L’amministratore di sostegno che in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività forense si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6197.

L’amministratore di sostegno che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall’art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell’instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un’equa indennità per l’opera prestata nella detta qualità.

Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6197

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Competenze professionali – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Decorso del termine – Art. 641 c.p.c. – Notifica all’incapace – Nomina amministratore di sostegno – Conflitto di interessi – Mandato professionale autoconferito quale amministratore – Art. 86, c.p.c. – Equa indennità – Art. 379 c.c. – Competenza del Giudice tutelare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20600/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1292/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Presidente SERGIO GORJAN;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ebbe a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per la somma di Euro 38.562,90 a carico di (OMISSIS) a titolo di pagamento di competenze professionali per la difesa in giudizio in vari contenziosi civili.
La (OMISSIS) propose opposizione al provvedimento monitorio a ministero del suo nuovo amministratore di sostegno ed il Tribunale di Venezia revoco’ il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Perissinotti poiche’ nulla era dovuto.
La (OMISSIS) interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia che, resistendo (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) – figlie ed eredi della (OMISSIS) -, rigetto’ l’impugnazione.
Osservava la Corte lagunare come l’opposizione era da ritenersi tempestiva poiche’ il termine ex articolo 641 c.p.c., poteva scorrere solo dalla data di nomina del nuovo amministratore di sostegno della (OMISSIS) e, non gia’, dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata all’incapace quando priva di assistenza. Quanto al merito della questione, il Collegio marciano rilevava come non concorreva ultra petizione avendo il Tribunale applicato la norma ex articolo 1395 c.c., mentre l’opponente aveva invocato la norma ex articolo 412 c.c., posto che trattavasi di mera qualificazione giuridica della domanda, poiche’ i fatti costitutivi ed il preteso erano rimasti inalterati.
Infine i Giudici serenissimi osservavano come l’avv. (OMISSIS) aveva agito quale difensore in giudizio della (OMISSIS), la quale pero’ era anche sua assistita quale amministratore di sostegno, sicche’ si profilava un conflitto d’interessi – il munus pubblico era gratuito, mentre il mandato professionale oneroso – che rendeva nullo il mandato professionale e quindi inesistente la pretesa di pagamento del compenso.
Avverso detta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Le consorti (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, illustrato con nota difensiva.
E’ intervenuto il P.G. nella persona del Dott. Carmelo Sgroi che, con nota scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da (OMISSIS) s’appalesa privo di fondamento.
Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno dell’articolo 409 c.c., in quanto la Corte lagunare ha ritenuto che anche la mera ricezione della notifica del decreto ingiuntivo sia atto che l’amministrato non poteva validamente compiere e cio’ in contrasto con il dettato dell’articolo 409 c.c., che pone in evidenza come l’amministrato ha propria capacita’ d’agire, salvo il limite segnato dagli atti che richiedono la rappresentanza dell’amministratore.
La censura e’ priva di fondamento posto che e’ dato pacifico che la (OMISSIS), quando venne attinta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, era incapace posto che l’avv. (OMISSIS), gia’ nominata sua amministratore di sostegno era cessata dall’incarico ed era in corso la procedura di sua sostituzione.
Dunque e’ dato certo che la (OMISSIS) era – al momento dell’avvio della lite con la notifica del decreto ingiuntivo – incapace ed abbisognevole di assistenza per agire in giudizio poiche’ gia’ sottoposta ad amministrazione di sostegno.
A cio’ consegue che risulta indifferente il dato materiale della consegna dell’atto notificato ed assume rilievo il rispetto del termine per l’opposizione ossia l’effetto giuridico conseguente a detto atto materiale, che tuttavia richiede per l’incapace l’assistenza dell’amministratore ex articolo 75 c.p.c., comma 2.
Di conseguenza la notificazione di decreto ingiuntivo si configura siccome procedimento che necessariamente impone che sia raggiunto il rappresentante legale dell’incapace – Cass. sez. 1 n 701/80 – affinche’ sia completo e quindi comincino a scorrere i termini per l’opposizione.
Nella specie e’ la stessa ricorrente a rimarcare come l’atto fu dapprima notificato personalmente all’incapace e solo successivamente al suo nuovo amministratore di sostegno, sicche’ il procedimento notificatorio comunque s’e’ concluso con la ricezione dell’atto da parte del soggetto che, ex articolo 75 c.p.c., poteva rappresentare la (OMISSIS) in giudizio.
Con la seconda ragione di doglianza la (OMISSIS) deduce malgoverno dell’articolo 112 c.p.c., con conseguente nullita’ della sentenza poiche’ la Corte marciana non ha rilevato che l’opposizione, svolta dalla parte, era fondata sul richiamo all’articolo 412 c.c., mentre il Tribunale ha ravvisato l’applicabilita’ dell’articolo 1395 c.c.; sicche’ ad un rapporto di rappresentanza conseguente a norma di legge e’ stato – inammissibilmente – sostituito un rapporto pattizio quale fonte della rappresentanza, situazione fondata su fatto della vita diverso. La censura appare intrinsecamente inammissibile posto che in effetti non propone confronto con la motivazione sul punto esposta dalla Corte serenissima, la quale ha affrontato il motivo di gravame partitamente.
La ricorrente si limita a contestare, in modo generico senza puntuale riferimento ai passi degli scritti difensivi delle parti – ai fini dell’autosufficienza del motivo di contestazione – dai quali desume l’immutazione della domanda, la ricostruzione della domanda siccome operata dal Giudice del gravame nell’esercizio della sua facolta’ di qualificazione della stessa.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la (OMISSIS) lamenta omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Collegio marciano non ha affrontato il tema critico, fondato sul disposto ex articolo 86 c.p.c., da lei proposto, che l’investiva ex lege della facolta’ di difesa personale in giudizio senza la necessita’ di un mandato da parte del soggetto rappresentato.
Con la quarta ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 86 c.p.c., poiche’ la Corte lagunare ha ritenuto concorrente un conflitto d’interessi laddove questo non poteva sussistere in radice, in quanto l’articolo 86 c.p.c. abilitava l’amministratore di sostegno, anche avvocato, a difendere la parte in giudizio senza il bisogno di un mandato dell’amministrata, sicche’ non e’ venuto in essere alcun rapporto contrattuale tra lei e la (OMISSIS) per le liti regolarmente autorizzate dal Giudice tutelare.
Le due censure attingendo da profili diversi la medesima questione possono essere trattate unitariamente e sono prive di pregio giuridico, anche se questa Suprema Corte deve, ex articolo 384 c.p.c., u.c., correggere la motivazione al riguardo esposta dalla Corte marciana.
Difatti il Collegio serenissimo ha comunque fondato la non debenza del compenso professionale sull’invalidita’ del mandato professionale poiche’ autoconferito dall’avv. (OMISSIS), quale amministratore di sostegno, pur versando in situazione di conflitto d’interessi.
Tuttavia e’ opinione di questo Collegio che nella fattispecie non si possa configurare un conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentata in forza delle stesse argomentazioni esposte dalla ricorrente, ossia che non venne conferito alcun mandato professionale dalla rappresentata e, quindi, non venne in essere alcun contratto tra le parti, bensi’ l’avv. (OMISSIS) agi’ quale amministratore di sostegno, che difendeva se stessa ex articolo 86 c.p.c..
Detta norma – Cass. sez. 1 n. 6618/19 – consente al rappresentante legale, quando anche in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attivita’ forense – come nella specie pacifico -, di difendersi in giudizio personalmente, sicche’ nella specie alcun rapporto contrattuale professionale venne ad instaurarsi tra la (OMISSIS) – rappresentata – e l’avv. (OMISSIS) – suo difensore e legale rappresentante -.
A cio’ consegue necessariamente che la ricorrente non poteva agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale in assenza – come dalla stessa sottolineato – di un rapporto pattizio, poiche’ non venne stipulato alcun contratto d’opera intellettuale tra rappresentata e rappresentante, bensi’ il rappresentante ritenne d’avvalersi della facolta’ di difendere se stesso da solo, ex articolo 86 c.p.c., ossia esercito’ le funzioni di amministratore di sostegno e, non gia’, di patrono del cliente.
Il compenso per l’opera in questione dunque non puo’ trovar soddisfazione nell’ambito del rapporto contrattuale avvocato – cliente regolato dalle tariffe professionali, bensi’ nell’ambito dell’equa indennita’ ex articolo 379 c.c., in quanto richiamato ex articolo 411 c.c., che deve esser richiesta al Giudice tutelare a compenso dell’opera prestata quale amministratore di sostegno.
Di conseguenza, comunque, corretta appare la statuizione di rigetto della pretesa portata sul decreto ingiuntivo revocato – statuizione confermata dalla Corte marciana – poiche’ fondata su titolo – rapporto di contratto d’opera – non esistente.
Atteso il rigetto dell’impugnazione, la (OMISSIS) va condannata a rifondere alle consorti (OMISSIS), in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimita’, tassate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.
Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) a rifondere le spese di questo giudizio di legittimita’ in favore solidale delle consorti (OMISSIS), che tassa in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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