L’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 21348.

Massima estrapolata:

L’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce una causa di rinvio dell’udienza.

Sentenza 17 luglio 2020, n. 21348

Data udienza 10 luglio 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Affidamento in prova al servizio sociale – Detenzione domiciliare – Udienza camerale – Istanza di rinvio per legittimo impedimento – Nomina del difensore d’ufficio ex art. 97 comma 4 cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del P.G. TOCCI Stefano che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di (OMISSIS), condannato per plurimi reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Preliminarmente ha ritenuto di non disporre il rinvio dell’udienza, richiesto dal difensore per legittimo impedimento, atteso che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, essendo sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento all’omesso accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento in difformita’ al piu’ recente orientamento della giurisprudenza di legittimita’.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il difensore ricorrente ha precisato che la richiesta di rinvio fu proposta, e documentata, per concorrente impegno professionale costituito dall’assunzione della difesa in un giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata in flagranza di reato.
Il Tribunale, trascurando che il procedimento di sorveglianza si connota per la necessita’ della partecipazione del difensore, non solo non ha ritenuto proponibile l’istanza di rinvio per legittimo impedimento conseguente a concorrente impegno professionale nei procedimenti in camera di consiglio, ivi compreso il procedimento di sorveglianza, ma non ha neppure provveduto all’individuazione di un sostituto d’ufficio del difensore di fiducia assente, ritenendo che fosse sufficiente la regolare notificazione a quest’ultimo dell’avviso di udienza.
3. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha solo in parte applicato il principio di diritto stabilito da una datata sentenza dalle Sezioni unite che, pur affermando la non applicabilita’ del disposto di cui all’articolo 420-ter c.p.p. (secondo cui il legittimo impedimento del difensore puo’ costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare) ai procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore e’ prevista come necessaria, ha comunque precisato che in tale ultima ipotesi occorre fare applicazione della regola dettata dall’articolo 97 c.p.p., comma 4, – Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 -.
Il Tribunale ha dunque errato, sia per aver affermato l’irrilevanza nel procedimento di sorveglianza del legittimo impedimento difensivo per concorrente impegno professionale, sia per non avere provveduto, operata questa scelta interpretativa, a designare un sostituto del difensore di fiducia assente.
4. La richiesta di rinvio dell’udienza nel procedimento di sorveglianza per concorrente impegno professionale non puo’ essere qualificata di per se’ irrilevante, dovendosi ritenere ormai superato l’orientamento espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite (sentenza Passamani), salva comunque la verifica circa la ricorrenza delle condizioni di accoglibilita’ – v. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep., Torchio, Rv. 262912, secondo cui occorre che “il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto – ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio -.
5. Al principio di diritto espresso dalla sentenza Passamani delle Sezioni unite hanno invero fatto adesione di recente alcune pronunce, che pero’ costituiscono un orientamento minoritario e che progressivamente sta perdendo consistenza. Il riferimento e’ a Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, Di Matteo, Rv. 273847 e a Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542, le quali, nel richiamare la citata sentenza delle Sezioni unite, hanno valorizzato sia l’assenza di una specifica disciplina per il procedimento di sorveglianza – e per il procedimento di esecuzione – che le peculiarita’ che li connotano in ragione dell’esigenza di una rapida attuazione del giudicato gia’ formatosi.
Le menzionate decisioni hanno concordemente escluso che la validita’ del principio sia messa in discussione dalle evoluzioni della giurisprudenza delle Sezioni unite e specificamente dalla pronuncia con cui si e’ statuito che la mancata concessione del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione di adesione del difensore all’iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi di categoria “determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi” – Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep., Tibo e altro, Rv. 263021 -. Cio’ perche’, come osservato dalle stesse Sezioni unite, vi e’ una significativa differenza tra il caso dell’adesione all’astensione collettiva di categoria e quello del concomitante impegno professionale, siccome “il legittimo impedimento e’ funzionale al diritto di difesa dell’assistito, il cui esercizio puo’ essere diversamente modulato in considerazione del rito a cui accede, purche’ sia in funzione dello scopo del giudizio; l’astensione per adesione all’agitazione di categoria e’, invece, funzionale all’esercizio di un diritto costituzionale del difensore, che ha valenza pari agli altri diritti costituzionali e fondamentali che vengono in gioco nel procedimento, ma in relazione ai quali il legislatore ha introdotto un autonomo sistema per operare, a monte, il loro bilanciamento”.
Da ultimo, Sez. 1, n. 18304 del 14 febbraio 2020, Viserta, ha ritenuto, in linea con le pronunce appena richiamate, che l’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, resti estraneo al procedimento di esecuzione, facendo leva sostanzialmente sulle stesse ragioni dei precedenti a cui si e’ conformata.
6. Di contro, l’opposto orientamento, inaugurato da Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343, conclude per l’applicabilita’ anche al procedimento di sorveglianza della disposizione sul legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, valorizzando le varie pronunce delle Sezioni unite, successive alla sentenza Passamani, che si sono mosse nel senso del rafforzamento del ruolo difensivo nel processo, del rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, del perseguimento di un contraddittorio sempre piu’ sostanziale.
La sentenza Passamani e’ ritenuta di “attualita’ affievolita” alla luce anzitutto di Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926, che ha valutato come illegittimo il rigetto dell’istanza di rinvio per astensione, motivato dal giudice di merito con l’esigenza di evitare ad un teste residente in altra regione il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo viaggio per sottoporsi all’esame; ed ha cosi’ affermato il principio di diritto per il quale il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, cosi’ come la previgente Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002 costituiscono fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice e’ soggetto in forza dell’articolo 101 Cost., comma 2.
Quindi, per l’intervento di Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello e altri, Rv. 267747, per la quale la regola di cui all’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, trova applicazione nel giudizio camerale di appello a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, per la necessita’ di assicurare il contraddittorio tra le parti in maniera sostanziale e non solo formale, e per la considerazione che la scelta difensiva di comparire all’udienza, secondo una specifica linea difensiva, non puo’ essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore, perche’ altrimenti sarebbe compresso il diritto di difesa e sarebbero violate le garanzie fondamentali dell’imputato senza che sia possibile giustificare il sacrificio difensivo come conseguenza necessitata del miglior soddisfacimento delle esigenze di celerita’ e snellezza proprie del rito camerale.
L’evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni unite – si e’ poi aggiunto deve essere considerata unitamente alla necessita’ di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina generale di cui all’articolo 127 c.p.p., traendosi dalla previsione del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che abbia introdotto nel procedimento una condotta specifica (la richiesta di essere sentito) – comma 4 – la conseguenza che il difensore ha, invece, diritto al rinvio dell’udienza in forza della facolta’ generale di opporre il legittimo impedimento, sempre che serio, comprovato e tempestivamente comunicato.
Dopo aver premesso che il procedimento di sorveglianza e’ qualificato dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, si e’ allora affermato che, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, e’ comunque ad essi applicabile la norma di cui all’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, posto che la soluzione opposta, di ritenere irrilevante l’impedimento del difensore, priverebbe di effettivita’ il diritto di difesa, attesa la non equiparabilita’ della posizione del difensore nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, – Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 -.
Il principio ha trovato, applicazione anche ad opera di Sez. 1, n. 21103 del 15/01/2019, Selmi, n. m., in un caso relativo all’impedimento del difensore determinato dall’impossibilita’ di raggiungere la sede giudiziaria per l’interruzione delle vie di comunicazione determinata dal sopraggiunto innevamento del territorio.
Sulla stessa linea si e’ piu’ di recente collocata Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488, che ha opportunamente evidenziato come sarebbe irragionevole e non seriamente sostenibile una differenziazione di disciplina, per gli impedimenti difensivi nel rito camerale, a seconda della causa dell’impedimento, specificamente se rinvenibile in ragioni di salute o di concorrente impegno professionale, facendo cosi’ applicazione solo parziale dei principi da ultimo espressi dalla sentenza Nifo Sarrapochiello delle Sezioni unite che, appunto, si e’ occupata di un caso relativo ad impedimento difensivo per ragioni di salute.
Ha sul punto rilevato che in entrambe le ipotesi e’ comune “il dato della obiettiva impossibilita’ a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalita’, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all’udienza ove si attua il contraddittorio processuale”.
Infine, la rilevanza del legittimo impedimento del difensore per concorrente impegno professionale e’ stata ribadita da Sez. 1, n. 20020 del 22 giugno 2020, Bonelli, n. m., per la quale “in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, Se legittimamente impedito a comparire, ha diritto a ottenere il differimento dell’udienza stessa”.
7. Le ragioni poste a fondamento dell’orientamento appena ora illustrato sono da condividere e, in uno con il preliminare rilievo della mancata designazione d’ufficio di un sostituto del difensore assente, fanno concludere per l’illegittimita’ dell’impugnata ordinanza, meritevole di annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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