L’art. 72-bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1 comma 22 della legge 23 giugno 2017 n. 103

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 aprile 2021| n. 14853.

L’art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103, consente l’adozione della sentenza di non luogo a procedere solo nei confronti dell’imputato impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle condizioni di salute mentale e non anche per impedimenti connessi a patologie fisiche.

Sentenza|20 aprile 2021| n. 14853

Data udienza 15 marzo 2021

Integrale
Tag – parola chiave: IMPUTATO – IMPUTABILITA’ – CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2020 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti del cittadino indiano (OMISSIS), in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per sopravvenuta e irreversibile incapacita’ del prevenuto, imputato in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, lesioni personali e tentata violenza privata ai danni della moglie (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 72-bis c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente applicato la causa di definizione del procedimento prevista dal predetto articolo in un caso di asserita incapacita’ processuale irreversibile dell’imputato dovuta ad una malattia fisica e non anche ad una malattia mentale, cosi’ espressamente indicato da tale disposizione.
3. Il procedimento e’ stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalita’ di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
2. L’articolo 72-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 22, stabilisce che “Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato e’ tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e’ irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
E’ di tutta evidenza come tale norma – introdotta, come noto, per risolvere il problema dei c.d. “eterni giudicabili”, cioe’ di quei soggetti che, ritenuti incapaci di attendere coscientemente al processo per una malattia irreversibile, rimanevano imputati in un processo sospeso sine die; problema di cui pure la Consulta si era occupata (C. Cost., sent. n. 23 del 2013) – sia espressamente riferita ai soli casi in cui la incapacita’ processuale sia dovuta a patologie che attengono allo “stato mentale” dell’imputato: come si desume tanto dall’inequivoco formula testuale impiegata dallo stesso articolo 72-bis, pure ripresa, nei medesimi termini, dagli articoli 71, 72 e 73; quanto dal dettato del gia’ richiamato articolo 70 che, nel disciplinare gli accertamenti sulla capacita’ dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, ha espressamente fatto riferimento a quelle situazioni in cui la incapacita’ dell’imputato sia stata causata da una “infermita’ mentale”.
Ne’ va trascurato che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 112 (contenente il Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario), nel disciplinare le ipotesi in cui gli accertamenti previsti dall’articolo 70 c.p.p. e segg. debbano essere eseguiti su una persona che si trovi detenuta o internata in un istituto penitenziario, fa menzione delle verifiche sulle “condizioni psichiche” dell’interessato, aggiungendo che i controlli possono essere compiuti, per particolari motivi, presso un ospedale psichiatrico (giudiziario), una casa di cura o di custodia o un istituto o sezione per infermi o minorati psichici.
Nulla autorizza, dunque, a ritenere che sia le norme sulla sospensione del procedimento, sia quelle sull’eventuale adozione della sentenza di proscioglimento riguardino anche l’imputato che si trovi impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute fisica.
La correttezza di tale soluzione interpretativa e la sua conformita’ ai parametri della Carta fondamentale trovano conferma nella pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ degli articoli 70 e 71 c.p.p., nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacita’ dell’imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermita’ non afferenti allo stato mentale. La Consulta ha, infatti, evidenziato come le situazioni poste a raffronto dal giudice rimettente siano eterogenee, cosi’ da escludere che possa considerarsi costituzionalmente dovuta una omologazione delle relative discipline, tenuto conto che solo la “infermita’ mentale”, cui si riferiscono le norme censurate, preclude all’imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in absentia; e che analoghe considerazioni non valgono per gli impedimenti connessi a patologie “fisiche”, i quali potrebbero essere del tutto transitori e comunque non necessariamente precludono all’imputato l’esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio (C. Cost., n. 243 del 2013).
D’altro canto, e’ da escludere che i termini della questione esaminata nel 2013 dai Giudici delle leggi siano mutati a seguito della introduzione della nuova causa di proscioglimento dell’imputato regolata dal piu’ volte menzionato articolo 72-bis c.p.p..
Restano, in tal senso, insuperabili le considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale in una precedente decisione in materia, con la quale, affrontando una questione relativa ad un prospettato contrasto con il principio di cui all’articolo 3 Cost., era stato gia’ sottolineato come le situazioni poste a raffronto dovessero essere nettamente differenziate: in quanto solo l’infermo di mente non e’ capace in alcun modo di comprendere gli avvenimenti processuali e di decidere la propria condotta, impedendo in radice lo svolgimento del procedimento penale, laddove l’infermita’ fisica, non incidendo sulla capacita’ di autodeterminazione, non impedisce all’imputato di orientare le proprie scelte processuale, ad esempio permettendo la legittima prosecuzione del procedimento in sua assenza (C. Cost., sent. n. 354 del 1996; conf. C. Cost., ord. n. 67 del 1999).
Le situazioni poste a confronto non risultano neppure omogenee laddove si osservi, come perspicuamente e’ stato fatto in dottrina, che la nozione di “incapace processuale” e’ costruita esclusivamente in relazione alle gravi patologie di tipo psichico perche’ considerate piu’ stabili di quelle fisiche: indipendentemente dal fatto che quest’ultime nel tempo “tendono a risolversi”, in ogni caso, a differenza delle quelle nEurologiche, “che impediscono completamente e stabilmente la partecipazione dell’imputato al giudizio”, non escludono la possibilita’ che la presenza dell’imputato in udienza possa essere assicurata con l’impiego di eccezionali modalita’ di trasporto e con la prestazione di adeguate forme di servizio di assistenza medica.
3. In conseguenza della riconosciuta fondatezza della censura formulata dal ricorrente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto provvedimento adottato in un caso non consentito dalla legge, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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