Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5567.

In tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso.

Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5567

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio di edifici – Impugnazione delibera assembleare – Amministratore – Può resistere all’impugnazione – Non occorre l’autorizzazione o ratifica dell’assemblea – L’esecuzione o difesa delle deliberazioni assembleari rientra tra le attribuzioni proprie dello stesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28514-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso ai sensi dell’articolo 86 c.p.c.;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), volta a fare dichiarare la nullita’ di una deliberazione di assemblea condominiale approvata a maggioranza (sentenza emessa nel contraddittorio del Condominio di (OMISSIS)).
La corte d’appello rigettava l’eccezione di nullita’ della procura rilasciata dal solo amministratore per il giudizio, in base al rilievo che il medesimo era a cio’ legittimato dall’articolo 1131 c.c., trattandosi di azione rientrante nei limiti delle sue attribuzioni ex articolo 1130 c.c..
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ambedue proposti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: con il primo motivo si censura tale specifico contenuto della decisione, e cio’ al fine di farne discendere la nullita’ della costituzione del condominio nei gradi di merito; con il secondo motivo, in conseguenza della tesi sostenuta con il primo motivo, il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, dovendosi ritenere che il giudizio di merito si sia svolto nella contumacia del condominio convenuto.
Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso, con il quale eccepisce innanzitutto del ricorso per decorso del termine.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.
Il ricorso e’ ammissibile, perche’ la sentenza, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, e’ stata decisa il 18 gennaio 2019, ma depositata il 15 marzo 2019, sicche’ il ricorso, notificato a mezzo pec il 20 settembre 2019, e’ tempestivo.
Il ricorso, ammissibile sotto questo profilo, e’ tuttavia inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Costituisce principio acquisito che in tema di condominio negli edifici, l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. n. 1451/2014; n. 7095/2017)
La sentenza, pertanto, ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame della censura non offre elementi per mutare tale orientamento, conseguendone, appunto, l’inammissibilita’ del ricorso ai sensi del citato articolo 360-bis c.p.c., n. 1, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *