Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 settembre 2020, n. 20870.
L’art. 101, comma 2, c.p.c. impone un’interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.
Sentenza 30 settembre 2020, n. 20870
Data udienza 13 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Vendita – Patto di riservato dominio – Immobile – Inadempimento – Mancato versamento parte di prezzo – Risoluzione – Preclusioni processuali – Appello – Produzione documenti nuovi – Ammissibilità ex art. 345 c.p.c. – Valutazione circa l’indispensabilità della prova – Prova nuova indispensabile – Nozione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6570/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che si riporta agli scritti difensivi depositati e chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo in qualita’ di erede della sig.ra (OMISSIS), hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia, sez. distaccata di Breno, ha dichiarato risolto, per inadempimento della parte acquirente all’obbligo di integrale pagamento del prezzo, il contratto del 22.3.2001 con cui la societa’ (OMISSIS) s.a.s. aveva venduto ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), con patto di riservato dominio, una casa in Comune di (OMISSIS) per il prezzo pattuito di Lire 892.727.000, oltre IVA; altresi’ condannando i compratori alla restituzione dell’immobile ed al versamento di Euro 91.800,00 – a titolo di indennita’ ex articolo 1526 c.c. – in favore della societa’ venditrice.
In fatto, per quanto qui interessa, i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) – convenuti in giudizio dall’ (OMISSIS) s.a.s. per sentir dichiarare risolto, per loro inadempimento, il suddetto contratto di compravendita immobiliare dedussero, nella loro comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, la nullita’ di tale contratto, assumendo che il medesimo fosse volto ad eludere il divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c..
In particolare, i convenuti sigg.ri (OMISSIS) – (OMISSIS) affermavano l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita prodotto dalla societa’ attrice, oggetto della domanda risolutoria dalla stessa proposta, e altri due contratti di compravendita relativi al medesimo immobile, da loro prodotti all’udienza di precisazione delle conclusioni, rispettivamente conclusi, l’uno, tra la sig.ra (OMISSIS), quale venditrice, ed i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), quali acquirenti, in data 20.12.1999 e, l’altro, tra i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali venditori, e la societa’ (OMISSIS) s.a.s., quale acquirente, in data 22.3.2001 (stesso giorno di stipula del contratto di vendita, con riserva di proprieta’, tra la (OMISSIS) e i sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS)). I convenuti quindi premesso che il sig. (OMISSIS), amministratore della societa’ (OMISSIS) s.a.s., era creditore di (OMISSIS) all’epoca in cui acquisto’ l’immobile dalla sig.ra (OMISSIS) – deducevano che l’intera operazione (vendita dalla sig.ra (OMISSIS) ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), vendita dai sigg.ri (OMISSIS) – (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. e vendita dalla (OMISSIS) s.a.s. ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS)) sarebbe stata funzionale a determinare l’acquisto dell’immobile in capo alla (OMISSIS) s.a.s., amministrata dall’ (OMISSIS), nel caso, poi effettivamente verificatosi, che (OMISSIS) non fosse in grado di pagare il suo debito nei confronti del medesimo (OMISSIS); debito al quale le parti, con la descritta operazione negoziale, avrebbero inteso conferire la veste di prezzo della compravendita tra la (OMISSIS) s.a.s. e i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).
Il Tribunale – sul presupposto che la questione della nullita’ del contratto oggetto della domanda risolutoria, sollevata dai convenuti solo in comparsa conclusionale, non fosse rilevabile di ufficio – non tratto’ tale questione e, ritenuto che l’inadempimento dei sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS) all’obbligo di pagamento del prezzo non fosse di scarsa importanza, accolse la domanda risolutoria dell’attrice.
La Corte di appello, adita con l’impugnazione dei sigg.ri (OMISSIS) – (OMISSIS), pur affermando la rilevabilita’ di ufficio della nullita’ ex articolo 2744 c.c., ha tuttavia disatteso la prospettata nullita’ del contratto dedotto in giudizio dalla (OMISSIS), sul rilievo che, per un verso, quest’ultima si era opposta alla produzione dei contratti (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS), effettuata dai sigg.ri (OMISSIS) – (OMISSIS) solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, e, per altro verso, “nulla di specifico” era dato accertare “sulla scorta dei documenti ritualmente prodotti… relativamente ad una illecita coercizione degli appellanti a sottostare alla volonta’ dell’Immobiliare” (pag. 7 della sentenza).
Nel merito della domanda risolutoria la Corte bresciana ha poi ritenuto che il fatto (di cui la (OMISSIS) aveva dato atto fin dalla citazione) che gli acquirenti avessero versato a titolo di prezzo la somma di Euro 123.967,55 non elideva la gravita’ dell’inadempimento rappresentato dal mancato versamento della residua parte di prezzo.
L’ (OMISSIS) s.a.s. ha presentato controricorso.
La causa e’ stata chiamata alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020, per la quale solo i ricorrenti hanno depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, riferito dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, i sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS) deducono la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa giudicando inammissibile, perche’ effettuata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la produzione dei documenti comprovanti i contratti di compravendita (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS), del 29.12.1999, e (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS), del 22.3.2001. Ad avviso dei ricorrenti tali documenti, sebbene prodotti soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi ammissibili, in quanto funzionali a provare la fondatezza della eccezione di nullita’ del contratto oggetto della domanda risolutoria della (OMISSIS) s.a.s..
Il motivo va disatteso. Esso si fonda sull’assunto che i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 26242/14 svincolerebbero la deduzione di una nullita’ contrattuale dalle ordinarie preclusioni processuali, non solo assertive ma anche istruttorie. Non e’ questo cio’ che le Sezioni Unite hanno affermato. Nel paragrafo n. 5.11.3 della sentenza n. 26242/14 si legge, infatti: “Il nuovo articolo 101, comma 2, conferma tale conclusione e impone una interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facolta’ di proporre domanda di nullita’ (e spiegare la conseguente attivita’ probatoria) all’esito della sua rilevazione officiosa nel corso di giudizio sino alla precisazione delle conclusioni”. Il dictum delle Sezioni Unite e’, dunque, nel senso che le parti possono spiegare una “attivita’ probatoria” in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, a sostegno di una domanda di nullita’ contrattuale, “all’esito” della rilevazione ufficiosa della nullita’; non gia’, come mostra di intendere la difesa dei ricorrenti, nel senso che le parti abbiano il potere di proporre istanze istruttorie in deroga al sistema delle preclusioni processuali, ove tali istanze tendano ad offrire la prova di una nullita’ negoziale, pur in mancanza di una previa rilevazione ufficiosa di tale nullita’. Donde l’infondatezza della doglianza.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al primo e riferito anch’esso dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, i sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS) deducono la violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dal Decreto Legge n. 83 del 2012 – in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo non valutabili i documenti contrattuali tardivamente prodotti in primo grado dagli appellanti, odierni ricorrenti, ancorche’ tali documenti dovesse trovare ingresso nel giudizio d’appello, in quanto dotati del requisito della “indispensabilita’” di cui alla menzionata disposizione.
Il motivo e’ fondato.
Va preliminarmente sottolineato che, come questa Corte ha piu’ volte precisato (cfr. Cass. n. 1277/2016, Cass. n. 3309/2017), l’ammissibilita’, ex articolo 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilita’ della prova che ben puo’ essere effettuata dalla Corte di Cassazione, in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte; con la conseguenza che, quando venga dedotta, in sede di legittimita’, l’erroneita’ dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilita’ di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, e’ giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta a stabilire se si tratti di prova indispensabile.
Tanto premesso, va qui richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10790/17, alla cui stregua nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
La sentenza impugnata non risulta allineata a tale principio, perche’ la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili i documenti contrattuali de quibus in base alla sola ragione, di per se’ insufficiente, che tali documenti erano stati prodotti in primo grado tardivamente e che la controparte si era opposta alla loro produzione. Tale argomentazione postula che la tardivita’ della produzione in primo grado impedisca di produrre documenti in secondo grado anche quando essi siano in concreto indispensabili, ma tale postulato, come si e’ detto, e’ stato smentito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione al testo dell’articolo 345 c.p.c., anteriore alla novella del 2012, con la suddetta sentenza n. 10790/17. Ne’ risulta concludente il passaggio dell’impugnata sentenza, gia’ sopra citato, in cui si afferma che “Nulla di specifico e’ dato del resto accertare sulla scorta dei documenti ritualmente prodotti”, perche’ l’indagine sulla dedotta nullita’ negoziale per violazione del divieto di patto commissorio presupponeva proprio l’esame dei documenti “non ritualmente prodotti”; documenti dei quali la Corte di appello avrebbe dovuto, rilevatane l’indispensabilita’, ammettere la produzione in appello, onde valutarli ai fini dell’accertamento, anche per presunzioni, della dedotta nullita’ negoziale.
In definitiva le inferenze che possono trarsi dalla tempistica dei tre contratti de quibus e dai rapporti intercorrenti tra le parti che li hanno stipulati autorizzano un apprezzamento astratto di indispensabilita’ dei documenti rappresentativi di tali contratti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 345 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. Tale apprezzamento di indispensabilita’, va precisato, compete a questa Corte non ai fini del merito della decisione ma ai piu’ limitati fini dell’accertamento della insussistenza di una preclusione processuale formatasi in ordine all’ammissibilita’ della relativa produzione in appello (Cass. nn. 1277/2016 e 3309/2017, citate sopra). Il Collegio intende dare conferma a seguito a questi ultimi precedenti, enunciando il seguente principio di diritto:
Ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla modifica recata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, l’ammissibilita’ di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilita’ della prova che deve essere effettuata dalla Corte di Cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimita’, l’erroneita’ dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilita’ di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, e’ giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilita’ viene svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneita’ teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
L’accoglimento del motivo di ricorso impone quindi la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte bresciana perche’ la stessa, preso atto dell’indispensabilita’ dei documenti de quibus, li valuti ai fini dell’accertamento della nullita’ negoziale dedotta dagli odierni ricorrenti.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso attingono, entrambi, la statuizione dell’impugnata sentenza di non scarsa importanza dell’inadempimento dei sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS). Il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 1453 c.c., comma 3 e articolo 1455 c.c., in cui la Corte di appello sarebbe incorsa valorizzando, ai fini del giudizio di gravita’ dell’inadempimento dei compratori, il mancato pagamento delle rate di prezzo scadute dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto. Il quarto motivo, riferito dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, denuncia anche l’omessa considerazione della dichiarazione confessoria con cui la (OMISSIS) s.a.s. avrebbe dato atto, nella citazione introduttiva, del pagamento di importi tali da coprire tutte le rate di prezzo scadute fino al di della domanda giudiziale di risoluzione contrattuale.
Tanto il terzo quanto il quarto motivo, attingendo una statuizione quella sulla gravita’ dell’inadempimento dei compratori – logicamente subordinata all’accertamento della validita’ del contratto dedotto in giudizio, vanno giudicati assorbiti dall’accoglimento del secondo mezzo, che impone la cassazione della sentenza ed il necessario riesame, da parte del giudice di rinvio, della quaestio nullitatis sollevata dai sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS).
In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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