportate dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri generali indicati dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 12.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.A. e IVA.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Dr. Liuni Teresa, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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