L’adesione del vice procuratore onorario, che svolge le funzioni di pubblico ministero, allo sciopero di categoria non interrompe la prescrizione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 aprile 2018, n. 18101.

L’adesione del vice procuratore onorario, che svolge le funzioni di pubblico ministero, allo sciopero di categoria non interrompe la prescrizione.

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18101
Data udienza 22 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GABRIELE MAZZOTTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione Udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’articolo 483 c.p. commesso il (OMISSIS).
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con l’unico motivo, la violazione dell’articolo 159 c.p., comma 1, n. 3 avendo, la Corte, calcolato come periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell’astensione dall’udienza, in adesione all’iniziativa proclamata dalla categoria dei magistrati onorari, del Vice Procuratore Onorario delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
L’articolo 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 6, prevede, fra l’altro, che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.
La norma, quindi, distingue la sospensione per impedimento dell’imputato o del difensore, dalla sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore.
Nella prima ipotesi il rinvio non puo’ superare i due mesi e la sospensione comunque non puo’ essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui e’ cessato l’impedimento. Nella seconda il differimento dell’udienza non e’ soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore.
La giurisprudenza ha da tempo risolto la questione se il rinvio dell’udienza disposto dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce alla astensione collettiva sia inquadrabile nella prima o nella seconda ipotesi, ritenendo che la richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadri nella seconda ipotesi prevista dell’articolo 159 c.p.p., n. 3, costituisca un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisca un impedimento a comparire.
Il giudice, di conseguenza, non e’ tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il tempo processuale perduto per questa causa dovra’ essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione. (Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008 Rv. 23989001 e giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015 Rv. 263052).
Se si ritiene che l’adesione ad una astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli Organismi dell’Avvocatura sia equiparabile ad una richiesta di rinvio da parte dell’imputato o del suo difensore, se ne coglie la profonda diversita’ rispetto alla situazione oggi esaminata, che attiene alla assenza dell’organo che sostiene l’accusa.
2. Merita, quindi, adesione l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015 Rv. 264722, secondo cui “Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiche’ il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, e’ comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento”.
Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario, cosi’ come esplicitamente previsto dal Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273, articolo 1; in senso contrario non puo’ essere letto il contenuto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n.333 del 1990- richiamata nella sentenza Sez. 3 n. 41692/13 di cui si parlera’ piu’ oltre- pronunciata a tutt’altri fini, cioe’ per decidere della legittimita’ costituzionale della delega delle funzioni di Pubblico Ministero ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
L’adesione alle astensione dalle udienze proclamate degli Organismi rappresentativi della Magistratura onoraria, non puo’, quindi, essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore e’ un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.
Tale affermazione non implica certamente una limitazione del diritto, per gli appartenenti alla Magistratura onoraria, di aderire ad iniziative di protesta deliberate dalle associazioni di categoria, in particolare alla astensione delle udienze; semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli effetti di cui all’articolo 159 c.p.p..
Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto, quale la sospensione dei termini di prescrizione, che ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato, sicche’, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non consentita.
2.1. Una decisione in senso contrario a quella prima citata e qui condivisa (Sez. 3, n. 41692 del 04/06/2013 Rv. 256697, secondo cui “L’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione”) richiama la risposta data dal CSM al quesito in ordine alla sostituibilita’ dei Vice Procuratori onorari in caso di sciopero.
Il CSM, premesso che i Vice Procuratori Onorari intervengono in supplenza della magistratura ordinaria, afferma l’obbligo da parte del Procuratore della Repubblica di “adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale” nei casi “in cui non sia in concreto possibile da parte del Vice Procuratore Onorario l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate”, dichiarando peraltro che cio’ “non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero”.
Cio’ significa, fra l’altro, che l’adesione all’astensione dalle udienze da parte del Vice Procuratore Onorario non ha mai l’effetto di paralizzare la celebrazione del processo, in quanto il Procuratore della Repubblica e’ tenuto a porvi rimedio attraverso la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero.
Anche sotto tale profilo sarebbe, quindi, arbitraria l’applicazione della norma che prevede la sospensione del corso della prescrizione.
3. Il reato e’ stato commesso il (OMISSIS) ed il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi e’ decorso il 31.1.16, cioe’ prima della pronuncia di appello; se si esclude la sospensione erroneamente calcolata e dipesa dalla adesione del Vice Procuratore Onorario alla astensione dalle udienze, non vi sono altri periodi di sospensione, sicche’ la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere, il reato, estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione.

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