L’applicazione della disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo postula l’esistenza di una pena da eseguire, quale non è la pena dichiarata estinta per indulto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43231.

La massime estrapolata:

L’applicazione della disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo postula l’esistenza di una pena da eseguire, quale non è la pena dichiarata estinta per indulto; conseguentemente essa non giustifica, in caso di coevo procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante dalla restrizione subita senza titolo, la riduzione d’ufficio del beneficio dell’indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta in fungibilità, in assenza di cause di revoca del medesimo beneficio.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43231

Data udienza 9 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 362/2015 della CORTE di APPELLO di NAPOLI del 18/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/06/2015 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto, precedentemente concesso in favore di (OMISSIS) nella misura di anni due di reclusione ed Euro seicento di multa, e ha rideterminato l’entita’ del beneficio in giorni dieci di reclusione ed Euro duemila-sessantacinque/83 di multa.
(OMISSIS) aveva riportato le seguenti condanne:
a) sentenza della Corte di appello di Napoli dell’08/11/2005, irrevocabile il 24/05/2006, di condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro seicento di multa per il reato di cui all’articolo 648 c.p., commesso il (OMISSIS) – pena integralmente condonata con ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27/02/2007;
b) sentenza del Tribunale di Napoli del 23/05/1996, irrevocabile il 18/09/1996, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro duemilasessantacinque/83 di multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commesso il (OMISSIS) – pena sospesa.
Con precedente provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 18/02/2008, la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa con la sentenza sub b), con contestuale applicazione dell’indulto sulla pena con la stessa inflitta.
(OMISSIS) era stato sottoposto a custodia cautelare dal 19/11/1999 all’08/11/2001 (pari ad anni uno, mesi undici e giorni venti di reclusione), per reato per il quale era stato definitivamente prosciolto e in ordine al quale aveva avanzato richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Nell’ambito di tale procedura la Corte di appello aveva investito la Procura generale della richiesta di attribuzione del presofferto alla pena espianda e gia’ dichiarata condonata di cui al provvedimento di cumulo suindicato.
La Procura, quindi, aveva chiesto la revoca dell’indulto nella misura di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione e la rideterminazione del beneficio in giorni dieci di reclusione ed Euro duemilasessantacinque/83 di multa.
Con l’ordinanza impugnata e’ accolta la richiesta della Procura, rilevandosi che il beneficio dell’indulto deve essere concesso sulla pena da espiare, dopo aver detratto la carcerazione sofferta anche per altro reato, purche’ la custodia cautelare sine titulo sia subita o la pena sine titulo sia espiata dopo la commissione del reato, per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, nel rispetto del principio fissato dall’articolo 657 c.p.p..
Il giudice dell’esecuzione ha escluso che tale meccanismo leda gli interessi del condannato, non potendosi ritenere ingiusta la detenzione decurtabile e decurtata della misura della pena subita senza titolo, ne’ pregiudizievole il correlato ridimensionamento della misura del beneficio indulgenziale, del quale il condannato astrattamente avrebbe potuto ancora usufruire, da contenere nei limiti del residuo dopo la detrazione della pena sofferta senza titolo.
2. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli articoli 657 e 672 c.p.p..
Si deduce che non e’ fungibile un periodo di privazione della liberta’ sine titulo con un periodo virtuale di detenzione derivante dalla irrogazione di una pena in concreto non eseguibile, in quanto estinta da un provvedimento di clemenza collettiva dello Stato.
Si sostiene che, all’atto della concessione del beneficio dell’indulto, era evidente e noto il pregresso periodo di custodia cautelare subito dal condannato, opzionabile per la fruizione della fungibilita’ ex articolo 657 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. In linea generale va premesso che, secondo il combinato disposto dell’articolo 657 c.p.p., commi 1, 2 e 4, nello stabilire la pena detentiva irrogata con una sentenza di condanna da eseguire, il pubblico ministero deve considerare non solamente il periodo di custodia cautelare subito per il reato, per il quale vi e’ stata quella irrogazione di pena, ma anche il periodo di applicazione della custodia cautelare o di esecuzione di pena patita per un altro reato, laddove la limitazione della liberta’ sia rimasta sine titulo (ad esempio perche’ la condanna non e’ poi intervenuta o perche’ e’ stata revocata, oppure il reato e’ stato dichiarato estinto per amnistia o e’ stato concesso indulto), a condizione che tali custodia o pena siano state subite in epoca successiva alla data commissione del reato, per il quale deve essere determinata la pena detentiva da eseguire.
La ratio di tale disposizione e’ illustrata nella Relazione governativa di accompagnamento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988, di approvazione del codice di procedura penale, nella parte in cui e’ sottolineato che, sotto l’aspetto cronologico, l’operativita’ dell’istituto della fungibilita’ era stata limitata con un “meccanismo” – analogo a quello gia’ regolato dall’articolo 271, u.c., del codice abrogato – con il quale si era voluto ribadire che “la detenzione sofferta a vuoto deve seguire e non precedere la commissione del reato, perche’ in caso contrario si verificherebbe l’assurda situazione di un periodo di carcerazione preventiva che costituisce una sorta di futura immunita’ da carcerazione per l’interessato. In altre parole, il recupero della detenzione ingiustamente sofferta deve funzionare come correttivo alle disfunzioni della macchina giudiziaria e compensazione dell’ingiusta detenzione, ma non certo come incentivo alla commissione successiva di azioni criminose”.
La Corte di cassazione, con un orientamento nettamente prevalente, ha sostenuto che, qualora per un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta sia stata ottenuta la riparazione pecuniaria prevista dall’articolo 314 c.p.p., lo stesso periodo non puo’ essere computato a titolo di fungibilita’ sulla pena da espiare per altro reato: si desume, infatti, dal disposto di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 4, (secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e’ escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena da eseguire) l’alternativita’ tra il suddetto istituto e quello della fungibilita’, previsto dall’articolo 657 c.p.p., per cui e’ rimessa all’interessato la facolta’ di scegliere quello del quale avvalersi; e cio’ anche al fine di evitare l’ingiustificata disparita’ di trattamento che, altrimenti, si verificherebbe fra chi, avendo ottenuto la fungibilita’, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilita’ (Sez. 1, n. 10366 del 11/02/2004, Mitidieri, Rv. 227230; Sez. 1, n. 3488 del 10/05/1999, Aversa, Rv. 214644).
Tale orientamento e’ stato parzialmente posto in discussione dalle Sezioni unite di questa Corte, per le quali, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia gia’ ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilita’ della disciplina dettata dall’anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l’esistenza di una facolta’ di scelta, da parte dell’interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilita’, attesa la gia’ intervenuta esecutivita’ della sentenza di condanna all’atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all’articolo 314 c.p.p., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l’interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione puo’ sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l’esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata gia’ corrisposta, lo Stato puo’ agire per il suo recupero esperendo l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’articolo 2041 c.c., (Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, Cascio, Rv. 240113).
2. Nel caso in esame, su richiesta della locale Procura generale, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la misura dell’indulto concesso all’interessato, tenuto conto della modifica del computo della pena da espiare, effettuata dalla Procura generale, che ha ricalcolato la sanzione applicando la fungibilita’ per un presofferto senza titolo, segnalato dalla stessa Corte di appello di Napoli nell’ambito di procedimento ex articolo 314 c.p.p., promosso dallo stesso interessato.
La Corte territoriale ha ritenuto di imputare l’indulto solo al quantum di pena ancora da espiare, dopo la detrazione del periodo di custodia cautelare sofferta senza titolo da (OMISSIS).
Nella requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte – richiamando i. principi in materia riportati al par. 1 – ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non sussiste un interesse del condannato ad ottenere il condono della pena secondo i calcoli originari del giudice dell’esecuzione (ignaro dell’esistenza di un presofferto fungibile) e contemporaneamente un risarcimento del danno per ingiusta detenzione per altro titolo ex articolo 314 c.p.p..
La Corte territoriale e la Procura generale – che condivide l’impostazione del provvedimento impugnato – ritengono applicabile alla fattispecie il principio della non cumulabilita’ dei benefici della fungibilita’ e della riparazione per ingiusta detenzione.
3. La fattispecie in questione, tuttavia, presenta caratteri peculiari, che non consentono di inquadrarla nell’ambito dei casi che hanno dato luogo all’affermazione dei principi generali enunciati al par. 1.
Va premesso che l’articolo 657 c.p.p., comma 3, stabilisce: “(…) il condannato puo’ chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano compuntati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire (…)”.
Occorre pero’ precisare che la declaratoria di fungibilita’ di cui all’articolo 657 c.p.p., non e’ automatica ne’ necessariamente contestuale all’ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonche’ pene espiate per altri fatti, quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia o indulto, e puo’, a richiesta dell’interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziche’ su quelle detentive (Sez. 1, n. 4503 del 20/06/2000, Degni, Rv. 216921).
L’istituto della fungibilita’, quindi, deve ritenersi applicabile qualora si sia realizzata una legittima causa di revoca dell’indulto, che determini una pena da eseguire, e non puo’ integrare una causa autonoma di revoca del gia’ concesso beneficio dell’indulto, operativa ex officio, come ritenuto nel caso in esame. Nella vicenda in oggetto, dalla lettura del provvedimento impugnato non si rinviene una “pena da eseguire” nei termini di cui all’articolo 657, comma 3, cit., e non emergono le ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione ha sostanzialmente disposto la revoca dell’indulto (operazione denominata dall’organo giudicante come “rideterminazione del beneficio del condono”, ricalcolato in misura ridotta rispetto a quella originariamente stabilita).
4. L’ordinanza impugnata va di conseguenza annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, affinche’ emetta un nuovo provvedimento nel rispetto del seguente principio di diritto: “L’applicazione della disciplina della fungibilita’ per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, ai sensi dell’articolo 657 c.p.p., comma 3, postula l’esistenza di una pena da eseguire, quale non e’ la pena dichiarata estinta per indulto; conseguentemente essa non giustifica, in caso di coevo procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante dalla restrizione subita senza titolo, la riduzione d’ufficio del beneficio dell’indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta in fungibilita’, in assenza di cause di revoca del medesimo beneficio”.
Segue l’annullamento del provvedimento impugnato che non si e’ attenuto al predetto principio con rinvio degli atti per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli che applichera’ correttamente la disciplina in materia come sopra enunciata, verificando l’eventuale esistenza di legittima causa di revoca dell’indulto determinante pena da eseguire e, in mancanza di titolo con sanzione da eseguire suscettibile di computo ex articolo 657 c.p.p., comma 3, riattivi il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione a norma degli articoli 314 e 315 c.p.p., gia’ pendente davanti alla stessa Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

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