L’art. 420-ter comma 5 cpp si applica anche nel procedimento di sorveglianza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28203.


L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purchè documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria.

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28203

Data udienza 23 settembre 2020

Tag – parola chiave: Immigrazione – Decreto di espulsione – Ex art. 16 T.U. imm. – Procedimento di sorveglianza – Avvocato – Legittimo impedimento – Art. 420 – ter, co. 5, cpp – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa il 25/07/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dr. Romano Giulio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava il decreto di espulsione emesso ex articolo 16 Testo Unico imm. dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro nei riguardi di (OMISSIS), conseguente a sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti, respingendo l’opposizione presentata nel suo interesse.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli articoli 127, 178, 179 e 420-ter c.p.p., conseguente al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall’avv. (OMISSIS) il 20/07/2019, per l’udienza celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro il 25/07/2019, per contestuale impegno professionale.
Secondo la difesa del ricorrente, il respingimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di (OMISSIS) aveva determinato la nullita’ dell’udienza del 25/07/2019 e del provvedimento emesso all’esito di essa, rilevante ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., atteso che il ricorrente era stato privato del suo diritto di difesa in relazione al procedimento celebrato davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposta da (OMISSIS) e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, all’udienza camerale svoltasi il 25/07/2019 davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, il difensore del ricorrente, l’avv. (OMISSIS), aveva presentato un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, adducendo di essere contestualmente impegnata presso altri uffici giudiziari.
Tanto premesso, deve rilevarsi che lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, cui ci si deve riferire per La trattazione dell’udienza del 25/07/2019, e’ anzitutto disciplinato dall’articolo 127 c.p.p., il cui comma 3 stabilisce: “Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonche’ i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato e’ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo”. Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 4 della stessa previsione, a tenore del quale: “L’udienza e’ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice”.
Questa disciplina deve essere ulteriormente integrata dalla previsione dell’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, secondo cui il giudice “provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa e’ dovuta ad assoluta impossibilita’ a comparire per legittimo impedimento, purche’ prontamente comunicato (…)”.
La disciplina dell’udienza del procedimento di sorveglianza, dunque, deve essere estesa al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell’articolo 127 c.p.p., commi 3 e 4 e articolo 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove sia legittimamente impedito; impedimento che, pero’, deve essere documentato e tempestivamente comunicato all’autorita’ giudiziaria davanti alla quale e’ in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333-01; Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343-01).
In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l’avv. (OMISSIS), che assisteva (OMISSIS) davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, adduceva di essere legittimamente impedita a presenziare all’udienza del 25/07/2020, depositando un’istanza di rinvio in cui rappresentava di essere contestualmente impegnata in un’udienza davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro e in un’udienza davanti al Tribunale di Crotone.
Tale istanza difensiva veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sull’assunto che “nelle richieste camerali la disciplina di legittimo impedimento del difensore (…)” non trovava applicazione.
Tuttavia, le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appaiono in contrasto con la disciplina dell’udienza camerale prefigurata dal combinato disposto dell’articolo 127 c.p.p., commi 3 e 4, e articolo 420-ter c.p.p., comma 5, cui sopra ci si e’ riferiti, che deve ritenersi applicabile nei procedimenti celebrati davanti al tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: “L’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicche’ il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, da’ luogo alla nullita’ di quest’ultima” (Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488-01).
3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovra’ essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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