L’aggravante della violenza sulle cose

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 aprile 2021| n. 13070.

In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. Il concetto di violenza preso in considerazione dall’aggravante postula, infatti, non solo la mera condotta consistente in una manifestazione di energia fisica, ma richiede anche la produzione di un effetto che può consistere in una gamma diversificata di alterazioni, da quelle minime, come un semplice danneggiamento, a quelle più gravi o irreversibili, come la rottura e la trasformazione del bene (la Corte, per l’effetto, ha annullato con rinvio la sentenza, relativamente all’aggravante, in una vicenda in cui risultava che l’imputato aveva aperto la portiera di un autocarro con un cacciavite, ma non risultava accertato se da tale condotta manipolatoria era derivato un danno per il funzionamento della serratura).

Sentenza|7 aprile 2021| n. 13070

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Furto – Aggravante – Uso di energia fisica – Rottura della cosa altrui

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 22/02/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SENATORE Vincenzo, che, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di condizione di procedibilita’ in relazione al delitto di cui all’articolo 624 c.p., cosi’ riqualificata l’originaria imputazione; i difensori di fiducia dell’imputato, avv.to (OMISSIS) d avv.to (OMISSIS), a mezzo memoria, si sono riportati al ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in data 19/03/2015 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica – con cui (OMISSIS) era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: a) all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, in (OMISSIS); b) al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55 comma 9, in (OMISSIS), con la recidiva specifica e reiterata – esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, riduceva la pena nei confronti dell’imputato.
2. In data 08/07/2019 (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to (OMISSIS), deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1. violazione di legge, in riferimento all’articolo 625 c.p., n. 2, vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in quanto, nel caso di specie, non risulta essersi verificata alcuna immutazione della destinazione d’uso del bene su cui era stata esercitata energia fisica, sicche’ nessuna conseguenza si era prodotta, tale da necessitare un ripristino dell’originaria funzione del bene; ne conseguirebbe, pertanto, l’improcedibilita’ dell’azione penale per mancanza della querela in relazione alla fattispecie di furto semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso e’ fondato quanto alla questione concernente la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2.
La sentenza impugnata, infatti, ha ricordato come la persona offesa, (OMISSIS), aveva notato che la portiera dell’autocarro Nissan, nella sua disponibilita’, era stata forzata con un cacciavite; sulla base di detta circostanza, quindi, e’ stato affermato che, per la sussistenza della contestata aggravante, sia sufficiente l’impiego di forza fisica o di uno strumento per forzare la serratura, aperta senza fare uso della chiave, non essendo, invece, necessario che la portiera o la serratura fossero divenute inservibili.
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha chiarito che in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, sentenza n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17/12/2013, dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, sentenza n. 22568 del 08/03/2012, Maggio, Rv. 252966; Sez. 5, sentenza n. 24029 del 14/05/2010, Vigo, Rv. 247302; Sez. 4, sentenza n. 41952 del 06/11/2006, Di Cola ed altro, Rv. 235541).
Appare, quindi, del tutto evidente come, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, della violenza sulle cose, non sia sufficiente la sola estrinsecazione di una energia fisica, rendendosi necessaria anche la produzione di un effetto, ancorche’ minimo, di tale energia.
Il concetto di violenza, nell’accezione posta a fondamento della suddetta circostanza aggravante, risulta composito, in quanto postula non solo la mera condotta consistente in una manifestazione di energia fisica, ma richiede anche la produzione di un effetto che puo’ consistere in una gamma diversificata di alterazioni, da quelle minime, come un semplice danneggiamento, a quelle piu’ gravi o irreversibili, come la rottura e la trasformazione del bene.
Non a caso, la piu’ recente giurisprudenza ha ritenuto che la semplice manipolazione o forzatura, che non determini una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione, non implicando alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione che renda necessaria un’attivita’ di ripristino, non integra la circostanza aggravante in esame (Sez. 5, sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 09/04/2020, Romeo Giovanvito, Rv. 279042; Sez. 4, sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Vales Lukas, Rv. 274771).
Tanto premesso, non vi e’ dubbio come, nel caso di specie – alla luce della motivazione di entrambe le sentenze di merito – non emerga affatto che la forzatura della serratura avesse cagionato una qualsiasi alterazione del bene su cui era stata esercitata la forza fisica, ovvero si fosse risulta ad una manomissione senza alcuna conseguenza sulla funzionalita’ del bene.
D’altro canto, tale verifica richiede un accertamento di merito delle risultanze processuali che, all’evidenza, non rientra nei compiti di questa Corte regolatrice, sicche’ si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che, alla luce dell’enunciato principio di diritto, procedera’ alla verifica della sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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