La presentazione dell’istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 29 agosto 2019, n. 5937.

La massima estrapolata:

La presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Sentenza 29 agosto 2019, n. 5937

Data udienza 23 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2013, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, e dal signor Vi. Va., in qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Ca. Tr., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Am. Ca., in Roma, viale (…),
contro
i signori An. Gi. e Ro. Gi. non costituiti in giudizio;
nei confronti
dei signori Vi. Vi. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ve. e Gi. Na., elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, n. 1048 dell’8 novembre 2012, resa inter partes, concernente ordinanza di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vi. Vi. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Gi. Na. per sé e in dichiarata delega dell’avv. Tr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 565 del 2010, proposto innanzi al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, i signori Ro. Gi. e An. Gi. avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 13 del 2010, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di (omissis), sulla base di un accertamento effettuato dalla Polizia Municipale in data 27 luglio 2009, ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una tettoia realizzata nella corte antistante l’ingresso dei propri appartamenti siti all’interno del Parco Aurora alla località Pietrarossa e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
2. A sostegno della proposta impugnativa, i ricorrenti avevano lamentato quanto segue:
i) l’ordinanza di demolizione impugnata andava preceduta da ordinanza di sospensione lavori e le opere realizzate sarebbero conformi alla d.i.a. presentata, seguita peraltro da domanda di sanatoria;
ii) in caso di parziale difformità a d.i.a. le opere abusive sarebbero sanzionabili con sanzione pecuniaria invece che demolitoria;
iii) non ricorrerebbe l’ipotesi della totale difformità di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001, meritevole dell’irrogata sanzione.
3. Costituitasi l’Amministrazione comunale e spiegato intervento ad opponendum da parte dei signori Vi. Vi. ed altri, il Tribunale adì to, Sezione I, ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dagli interventori;
– ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato;
– ha condannato il Comune resistente al pagamento delle spese di lite (Euro 2.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
– “…l’Amministrazione procedente è tenuta, dopo la sentenza che dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, a rinnovare il procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che le nuove determinazioni risulteranno tali solo dal punto di vista temporale ma non sostanziale, replicando il nuovo ordine di demolizione tutti gli elementi e gli aspetti già presenti nel provvedimento originariamente impugnato e sottoposto all’esame del Collegio”;
– l’accertata difformità, relativa alle dimensioni della tettoia realizzata dai ricorrenti, “non è tale da far ritenere che si trattasse di una realizzazione di un’opera del tutto diversa da quella autorizzata con DIA.”;
– il Comune non avrebbe quindi dovuto adottare l’ordinanza di demolizione quanto piuttosto, ai sensi dell’art. 37 del T.U.Ed., una “mera sanzione pecuniaria”.
5. Avverso tale pronuncia il Comune di (omissis) ed il signor Vi. Va. hanno interposto appello, notificato il 7 maggio 2013 e depositato il 5 giugno 2013, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 7- 18), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel reputare procedibile il ricorso proposto dai signori Gi. e G. pur avendo quest’ultimi presentato domanda di sanatoria con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi e formare un nuovo provvedimento;
II) non avrebbe considerato il Tribunale che l’intervento realizzato è del tutto diverso da quello oggetto di d.i.a. ed è pertanto tale da richiedere il permesso di costruire, non a caso richiesto in sanatoria dagli interessati, anche avuto riguardo all’art. 5 comma 11 delle N.T.A. del Comune di (omissis);
III) sarebbe quindi ingiusta la condanna dell’Ente al rimborso delle spese processuali.
6. In data 28 agosto 2013, i signori Vi. Vi. ed altri nonché Ar. e An. Fe., intervenienti in primo grado, si sono costituiti con memoria, al fine di chiedere l’accoglimento dell’appello proposto per la fondatezza di entrambi i motivi sollevati anche in considerazione della rilevanza delle difformità oggetto della domanda di sanatoria.
6. In data 5 giugno 2019, il Comune appellante ha depositato il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 2019.
7. In data 19 giugno 2019, i signori Vi. ed altri hanno depositato memoria riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 23 luglio 2019, dopo che il Collegio ha invitato le parti a rappresentare l’attuale permanenza dell’interesse sotteso al gravame dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è stato introitato in decisione.
8.1. Preliminarmente, va rilevato che, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, n. 3 del 2019, deve reputarsi improcedibile il primo motivo d’appello, non avendo più alcun interesse l’Amministrazione comunale a perseguire un abuso ormai sanato e quindi non più in radice configurabile. E’ sufficiente osservare, al riguardo, che detto provvedimento è testualmente riferito al “mantenimento di una tettoia in legno” cioè a un’opera esattamente conforme a quella descritta in atti.
8.2. Il secondo motivo d’appello, per il quale persiste l’interesse alla decisione, è infondato in quanto, secondo preciso orientamento di questo Consiglio, ormai consolidatosi dopo iniziali oscillazioni, “La presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5293; sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2707; sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4469; sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1565; sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466). Contrariamente a quanto lamentato da parte appellante e dagli interventori, quindi, il ricorso di primo grado non andava dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la presentazione di domanda di sanatoria edilizia e, pertanto, la relativa statuizione in rito, contenuta nella sentenza impugnata, va confermata.
9. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate stante le rilevate oscillazioni giurisprudenziali sulla questione in rito agitata da parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 4325/2013), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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