Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 settembre 2024| n. 23720.
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale. Nel caso di specie l’appello incidentale era stato proposto come impugnazione della parte contro la quale l’appello principale era stato presentato e questo, di per se, rende ammissibile il gravame.
Ordinanza|4 settembre 2024| n. 23720. L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
Data udienza 30 maggio 2024/h3>
Integrale
Tag/parola chiave: Appello incidentale – Ammissibile – Punto diverso dall’appello principale – Presentato contro l’appello principale – Ammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Relatore-Consigliere
Dott.ssa MOSCARINI Anna – Consigliera
Dott. GUIZZI Stefano G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15203/2021 proposto da:
De.Ca., difesa in proprio
(…) nonché dall’avv. RI.TA. (…) e Ma.Sa. rappresentato e difeso dalle avv. DE.CA. (…) e Ta.Ri. (…);
– ricorrenti –
contro
(…) ASSICURAZIONI COOP A R.L. (già (…) ASSICURAZIONI Spa, già (…) Spa); Me.Ma.; (…) ASS.NI Spa (già (…) Spa); Ma.Em.; Se.Si.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5692/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 17/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
RITENUTO CHE,
con sentenza resa in data 17/11/2020, la Corte d’Appello di Roma, ha rigettato nel merito l’appello proposto da Ma.Em. e Se.Si. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato De.Ca. e Ma.Sa. al risarcimento dei danni subiti dal Ma.Em. e dalla Se.Si. in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l’autovettura di proprietà del Ma.Em. (nell’occasione condotta dalla Se.Si.), mentre era in sosta, veniva violentemente urtata dall’autovettura condotta dalla De.Ca. (di proprietà del Ma.Sa.) che, a sua volta, era entrata in collisione con l’autovettura condotta da Me.Ma. mentre, provenendo da una strada collaterale, aveva impegnato la via principale senza fermarsi al segnale di stop;
con la medesima decisione di rigetto (nel merito) dell’appello principale proposto dal Ma.Em. e dalla Se.Si. (nella specie vòlto alla contestazione dell’entità del risarcimento del danno pur riconosciuto in proprio favore), la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da De.Ca. e Ma.Sa., disponendo la compensazione delle spese processuali tra De.Ca. e Ma.Sa., da un lato, e Se.Si. ed Ma.Em. e della (…) Spa, dall’altro, e condannando De.Ca. e Ma.Sa. a rimborsare, in favore della (…) Assicurazioni Spa, le spese di lite;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato come l’appello incidentale proposto da De.Ca. e Ma.Sa., in quanto proposto oltre i termini di legge, dovesse ritenersi inammissibilmente tardivo, dovendo ritenersi che l’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale non fosse sorto a seguito della proposizione di quella principale;
avverso la sentenza d’appello, De.Ca. e Ma.Sa. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
CONSIDERATO CHE,
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto da De.Ca. e Ma.Sa., dovendo ritenersi superato, dalla giurisprudenza di legittimità, l’orientamento secondo il quale l’appello incidentale tardivo può ritenersi ammissibile nei soli casi in cui investa le medesime questioni poste oggetto dell’impugnazione principale, e dovendo per converso affermarsi la possibilità di esperire l’impugnazione incidentale tardiva anche nei confronti di un qualunque capo della sentenza impugnata, anche diverso da quello contestato dall’impugnazione principale, ogni qualvolta, attraverso la proposizione dell’impugnazione principale, venga comunque posto in discussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art, 92, co. 2, c.p.c., e dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la condanna degli odierni ricorrenti al rimborso delle spese di lite, non tenendo conto del riconosciuto mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di proposizione dell’appello incidentale tardivo;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1917 c.c., nonché delle norme sull’assicurazione obbligatoria (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di condannare la (…) Spa a sostenere le spese legali degli odierni ricorrenti in quanto propri assicurati;
con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza d’appello e della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere entrambi i giudici di merito violato la disciplina processuale imposta dall’art. 281-sexies c.p.c., avendo il giudice di primo grado trascurato di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, ed avendo il giudice d’appello disposto la discussione orale successivamente allo scambio delle comparse conclusionale e delle repliche;
il quarto motivo – il cui esame preliminare s’impone per ragioni di pregiudizialità – è inammissibile;
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano del tutto trascurato di allegare o di documentare l’avvenuta tempestiva sollevazione, in sede di discussione in primo grado, tanto dell’eccezione corrispondente alla questione dedotta in questa sede, quanto dell’avvenuta riproposizione della medesima questione in sede di appello;
allo stesso modo, gli odierni ricorrenti non risultano aver allegato, né documentato, l’avvenuta tempestiva sollevazione di alcuna specifica eccezione con riguardo a quanto illustrato nella doglianza proposta in relazione alla fase decisoria di secondo grado;
varrà peraltro osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858 – 01);
nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno denunciato in modo irriducibilmente astratto l’asserita lesione del proprio diritto di difesa senza specificare il tipo o la natura del pregiudizio subito per effetto degli (asseriti) errori dei giudici di merito, con la conseguente inammissibilità dell’odierna censura, di per sé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali la pretesa erronea applicazione della disciplina processuale imposta dall’art. 281-sexies c.p.c. (per avere il giudice di primo grado trascurato di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni e quello d’appello disposto la discussione orale successivamente allo scambio delle comparse conclusionale e delle repliche) avrebbe comportato la lesione delle proprie prerogative di difesa;
nel resto, il primo motivo d’impugnazione è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo e del terzo motivo;
secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire, alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv. 665649 – 01);
nel caso di specie, gli appellanti principali contestarono la sentenza di primo grado per aver sottostimato il danno liquidato in loro favore, con la conseguenza che gli appellanti incidentali, di fronte alla prospettiva di un possibile aggravamento del proprio debito risarcitorio, avrebbero dovuto certamente ritenersi titolari di un interesse pienamente apprezzabile a proporre un’impugnazione incidentale tardiva (come tale ammissibile);
peraltro, l’appello incidentale, siccome proposto contro gli appellanti principali (sia per rivendicare la responsabilità esclusiva del Me.Ma. con l’esclusione di quella degli appellanti incidentali, sia per rivendicare la responsabilità concorsuale del medesimo, sia, infine, per rivendicare una responsabilità concorsuale anche della Se.Si.) aveva (in quanto tutti e tre i petita erano rivolti contro gli appellanti principali), la semplice natura di impugnazione proposta dalle parti contro le quali la sentenza era stata impugnata in via principale: tanto bastava a rendere l’appello incidentale ammissibile (proprio in quanto proposto dalle parti contro le quali era stata proposta l’impugnazione principale), a nulla rilevando che essa avesse attinto solo il quantum;
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
è appena il caso di rilevare come la proposizione dell’appello incidentale (quanto ai primi due profili) anche contro il Me.Ma. e la relativa compagnia di assicurazione discendesse dalla circostanza che, tanto la prospettazione della sua esclusiva responsabilità, quanto quella della sua concorrente responsabilità, inerivano ad una fattispecie insorta per effetto della chiamata in causa del Me.Ma. e della sua assicurazione, che aveva dato luogo a litisconsorzio necessario processuale, sicché la proposizione dell’appello incidentale anche contro il Me.Ma. e la sua assicurazione necessariamente imponeva l’evocazione anche di tali soggetti;
deve ritenersi pertanto fondato il motivo proposto dagli odierni ricorrenti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al punto in esame;
dev’essere infine rimarcata la radicale improponibilità della censura illustrata dagli odierni ricorrenti nella memoria illustrativa da ultimo depositata, attesa l’evidente tardività di tale iniziativa processuale, che si risolve nella proposizione di un nuovo motivo di impugnazione;
sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del quarto motivo e la fondatezza del primo (assorbiti il secondo e il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
L’appello incidentale tardivo è ammissibile nel caso in cui abbia ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello ad oggetto del gravame principale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il quarto motivo; accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2024.
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