L’apologia del fascismo per assumere carattere di reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 marzo 2021| n. 11576.

L’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. L’apologia deve essere cioè idonea a determinare quel risultato e, per accertare tale idoneità, rifacendosi alla struttura del delitto tentato, così come configurato nell’articolo 56 del Cp, occorre valutare se l’attività denunciata abbia provocato un concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito. Da ciò consegue che la condotta apologetica penalmente rilevante non è rinvenibile nella mera commemorazione, bensì, semmai, nell’esaltazione di un esponente del fascismo: mentre la “commemorazione” consiste nel ricordo di un personaggio o di un avvenimento, svolto in forma pubblica e/o solenne, viceversa l’“esaltazione” consiste in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un’idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione (da queste premesse, in una vicenda in cui il reato era stato ravvisato a carico di alcuni esponenti politici locali, che avevano promosso l’intitolazione di un museo al maresciallo Rodolfo Graziani, la Corte ha annullato con rinvio la condanna, evidenziando come la corte di merito, sebbene avesse correttamente distinto tra commemorazione ed esaltazione, nei termini suddetti, non aveva però adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, nella specie, si dovesse apprezzare il carattere esaltativo della figura del generale Rodolfo Graziani, e, soprattutto, non aveva spiegato in modo compiuto il perché la condotta tenuta fosse stata considerata tale da ingenerare, in concreto, il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista).

Sentenza|25 marzo 2021| n. 11576

Data udienza 25 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di questi ultimi;
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e in accoglimento del ricorso del PG annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all’omessa confisca:
uditi i difensori:
L’avvocato (OMISSIS), difensore fiducia della parte civile, conclude chiedendo di confermare la sentenza e annullare con rinvio la sentenza nella parte in cui non ha disposto la confisca e deposita conclusioni scritte e nota spese
L’avvocato (OMISSIS), difensore fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) insiste nei motivi e ne chiede l’accoglimento L’avvocato (OMISSIS), difensore fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) si richiama ai motivi e ne chiede l’accoglimento;
L’avvocato (OMISSIS), difensore fiducia di (OMISSIS) insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2017, il Tribunale di Tivoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di apologia del fascismo di cui alla L. n. 205 del 1993, articolo 4, commesso in concorso tra loro in (OMISSIS). Ritenuta l’unicita’ del fatto, computata la diminuente per la scelta del rito, (OMISSIS) veniva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed Euro 120,00 di multa, (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano condannati alla pena di 6 mesi ed Euro 80,00 di multa ciascuno. Il Tribunale concedeva agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e li condannava, in solido, al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, da liquidarsi all’esito di separato giudizio, nonche’ al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.000,00 e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile, pari ad Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
2. Con sentenza del 14 marzo 2019, la Corte di appello di Roma, riconosciuta su appello del Pubblico Ministero la duplicita’ dei fatti e la sussistenza del vincolo della continuazione tra l’episodio del (OMISSIS), perveniva tuttavia alla conferma della pena finale e rigettava gli appelli degli imputati, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla costituita parte civile, pari ad Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, in data 5 giugno 2008, il Sindaco del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), presentava alla Regione Lazio domanda (prot. n. 1180 del 28 aprile 2008), con la quale chiedeva la valutazione della proposta relativa alla realizzazione di un parco pubblico in localita’ (OMISSIS), per un costo funzionale di Euro 50.000,00. L’area sulla quale doveva essere effettuato l’intervento in questione era stata concessa per novantanove anni in comodato d’uso gratuito dal “Comitato per l’erezione di un Sacrario al Soldato in (OMISSIS)”, soggetto collettivo nato nel 1957 allo scopo dichiarato di realizzare, all’interno del Comune di (OMISSIS), un monumento al Soldato, in memoria di tutti i caduti affilani nei due conflitti mondiali. Il progetto era conforme al piano urbanistico.
Con Delib. 7 giugno 2008, approvata da tutti gli assessori (inclusi (OMISSIS) e (OMISSIS)), la Giunta comunale di (OMISSIS) approvava il progetto preliminare relativo alla sistemazione e all’arredo del parco, nonche’ la relazione tecnica dell’opera da edificare, entrambi trasmessi in copia alla Regione.
Con Delib. 21 novembre 2008, n. 861, la Giunta della Regione Lazio, nell’approvare il programma triennale straordinario di interventi, diretto allo sviluppo locale, prevedeva anche la realizzazione di un parco pubblico in localita’ (OMISSIS), fissando, a pena di decadenza dal finanziamento, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della delibera, per la presentazione da parte dei beneficiari del programma progettuale definitivo. Veniva dunque definito un primo stanziamento per la realizzazione del parco, corrispondente alla somma di Euro 50.000,00.
In data 9 febbraio 2019, la Giunta comunale approvava il predetto progetto definitivo, redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, architetto (OMISSIS). Il 9 marzo 2009 veniva approvata la proposta tecnico-economica del progetto definitivo, redatta sempre dall’architetto (OMISSIS), per un importo corrispondente alla somma di Euro 197.956,00.
Nella parte della relazione relativa agli obiettivi e alla tipologia dell’intervento era prevista l’edificazione di un piccolo museo al Soldato all’interno del parco, per un costo di Euro 80.000,00. Tale area – in origine di esclusiva proprieta’ del “Comitato per l’erezione di un Sacrario al Soldato in (OMISSIS)” e in seguito concessa in comodato d’uso gratuito al comune di (OMISSIS) per la durata di novantanove anni – era stata donata, il 3 gennaio 2010, con rogito notarile. Dall’articolo 2 del rogito si evince che tale donazione era motivata allo scopo di realizzare uno spazio chiuso, ma fruibile, finalizzato a contenere “cimeli del soldato”; – realizzare uno spazio attrezzato per manifestazioni quali ad esempio teatro, mostre, concerti; – realizzare uno spazio attrezzato per picnic;””. Il parco avrebbe dovuto essere dedicato a (OMISSIS), promotore dell’iniziativa, e avrebbe dovuto “”ricordare il Soldato””.
Il Sindaco di (OMISSIS), (OMISSIS), inviava dunque alla Regione un’ulteriore domanda (prot. n. 712 dell’11 marzo 2009), con la quale chiedeva la valutazione di tale ulteriore proposta. Con Delib. 7 agosto 2009, n. 643, la Giunta regionale approvava l’aumento del finanziamento diretto alla realizzazione del parco in localita’ (OMISSIS), per complessivi Euro 180.866,00.
Con Delib. 10 luglio 2010, n. 90, il Comune approvava il progetto esecutivo del parco, redatto dall’architetto (OMISSIS), per una somma pari ad Euro 247.956,00 (dei quali: 50.000,00, stanziati dalla Regione Lazio con Delib. 21 novembre 2008, n. 861; 180.866,00, stanziati sempre dalla Regione Lazio con Delib. 7 agosto 2009, n. 649; 17.090,00, ricavati dai fondi del Bilancio comunale).
Con determinazione n. 114 del 19 ottobre 2010, veniva indetta la gara di evidenza pubblica; il 9 aprile 2011, l’architetto (OMISSIS) affidava alla (OMISSIS) s.r.l. l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco, con piccolo museo e servizi igienici annessi.
Con Delib. 21 luglio 2012, n. 66, la Giunta comunale di (OMISSIS) deliberava all’unanimita’, in presenza del Sindaco (OMISSIS) e degli Assessori (OMISSIS) e (OMISSIS), “di intitolare il Parco (OMISSIS), come indicato nell’allegata planimetria, a ” (OMISSIS)” e dedicare il piccolo museo al soldato, al generale (OMISSIS), per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e sostanziale”.
In data 6 agosto 2012, il Sindaco (OMISSIS) sollecitava con invito formale la partecipazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), nonche’ del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Subiaco, all’inaugurazione del “Parco (OMISSIS) e Sacrario al Soldato Maresciallo d’Italia (OMISSIS)”, per il giorno 11 agosto 2012. Il programma della manifestazione, contenuto nell’invito, prevedeva: un raduno in (OMISSIS) (ore 16:00); una conferenza dedicata alla memoria del generale (OMISSIS) (ore 17:00); la deposizione di una corona presso la tomba di (OMISSIS) (ore 18:00); una messa presso il sacrario del parco (ore 18:30); l’intervento delle autorita’ presenti (ore 19:30); una cena a buffet (ore 20:00); uno spettacolo musicale (ore 20:30).
Secondo quanto riportato nella relazione del Comandante Nucleo Investigativo Carabinieri – Gruppo Frascati -, nel corso della cerimonia non furono poste in essere quelle manifestazioni esteriori tipiche delle organizzazioni finalizzate ad incitare alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, nazionale; ne’ dalla documentazione fotografica di quel giorno era emersa l’ostentazione di simboli o emblemi delle predette organizzazioni.
Il 13 agosto 2012, veniva firmato il certificato di regolare esecuzione dei lavori; il 13 settembre 2012 il (OMISSIS) approvava lo stato finale dei lavori, gli atti contabili, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione del credito di impresa.
Il 15 ottobre 2012, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Roma Toponomastica – perveniva la richiesta del Sindaco (OMISSIS) di autorizzazione all’intitolazione del parco in questione a (OMISSIS) e del museo al generale (OMISSIS); in data 22 novembre 2012, il Prefetto si dichiarava incompetente in merito. Dunque, con Delib. 13 marzo 2015, n. 82, veniva richiesta, da parte della Giunta regionale, la revoca della Delib. 21 luglio 2012, n. 66, adottata dal Comune di (OMISSIS), nella parte in cui disponeva l’intitolazione del museo al generale (OMISSIS); cio’, a pena di revoca del finanziamento regionale impiegato per la realizzazione dell’opera.
2.2. La Corte di appello di Roma, nella citata sentenza, evidenziava che nel caso di specie si rendeva necessario verificare: il ruolo ricoperto dal generale (OMISSIS) nella diffusione del metodo e dell’ideologia fascista; sotto il profilo oggettivo, se le condotte poste in essere da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (ossia l’approvazione della Delib. del 21 luglio 2012, con cui era stata disposta la dedica del museo al generale (OMISSIS), nonche’ la successiva cerimonia inaugurale) potessero ritenersi forme di elogio, e se potesse ritenersi esistente il carattere della pubblicita’ dell’esaltazione; sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo generico in capo agli imputati.
Con riferimento al primo aspetto, ossia al ruolo ricoperto dal generale (OMISSIS), la Corte di appello dava conto della figura storica del (OMISSIS), richiamando anche la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 2 maggio 1950 dal Tribunale Militare di Roma; rigettava l’obiezione difensiva, secondo la quale il (OMISSIS) sarebbe stato un semplice soldato, divenuto in seguito generale con l’avvento del fascismo; osservava che “non solo (OMISSIS) materialmente e consapevolmente adotto’ – durante le campagne militari in Cirenaica ed in Etiopia, come dimostrano fonti storiche accreditate – metodologie tipiche del regime mussoliniano, divenendo figura di spicco del medesimo, ma, anche quando tale regime era crollato, decise di rimanergli fedele e di accettare l’incarico, su proposta dell’ambasciatore tedesco (OMISSIS), di divenire Ministro della Difesa Nazionale e Capo di Stato Maggiore per la R.S.I., presenziando, in qualita’ di interlocutore privilegiato, ai colloqui tra Mussolini ed Hitler nell’ottica della riorganizzazione dell’esercito della R.S.I.; sempre secondo il Tribunale, il ritorno del Generale sulla scena politico-militare nazionale dopo il suo ritiro nel 1941 aveva agevolato la rinascita del regime”. La Corte di appello, dunque, evidenziava che il (OMISSIS) aderi’ ai metodi e all’ideologia del fascismo, del quale rappresento’ uno degli esponenti piu’ importanti.
Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la Corte di appello osservava: che le condotte ascritte agli imputati erano dotate di carattere esaltativo, e non meramente commemorativo, della figura del generale (OMISSIS); che non era possibile scindere la figura del (OMISSIS)-soldato da quella del (OMISSIS)-esponente del fascismo, di modo che esaltare il (OMISSIS)-soldato significava elogiare un esponente apicale del fascismo; che la predetta esaltazione, sia nel caso della Delib. 21 luglio 2012, sia nel caso della cerimonia inaugurale dell’11 agosto 2012, era avvenuta pubblicamente; che, in particolare, la delibera funzionale all’intitolazione del museo aveva natura di atto pubblico, in quanto adottata dagli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di pubblici ufficiali, rispettivamente Sindaco e Assessori della Giunta comunale; che pubbliche erano state le modalita’ di informazione e sollecitazione alla partecipazione alla cerimonia dell’11 agosto 2012, mediante inviti e manifesti recanti il programma dell’evento; che le condotte esaltative in questione erano idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, come affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva valorizzato sia la natura pubblica dei soggetti da cui era promanata la delibera in discorso, sia la collocazione topografica del museo, ove si era svolta la cerimonia inaugurale.
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la Corte di appello di Roma affermava la sussistenza, in capo agli imputati, della consapevolezza e volonta’ di esaltare pubblicamente il generale (OMISSIS), quale esponente del fascismo. In particolare, la Corte di appello sottolineava: l’assenza, negli atti propositivi e deliberativi relativi alla vicenda in questione, fino al 13 luglio 2012 ossia fino alla data di completamento dei lavori e fino ad otto giorni prima della Delib. 21 luglio 2012 – di alcuna menzione del generale (OMISSIS); che tale assenza non rispondeva al rispetto di un iter procedimentale necessitato, ma alla ferma volonta’ di scavalcare ogni ostacolo che potesse inficiare la dedica del museo al generale (OMISSIS); che, anche una volta comparso il nome del generale (OMISSIS) nella Delib. 21 luglio 2012, n. 66, in tale delibera venivano impiegate formule ed espressioni dal carattere fumoso ed elusivo, dirette a confondere il lettore; che nella delibera in questione si era tentato di legittimare la liceita’ dell’operazione, sia affermando l’acquisizione dei pareri di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (non presenti ne’ in calce, ne’ negli allegati alla delibera), sia facendo riferimento – in modo del tutto infondato – al fatto che l’intitolazione del parco e la dedica del museo rispettivamente a (OMISSIS) e a Rodolfo (OMISSIS) avvennero conformemente alla donazione di scopo del comitato; che erano illuminanti le dichiarazioni rese da (OMISSIS) all’udienza del 20 dicembre 2016; che i motivi che avevano determinato le scelte degli imputati non erano influenti; che, alla luce della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 10804 del 11/03/1975), doveva essere respinta la censura sollevata dalla difesa, con cui si deduceva l’assenza di consapevolezza in capo agli imputati di commettere il delitto in ragione della presenza nel vicino Comune di Filettino di un museo e di un parco dedicati al generale (OMISSIS); che, anche con riferimento alla cerimonia inaugurale dell’11 agosto 2012, sussisteva l’elemento soggettivo richiesto; che, nonostante la mancanza di prova circa la partecipazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS) a tale manifestazione, la loro piena adesione all’organizzazione della cerimonia emergeva dalle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) all’udienza del 20 dicembre 2016, avendo lo stesso (OMISSIS), nel ricostruire la vicenda, sempre utilizzato la prima persona plurale; che l’invito rivolto ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri di (OMISSIS) e di Subiaco non contrastava con l’esistenza della consapevolezza di commettere un reato, in quanto rappresentava un protocollo consolidato e ineludibile quello di avvisare il Questore e, per prassi, il Comandante della stazione dei carabinieri piu’ vicina, in caso di manifestazioni cortei, raduni ed eventi simili; che era significativo che la cerimonia di inaugurazione del nuovo parco, consegnato alla collettivita’, si fosse caratterizzata per l’esaltazione di un singolo, il generale (OMISSIS); che la data scelta per l’inaugurazione corrispondeva alla ricorrenza del centotrentesimo anniversario dalla nascita di Rodolfo (OMISSIS); che gli imputati, alla luce di quanto esposto, non potevano non prefigurarsi il rischio che dedicare un museo al (OMISSIS), unitamente alla cerimonia inaugurale, “potesse determinare il concreto pericolo di rendere quel Parco un luogo si esaltazione del fascismo, idoneo a suscitare una visione favorevole di quest’ultimo che fosse foriera di adesioni e consensi al disciolto partito”.
Da ultimo, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del primo motivo di gravame sollevato dal pubblico ministero, affermava che l’episodio del 21 luglio 2012 (approvazione della Delib. n. 66) e quello dell’11 agosto 2012 (cerimonia inaugurale del parco) costituivano due condotte distinte ed autonome, ciascuna sufficiente ad integrare il reato di apologia del fascismo; e riconosceva il vincolo della continuazione fra tali episodi.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) omessa motivazione sull’impugnazione del Pubblico Ministero in ordine al rigetto delle confische richieste e del conseguente sequestro; richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), errata applicazione della legge penale, articolo 321 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 240 c.p.. Il giudice dell’appello ha premesso di aver esaminato l’atto di appello del Pubblico Ministero come atto di ricorso e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, evidenziando che, in mancanza di elementi nuovi, contro il rigetto della prima richiesta di applicazione della misura cautelare reale, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto proporre appello, ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p., al tribunale del riesame. Eppure, dalla lettura del quarto motivo di impugnazione, proposto dal Pubblico Ministero di primo grado, si evince che diversi erano stati i profili di appello, quali: al par. 7.1., la richiesta di sequestro impeditivo ex articolo 321 c.p.p., comma 1, dell’edificio adibito a museo (oggi intitolato al generale (OMISSIS)) situato all’interno del Parco (OMISSIS); al par. 7.2., la richiesta di confisca, ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2), c.p., della Delib. della Giunta comunale del 21 luglio 2012, con contestuale richiesta di sequestro ex articolo 321 c.p.p., comma 2; al par. 7.3., la richiesta di confisca, ai sensi articolo 240 c.p., comma 1, dell’edificio adibito a museo all’interno del Parco (OMISSIS), con contestuale richiesta di sequestro ex articolo 321 c.p.p., comma 2. Pertanto, il giudice dell’appello non ha considerato tutti i motivi formulati, ma solo quello di cui al paragrafo 7.1. Infatti, il giudice dell’appello non si e’ espresso sulle ulteriori impugnative proposte ai paragrafi 7.2. e 7.3., inquadrabili come motivi di ricorso: con riferimento alle richieste confische, per violazione di legge, nonche’ omessa, illogica e contraddittoria motivazione; con riferimento al richiesto sequestro, per violazione di legge, nonche’ omessa, illogica e contraddittoria motivazione, trattandosi di sequestro finalizzato alla duplice confisca, non autonomamente appellabile ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p., per evidente assenza del presupposto, avendo il giudice di primo grado rigettato la richiesta di confisca. Ad ogni modo, l’eventuale inammissibilita’ dell’impugnazione del rigetto del sequestro non avrebbe avuto nessun effetto sull’autonoma impugnazione del rigetto delle confische, una delle quali obbligatoria, in relazione alla quale, quindi, era comunque onere del giudice pronunciarsi. Allo scopo di rimarcare l’interesse del Pubblico Ministero all’impugnazione, si richiamavano i motivi di gravame non esaminati dal giudice dell’appello.
4. L’avv. (OMISSIS), in qualita’ di difensore di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione della L. n. 205 del 1993, articolo 4, in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958, nonche’ in relazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 2, n. 8506 del 31/01/1977, Feltri, Rv. 136341; Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, dep. 2017, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 8108 del 14/12/2017, dep. 2018).
Il giudice dell’appello ha completamente aderito alle considerazioni effettuate dal giudice di primo grado. In particolare, ha condiviso una erronea interpretazione della legge penale, secondo la quale il reato di apologia del fascismo puo’ reputarsi consumato laddove si manifestino pensieri o idee che richiamino tale ideologia o la sottesa visione del mondo. Il giudice dell’appello non ha applicato al caso di specie i principi di cui alle pronunce sopra richiamate. In primo luogo, si lamenta il fatto che la sentenza ora impugnata afferma che c’e’ esaltazione del fascismo per il semplice fatto che il personaggio e’ riconducibile al fascismo. A pagina 25 della sentenza ora impugnata, si legge che non e’ possibile scindere la figura di (OMISSIS) – soldato dalla figura di (OMISSIS) – esponente del fascismo, e che elogiare il (OMISSIS)-soldato equivale ad elogiare il (OMISSIS)-esponente apicale del fascismo. Il fatto che (OMISSIS) sia stato un esponente del fascismo – osserva la difesa – e’ un fatto storico inconfutabile.
Tuttavia, la norma non sancisce che il fare riferimento a un personaggio dalle sicure appartenenze al fascismo corrisponde ad esaltazione. Eppure, il giudice dell’appello ha fatto derivare la condotta esaltativa dal semplice oggetto dell’elogio, senza specificare – come invece avrebbe dovuto – “dove e con quale enfasi la manifestazione si sarebbe svolta, e quale suggestione avrebbero suscitato gli organizzatori della manifestazione”. Inoltre, il giudice dell’appello ha rinvenuto l’esaltazione anche nel carattere pubblico della cerimonia. Invece, la pubblicita’ non e’ un sintomo dell’elogio penalmente rilevante, costituendo bensi’ una condizione affinche’ l’esaltazione – la cui sussistenza poggia su altri elementi – possa integrare il reato di apologia del fascismo.
Sotto altro profilo, il giudice dell’appello, a pagina 26 della sentenza ora impugnata, ha fatto riferimento alla idoneita’ delle condotte esaltative a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, senza valutare la concretezza di tale pericolo. Dalla sentenza della Corte Cost. n. 75 del 1958 si evince che non sono vietate tutte le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista, ma soltanto quelle che sono in grado di determinare la ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento e all’ambiente in cui sono poste in essere. Quindi, poiche’ il pericolo deve essere anche concreto, e’ necessario un quid pluris, ossia che la manifestazione susciti negli astanti una reale suggestione, inducendo negli stessi sentimenti nostalgici e di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Tale elemento ulteriore non e’ stato menzionato dal giudice dell’appello, il quale ha fornito un’interpretazione restrittiva – quindi non costituzionalmente orientata – della norma incriminatrice.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione afferente all’esaltazione posta in essere dall’imputato con la sua condotta.
A pagina 10 della sentenza ora impugnata si fa riferimento al fatto che nel corso della cerimonia inaugurale non furono poste in essere manifestazioni tipiche di quelle organizzazioni che incitano alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, nazionale. Cio’ significa che non furono posti in essere quegli atteggiamenti esteriori che la norma incriminatrice e’ diretta ad evitare. Per tale motivo, la sentenza ora impugnata compie lo “strenuo tentativo di far emergere l’esaltazione nelle intenzioni degli organizzatori, partendo dalla ricostruzione storica della figura del (OMISSIS), il quale sicuramente ha aderito al fascismo”. La presenza dell’esaltazione, dunque, non viene ricavata da dati fattuali o dalle modalita’ della cerimonia, ma dalla stessa figura storica del (OMISSIS). Tale ragionamento e’ tautologico e condurrebbe a ritenere che tutte le dediche e le commemorazioni sono esaltazioni, se il loro oggetto e’ un personaggio che e’ stato anche fascista.
Nella sentenza ora impugnata i fatti vengono qualificati come esaltazione anche perche’ essi sono stati indubbiamente pubblici. La pubblicita’ e’ un elemento costitutivo, che non ha niente a che vedere con l’esaltazione, altro elemento costitutivo: non si puo’ far derivare la prova dell’uno dall’accertamento dell’altro.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione afferente all’accertamento del dolo generico.
La motivazione fornita dalla sentenza ora impugnata, nella parte relativa alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ad (OMISSIS), e’ illogica. Il giudice dell’appello, dapprima, ha affermato l’irrilevanza dei moventi o dei fini per i quali il soggetto agente abbia commesso con coscienza e volonta’ il fatto, salvo poi aver fatto derivare proprio dai moventi e dai fini la sussistenza del dolo generico. Infatti, il giudice dell’appello ha affermato che la coscienza e volonta’
puo’ essere rinvenuta nella callidita’ con cui gli organizzatori scelsero il giorno 11 agosto come data della cerimonia, ossia la data dell’anniversario della nascita di (OMISSIS). Tale affermazione indica la volonta’ del giudice dell’appello di rimarcare il movente o il fine del (OMISSIS), facendo leva su una circostanza peraltro neppure risultante dal programma reso pubblico. Anche in tale circostanza, inoltre, sembra essere presente il tema ricorrente che ha orientato il giudice dell’appello: poiche’ il (OMISSIS) era fascista, dedicargli un museo e organizzare una cerimonia pubblica in sua memoria e’ esaltazione del (OMISSIS)-fascista e, al tempo stesso, costituisce coscienza e volonta’ di glorificarne tale aspetto. Tale ragionamento e’ apodittico.
Sotto altro profilo, poi, la sentenza ora impugnata incorre in un macroscopico errore, laddove ritiene indicatore dell’esistenza del dolo generico il fatto che l’intitolazione del museo al (OMISSIS) sia stata tenuta nascosta durante tutto l’iter della richiesta di finanziamento alla Regione Lazio, fino alla fine dei lavori del parco. Infatti, l’iter amministrativo seguito e’ quello necessitato, rinvenibile nella quotidiana prassi amministrativa dei Comuni, sicche’ la motivazione della sentenza ora impugnata appare contraddittoria e illogica. Peraltro, con la medesima delibera, la Giunta regionale riconobbe la somma di Euro 250.000,00, quale contributo per la ristrutturazione del Parco (OMISSIS) del limitrofo Comune di Filettino. Pertanto, il (OMISSIS) “non avrebbe avuto nessun motivo per dissimulare “fino a giochi fatti” la dedica del Museo, se non quello di rispettare la normale procedura amministrativa”.
5. L’avv. (OMISSIS), in qualita’ di difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sette motivi.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione ed erronea applicazione degli articoli 192, 530 e 533 c.p.p., con riguardo al capo della sentenza afferente all’affermazione di responsabilita’ in relazione al punto concernente la valutazione delle circostanze probatorie e, in particolare, di quelle inerenti il coinvolgimento degli imputati nella cerimonia inaugurale di cui all’imputazione. L’atto di appello proposto nell’interesse del (OMISSIS) e del (OMISSIS) aveva evidenziato l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel non considerare che, per prima cosa, la valutazione di responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dovesse esser limitata unicamente alla condotta di approvazione della delibera con cui fu decisa l’intitolazione del museo al generale (OMISSIS), posta la loro estraneita’ alla successiva cerimonia inaugurale del parco e del museo. Il giudice dell’appello, a pagina 31 della sentenza, ha affermato che, anche in assenza di prova in ordine alla partecipazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) alla cerimonia inaugurale del parco, la loro adesione alla fase organizzativa della citata cerimonia emerge alla luce delle dichiarazioni rese all’udienza del 20 dicembre 2016 da (OMISSIS), il quale, nel ricostruire lo sviluppo degli accadimenti, ha sempre impiegato la prima persona plurale. Tale circostanza e’ priva di qualsiasi idoneita’ probatoria, non costituisce neppure un indizio e viene utilizzata dalla sentenza ora impugnata in violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione della L. n. 205 del 1993, articolo 4 per assenza della configurabilita’ dell’elemento oggettivo del reato rappresentato dall’esaltazione di un esponente del fascismo, nonche’, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), motivazione apparente, illogica e contraddittoria sul punto.
La L. n. 205 del 1993, articolo 4 punisce l’esaltazione di un esponente del fascismo, idonea a configurare un concreto pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche. Va escluso che la condotta contestata possa essere qualificata in tali termini. Tale esclusione vale sia con riferimento alla partecipazione dei due ricorrenti all’approvazione della delibera con cui si decise di dedicare il museo al generale (OMISSIS), sia con riferimento all’organizzazione della cerimonia inaugurale del parco e del museo. Il giudice di primo grado aveva correttamente evidenziato che la delibera non e’ idonea ad integrare gli estremi del reato, se considerata da sola, disgiuntamente dalla successiva organizzazione e realizzazione della cerimonia inaugurale. Infatti, essendo l’esaltazione l’azione del tessere le lodi di qualcuno in maniera inusitata o del magnificarlo, l’approvazione di una delibera di intitolazione e’ inidonea ad integrare detta esaltazione. Tale inidoneita’ appare tanto di piu’ nel caso di specie, ove non vi e’ stata l’intitolazione di un monumento (busto, statua o effigie) rappresentativo della persona del generale (OMISSIS), ne’ l’intitolazione di un museo deputato a raccogliere oggetti, atti e documenti riguardanti la sua storia, la sua carriera militare e, in particolare, quella relativa al periodo fascista. Nel caso di specie si e’ intitolato al (OMISSIS) un piccolo museo deputato a conservare in un luogo chiuso i “cimeli del Soldato”. Alla luce di quanto evidenziato, si deve escludere che con l’intitolazione del museo al (OMISSIS) si sia realizzata una sua esaltazione quale esponente del fascismo.
Il giudice dell’appello, peraltro, non ha fornito una motivazione in ordine alla asserita autosufficienza delle due condotte e, in particolare, all’idoneita’ della sola intitolazione a rappresentare l’elemento oggettivo dell’esaltazione. La sentenza ora impugnata, con enunciato argomentativo contraddittorio, postula la sussistenza di due autonome ipotesi di reato, una riguardante l’intitolazione, l’altra riguardante l’organizzazione della cerimonia inaugurale; tuttavia, nell’estrinsecare gli elementi fondanti la responsabilita’, si riferisce alle due azioni considerandole sempre in modo unitario e inscindibile e, per giunta, assegnando rilievo determinante alla cerimonia di inaugurazione. Quanto precede traspare in particolare a pagina 32 della sentenza ora impugnata.
Sotto altro profilo, il percorso argomentativo del giudice dell’appello in ordine al carattere esaltativo della condotta e’ inficiato da illogicita’ e contraddittorieta’. Infatti, la sentenza ora impugnata, a pagina 25, osserva che l’esaltazione consiste nell’azione di sottolineare e ampliare a dismisura caratteristiche o aspetti di un oggetto, di un’idea o di una persona, rendendoli oggetto di elogi e di inusitata ammirazione. Tuttavia, la conclusione del giudice dell’appello circa il ritenuto carattere esaltativo della condotta non e’ il risultato di un raffronto fra le caratteristiche della condotta in concreto posta in essere e quanto delineato dalla predetta definizione. Piuttosto, e’ meramente assertivo quanto si legge a pagina 25 della sentenza ora impugnata, ove il giudice dell’appello ha affermato che la definizione sopra riportata si attaglia a quanto accaduto e a quanto affermato dalle difese, ossia che la dedica del museo e la successiva cerimonia di inaugurazione si sono polarizzate sul generale (OMISSIS), il soldato piu’ illustre di tutti gli affilani. Tale asserzione non fornisce un fondamento argomentativo adeguato in ordine all’affermato carattere esaltativo della condotta: una cosa e’ far convergere l’attenzione su qualcosa o qualcuno (polarizzare), altra cosa e’ compiere un elogio di quel qual cosa o di quel qualcuno e farne oggetto di inusitata ammirazione (esaltare). Il rimando operato dal giudice dell’appello alla polarizzazione risulta privo di valenza argomentativa sia in relazione alla condotta di intitolazione del museo, sia in relazione alla organizzazione e realizzazione della cerimonia inaugurale.
Peraltro, qualora il giudice dell’appello avesse compiuto una corretta valutazione, avrebbe concluso per l’inesistenza di alcuna forma di esaltazione. Infatti, come si evince dalla relazione a firma del maresciallo (OMISSIS) (allegato 1) e come si evince dalla relazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati in data 22 novembre 2012 (allegato 2), la manifestazione in discorso puo’ essere considerata solamente una rievocazione di puro carattere commemorativo.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione della L. n. 205 del 1993, articolo 4, per assenza di idoneita’ della condotta a determinare in concreto il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, nonche’, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), difetto di motivazione sul punto.
Alla luce della condivisa interpretazione della L. n. 645 del 1952, articolo 4 e della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Cost., sent. n. 74 del 1958), andava – e va – esclusa la configurabilita’ del reato con riferimento a tutte le condotte contestate. Nella vicenda di specie, e’ pacifico che risultano documentate solo condotte meramente rievocative e commemorative (conferenza, deposizione di corona sulla tomba, funzione religiosa) neppure accompagnate dalle gestualita’ o simbologie tipiche del disciolto partito fascista, ne’, a maggior ragione, puo’ ritenersi configurabile in concreto il pericolo in argomento. Il giudice dell’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e della giurisprudenza in materia. Il giudice dell’appello ha escluso il carattere commemorativo della condotta, senza fornire un supporto argomentativo adeguato. Invece, dalla descrizione degli accadimenti fornita dallo stesso giudice dell’appello, si evince che detti accadimenti rappresentano una rievocazione commemorativa tenutasi in forma pubblica, in un luogo ben definito e in una data ben definita, e non una esaltazione sconfinata e disancorata da ogni contesto temporale e spaziale.
Inoltre, la sentenza ora impugnata non svolge un’autonoma disamina che tenga conto delle doglianze degli appellanti, ma si basa unicamente sulle argomentazioni del giudice di primo grado (si richiama Sez. 4, n. 15227 del 04/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Il giudice dell’appello (pagina 27 della sentenza) ha sottolineato la collocazione topografica del museo, luogo prescelto per la cerimonia inaugurale, e lo ha definito, riprendendo le parole spese dal giudice di primo grado, come “”luogo stabile e qualificato di ritrovo per altre occasioni, potenzialmente illimitate, di manifestazioni apologetiche””. Tale osservazione, pero’, non presenta alcuna aderenza al reale dispiegarsi degli accadimenti, come ricostruiti dal medesimo giudice dell’appello: ne’ il parco, ne’ il museo furono teatro degli eventi dedicati al generale (OMISSIS); la conferenza si tenne presso il centro anziani; la deposizione della corona avvenne sulla tomba presso il vecchio cimitero di (OMISSIS). Pertanto, risulta disancorata dai reali avvenimenti la considerazione in ordine all’idoneita’ del parco e del museo a divenire luoghi di aggregazioni funzionali al momento organizzativo e alla rievocazione dell’ideologia fascista. Peraltro, l’argomento speso dalla sentenza ora impugnata e’ inconferente, in quanto si attaglia astrattamente solo alla prospettazione unitaria delle condotte, la quale, fatta propria dal giudice di primo grado, non e’ stata condivisa dal giudice dell’appello.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione della L. n. 205 del 1993, articolo 4, per assenza dell’elemento psicologico del reato, nonche’, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), difetto di motivazione sul punto.
Con riferimento a (OMISSIS) e a (OMISSIS) va escluso che risulti dimostrata la loro coscienza e volonta’ di esaltare pubblicamente un esponente del fascismo e di determinare, mediante detta esaltazione, la messa in pericolo delle istituzioni democratiche. Il giudice dell’appello non ha fornito una dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato. Infatti, le affermazioni meramente assertive contenute nella sentenza ora impugnata non sono suffragate da elementi idonei a tale scopo.
Peraltro, dal curriculum militare del (OMISSIS), tratteggiato dalla sentenza di appello, emerge che solo in parte egli puo’ essere ricondotto all’epoca fascista. Cio’ varrebbe da solo ad escludere, nel caso di specie, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in discorso. Inoltre, non puo’ nemmeno affermarsi con certezza se (OMISSIS) sia o meno qualificabile come esponente del fascismo. Infatti, la sentenza emessa nel 1950 dal Tribunale militare riconosce al (OMISSIS) di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale; evidenzia le motivazioni che lo indussero ad accettare l’incarico di Ministro della Repubblica di Salo’, motivazioni indipendenti dalla sua volonta’; osserva che il (OMISSIS), dopo aver respinto le richieste di diversi esponenti fascisti di entrare nel governo della R.S.I., accetto’ solamente dietro le fortissime pressioni esercitate dall’ambasciatore tedesco (OMISSIS).
5.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilita’ della continuazione.
Il giudice dell’appello ha affermato che i due episodi in considerazione costituiscono due condotte distinte ed autonome, ciascuna di per se’ sufficiente ad integrare il reato di apologia del fascismo. Di seguito a tale prospettazione, pero’, il giudice dell’appello ha affermato l’irrilevanza della partecipazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) alla cerimonia inaugurale, “avendo gli stessi concorso ex articolo 110 c.p. nel reato di cui alla L. n. 205 del 1993, articolo 4, comma 2 dando in qualita’ di Assessori il loro apporto materiale e morale alla condotta criminosa di (OMISSIS), di cui hanno agevolato il proposito criminoso effettivamente partecipando alla seduta del 21 luglio 2012 della Giunta Comunale di (OMISSIS) ed approvando la proposta del Sindaco di procedere all’intitolazione del Museo del Soldato al generale (OMISSIS)”. L’affermazione di responsabilita’ con riferimento alla cerimonia inaugurale avrebbe richiesto un’argomentazione in ordine ad elementi pertinenti a detta cerimonia; l’argomento utilizzato, invece, attiene all’approvazione della delibera.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l’atto di appello si era lamentata la mancata concessione al (OMISSIS) e al (OMISSIS) delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si era evidenziata la concreta modalita’ di realizzazione dei fatti, la giovane eta’ e l’assenza di precedenti giudiziari. Il giudice ha preso in considerazione la sola incensuratezza, reputandola inidonea al riconoscimento delle attenuanti. La sentenza ora impugnata e’ dunque viziata da mancanza di motivazione sul punto.
5.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), difetto di motivazione sulla doglianza degli appellanti in ordine alle statuizioni civili. Con l’atto di appello si era lamentato il fatto che la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile era intervenuta in assenza di una dimostrazione del danno patito. Con il medesimo atto, si era anche dedotta l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale concessa. La sentenza ora impugnata non offre alcun argomento dal quale si possa ritenere che tale doglianza sia stata effettivamente presa in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), nonche’ in seno al primo secondo e terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), sono fondate; le altre censure formulate dagli imputati, nonche’ le questioni sollevate con il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, restano assorbite, per come meglio specificato di seguito.
2. L’esame delle censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), nonche’ in seno al primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), da trattare congiuntamente perche’ in parte sovrapponibili, in parte strettamente connesse, e con le quali si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei contestati reati di apologia del fascismo, rende opportuno premettere il richiamo ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita’.
2.1. La Corte costituzionale ha chiarito che l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Cio’ significa che deve essere considerata non gia’ in se’ e per se’, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che e’ vietata dalla XII disposizione. Trattasi non di una istigazione diretta, perche’ questa e’ configurata nella L. n. 1952, articolo 2, bensi’ di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente (Corte Cost., sentenza n. 1 del 1957).
Analogamente, la giurisprudenza di legittimita’ ha spiegato che, alla stregua della precisazione contenuta nella sentenza n. 1 del 1957 della Corte costituzionale, l’apologia del fascismo, per costituire reato, deve consistere in un’esaltazione suggestiva tale da poter condurre alla riorganizzazione del disciolto partito fascista.
L’apologia deve essere cioe’ idonea a determinare quel risultato; e, per accertare tale idoneita’, rifacendosi alla struttura del delitto tentato, cosi’ come configurato nell’articolo 56 c.p., occorre valutare se l’attivita’ denunciata abbia provocato un concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito (Sez. 2, n. 8506 del 31/01/1977, Feltri, Rv. 136341).
E’ stato inoltre precisato che il reato di apologia di fascismo e’ un reato di pericolo, ma presuppone che gli atti e i fatti, in cui si concreta, siano in concreto idonei a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista (Sez. 2, n. 3929 del 02/12/1977, dep. 1978, Venezia, Rv. 138514); l’accertamento delle circostanze di fatto che integrano il reato compete al giudice di merito ed e’ insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato (Sez. 2, n. 11106 del 23/05/1979, Guerin, Rv. 143745).
2.2. Considerato quanto precede in astratto, ritiene il Collegio, come gia’ anticipato, che le censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), nonche’ in seno al primo secondo e terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), siano fondate, essendo il giudice dell’appello incorso nei vizi motivazionali denunciati e non avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
Ed invero, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la condotta apologetica penalmente rilevante e’ rinvenibile non nella mera commemorazione, bensi’ nell’esaltazione di un esponente del fascismo; e ha precisato che “mentre la “commemorazione” consiste nel ricordo di un personaggio o di un avvenimento, svolto in forma pubblica e/o solenne (…) viceversa l'”esaltazione” consiste in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un’idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione”.
Tuttavia, dopo aver preso le mosse da tale esatta distinzione concettuale, l’iter argomentativo della sentenza palesa una incongruenza logica, laddove sembra far coincidere il carattere esaltativo delle condotte contestate (l’approvazione della Delib. 21 luglio 2012, n. 66 e la successiva cerimonia inaugurale del parco e del museo in data 11 agosto 2012) con la mera circostanza che tali condotte “si sono polarizzate sul Generale (OMISSIS), di tutti gli affilani il Soldato piu’ illustre” (esaltazione = polarizzazione); nonche’ laddove desume la sussistenza del pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista dalla veste pubblica dei soggetti che adottarono la delibera e dalla collocazione topografica del museo, luogo – si legge in sentenza – presso il quale si svolse la cerimonia inaugurale, che, in ragione del suo elevato valore simbolico, avrebbe potuto favorire future illimitate aggregazioni funzionali all’organizzazione e alla rievocazione dell’ideologia fascista.
In altri termini, la Corte territoriale, per un verso, si limita a evidenziare che le condotte si sono “polarizzate” sulla figura del generale (OMISSIS), senza specificare il perche’ e in base a quali elementi tale polarizzazione avrebbe integrato una esaltazione; per altro verso, si arresta ad operare un riferimento alla natura pubblica degli odierni ricorrenti e ad affermare genericamente l’idoneita’ del museo a prestarsi a ulteriori occasioni apologetiche, senza misurarsi, nel delineare il pericolo “concreto” di cui sopra, con le specifiche modalita’ circostanziali che caratterizzarono la cerimonia d’inaugurazione del parco e del museo e omettendo di analizzare la fisionomia del museo nella sua concreta forma di allestimento, con precipuo riguardo alle dimensioni, alla tipologia di oggetti e cimeli esposti e alla riferibilita’ o meno degli stessi al (OMISSIS) in un’ottica di evidente esaltazione del fascismo.
I rilevati vizi motivazionali impongono, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, nell’ambito del quale il giudice della fase rescissoria dovra’, in primo luogo, valutare – tenendo conto dei criteri poc’anzi indicati – la sussistenza o l’insussistenza, nel caso di specie, di elementi alla luce dei quali sia possibile affermare se le condotte contestate (la Delib. 21 luglio 2012, n. 66 e la successiva cerimonia inaugurale) siano connotate dal carattere esaltativo della figura del generale (OMISSIS); e, in secondo luogo, nell’ipotesi in cui risolvera’ in senso positivo tale preliminare questione, dovra’ spiegare in modo compiuto se le condotte medesime siano tali da ingenerare o meno, in concreto, il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista.
3. Dalla fondatezza dei motivi di ricorso attinenti all’elemento oggettivo del reato discende che il giudice del rinvio, qualora riterra’, in esito a nuovo esame, che le condotte contestate integrino sotto il profilo oggettivo il reato di apologia del fascismo, dovra’ procedere a nuovo giudizio anche in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato; sicche’, restano assorbite le censure sollevate con il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e con il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Parimenti, restano assorbite le censure di cui al quinto, sesto e settimo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ le censure sollevate con il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.
5. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
Sezione della Corte di appello di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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