L’appaltatore è tenuto denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23071.

L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente.

Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23071

Data udienza 23 settembre 2020

Tag/parola chiave: Appalto – Azione di regresso del sub – appaltatore – Disciplina ex art. 1670 c.c. – Difetto di specificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4405-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, gia’ (OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1647/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che:
il Tribunale di Firenze, allora Sezione Distaccata di Pontassieve, accogliendo in parte la domanda della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), avanzata nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, condanno’ la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 37.193,78, oltre accessori, quale compenso per la produzione di talune componenti meccaniche di macchinari industriali, che quest’ultima aveva avuto commessa d’assemblare da un’azienda tedesca;
che la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigetto’ l’impugnazione della (OMISSIS);
che avverso la statuizione d’appello ricorre l’appellante, illustrando unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
ritenuto che la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1670 c.c., nonche’ mancata applicazione dell’articolo 1353 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, muovendo le seguenti critiche.
– l’articolo 1670 c.c., era stato erroneamente evocato dalla sentenza, in quanto non si era in presenza dell’azione di regresso dell’appaltatore nei confronti del sub-appaltatore, ma dell’azione del sub-appaltatore proposta nei confronti dell’appaltatore;
– era rimasto provata la tempestiva denunzia della ricorrente, al momento in cui aveva ricevuto le contestazioni dell’azienda straniera (si fa riferimento in ricorso alle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS));
– la Corte aveva errato nel non disporre la riunione con altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Siena tra la (OMISSIS) e la societa’ tedesca, avente ad oggetto i difetti delle opere commissionate;
– non era stata fatta applicazione dell’articolo 1353 c.c., avendo la Corte locale negato che con la scrittura del 5/10/2006 fosse stata posta una condizione sospensiva, che subordinava il pagamento del corrispettivo all’accettazione e al pagamento dei materiali da parte della prima committente.

CONSIDERATO

che:
il motivo e’ manifestamente infondato per le ragioni di cui appresso:
a) la pretesa, secondo cui l’articolo 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l’appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all’inadempimento dell’appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, e’ priva di giuridico fondamento; cosi’ ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell’appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l’avverso inadempimento) nel vizio dell’opera contestato dal committente;
b) a parte ogni altra valutazione, la ricorrente inammissibilmente non spiega dove e quando abbia avanzato la richiesta di riunione per connessione (l’altra causa, secondo la narrazione, pendeva a Siena) e, quindi, se una tal richiesta sia stata tempestivamente proposta ex articolo 40 c.p.c.;
c) aspecifico sotto il profilo del difetto dell’autosufficienza risulta la denunziata omessa applicazione dell’articolo 1353 c.c., poiche’ la Corte non e’ stata posta in condizione di conoscere l’atto;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilita’, che puo’ rilevare ai fini dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’articolo 348-bis c.p.c. e dell’articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimita’, cosi’ consentendo una piu’ rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis,se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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