L’Amministrazione non può emettere alcun provvedimento sanzionatorio senza prima aver definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 29 agosto 2019, n. 5938.

La massima estrapolata:

L’Amministrazione non può emettere alcun provvedimento sanzionatorio senza prima aver definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. I suddetti principi, infatti, impongono il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono prima di assumere iniziative pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia, ciò però sul presupposto di una coincidenza dei manufatti oggetto di entrambi i provvedimenti. Nel caso di specie, al contrario, la suddetta corrispondenza tra i due immobili non è ravvisabile, dal momento che il manufatto oggetto della domanda di condono è destinato ad abitazione, mentre quello risultante dalla disposizione dirigenziale di demolizione è un manufatto adibito al ricovero di animali.

Sentenza 29 agosto 2019, n. 5938

Data udienza 23 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2013, proposto dalle signore Ti. La. e Gr. La., rappresentate e difese dall’avvocato Fa. Br. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Mu. e An. Ca., domiciliatario ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 9188/2012, resa tra le parti, concernente ingiunzione di demolizione di opere abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 23 luglio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Fa. Br. Ma. e l’avvocato Um. Ga., in dichiarata delega degli avvocati Ro. Mu. e An. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 9188\2012, con cui il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalle signore La. per l’annullamento della determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Roma, reiterando quella già notificata al padre quale autore dell’abuso, nel frattempo defunto, ha ingiunto la demolizione dello stesso. Le opere consistevano nella prosecuzione di lavori edili su un manufatto in legno di mq. 90, già posto sotto sequestro, con completamento del tetto con tavolato, guaina, tegole e canaline e apposizione degli infissi esterni con persiane e portone di ingresso.
2. Il Tribunale respingeva i quattro motivi di doglianza prospettati dalle parti e sostanzialmente riproposti, in chiave critica, nell’odierno appello. In sintesi, le interessate lamentano eccesso di potere per mancata precisazione della sub particella catastale interessata dall’abuso, rilevante anche ai fini della genericità della configurazione dell’illecito, in asserita violazione del d. P.R. n. 380/2001 e della L.R. Lazio n. 15/2008; carenza di motivazione, non essendo esplicitato l’interesse pubblico tutelato e violazione dei diritti di difesa, sia sub specie di mancato inoltro della previa comunicazione di avvio del procedimento, sia perché non è stata allegata al provvedimento avversato la relazione dell’Ufficio tecnico comunale che ha constatato l’abuso.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, chiedendo, anche con memoria depositata in data 18 giugno 2019, la conferma della sentenza appellata.
4. Alla pubblica udienza del 23 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è infondato.
6. Anche a prescindere dalla genericità dei motivi di doglianza, non superata neppure dalla precisazione, contenuta nell’atto d’appello a sua volta senza alcuno specifico aggancio agli eventuali effetti sui vizi lamentati, che non sarebbe stata valutata la specificità della fattispecie riveniente dall’essere le appellanti titolari dei diritti afferenti il bene oggetto del provvedimento sanzionatorio solo in esito all’accettazione dell’eredità del padre, il provvedimento impugnato è legittimo ed esente dalle mende ascrittegli.
La lamentata rispondenza della sentenza a uno “stereotipo precostituito” consegue all’apprezzabile confutazione delle argomentazioni delle parti evocando sinteticamente gli arresti consolidati della giurisprudenza su ciascuna delle questioni sollevate, in assenza di specificità di rilievo tali da imporne un diverso scrutinio.
Il Collegio, pertanto, intendendo a sua volta adeguarsi ai principi già espressi da questo Consiglio di Stato, rileva:
– è da respingere il primo motivo di appello, non sussistendo alcuna genericità o lacuna nell’ordinanza ingiunzione a demolire che non specifica, peraltro, la sola sub particella catastale ove sarebbe iscritta l’area interessata dall’abuso. Infatti, “il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l’esatta indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l’accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione)[…..]è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755, nonché, più di recente, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5653). Non è pertanto causa di illegittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato la mancata descrizione dell’area da acquisire, atteso che l’effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell’esercizio di alcun potere valutativo da parte dell’Autorità eccetto quello del mero accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3438, e Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2568).
– va altresì respinto il secondo motivo di appello, concernente la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione dell’ingiunzione di demolizione impugnata. I provvedimenti aventi natura di “atto vincolato” (come l’ingiunzione di demolizione), non devono essere in ogni caso preceduti da tale comunicazione, non essendo prevista la possibilità per l’amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1281; Sez. II, 29 luglio 2019, n. 5317).
-da qui, infine, la reiezione del terzo motivo di appello, stante che anche l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 9 del 2017) ha chiarito che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.
8. In sintesi, l”atto che ordina l’eliminazione delle opere realizzate, oltre a sanzionare l’abuso contestato, può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’emanazione della misura sanzionatoria della demolizione, atteso che l’esercizio del potere repressivo degli illeciti edilizi mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione. Esso, infine, se esaustivo nel senso sopra descritto, non necessita di corredo documentale aggiuntivo, siccome preteso dalla parte, ancora una volta senza precisare le (eventuali) conseguenze sul piano della certezza dell’omessa allegazione.
9. Conclusivamente, pertanto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto e, per l’effetto, confermata la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 9188/2012.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 9188/2012.
Condanna le appellanti alla rifusione, in favore del Comune appellato, delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 complessivi (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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