Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 3 giugno 2019, n. 15154.
La massima estrapolata:
Laddove il contribuente solo successivamente deposita la documentazione richiestagli in sede di accesso, l’amministrazione non è tenuta ad emettere un secondo processo verbale di chiusura delle operazioni così da far decorrere da quella data soltanto il termine dilatorio dei 60 giorni prima del quale è preclusa l’emanazione dell’accertamento. Infatti sono solo le operazioni di accesso, ispezione e verifica che giustificano l’instaurazione del contraddittorio tramite formazione del processo verbale delle operazioni compiute e del finale processo verbale di constatazione, senza che tale obbligo possa anche estendersi alle operazioni che avvengono in epoca successiva e al di fuori di quelle specifiche attività.
Ordinanza 3 giugno 2019, n. 15154
Data udienza 27 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30028-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6916/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la societa’ (OMISSIS) s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale e’ stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto del contraddittorio, l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007. Secondo la CTR al momento della notifica dell’atto impositivo non era ancora decorso il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, nemmeno potendosi ritenere che l’accesso finalizzato all’acquisizione dei documenti utili all’attivita’ accertativa fosse escluso dalla accennata disposizione, invece dovendosi fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18110/2016 e Cass. n. 15624/2014.
La parte intimata non si e’ costituita.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7. La CTR, nel ritenere applicabile la L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, non avrebbe considerato che all’atto dell’accesso presso i locali del contribuente non era stato ne’ acquisito ne’ consegnato alcun atto fra quelli richiesti dai verbalizzanti – per come risultava dal verbale appositamente redatto – avendo la parte contribuente, in epoca successiva, provveduto a consegnare, presso gli Uffici dell’amministrazione, i documenti richiesti. Tanto escludeva la necessita’ di applicare il termine dilatorio di cui alla L. 2 n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7.
La censura e’ fondata.
Ed invero, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che in tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perche’ la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a cio’ che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attivita’ – cfr. Cass. n. 18103/2018 -.
A tale indirizzo, che merita di essere condiviso e che non e’ in contrasto con i precedenti posti a base della decisione qui impugnata, non si e’ adeguato il giudice di appello, il quale ha riconosciuto la violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, senza considerare che in sede di accesso presso i di lui locali non era stata acquisita alcuna documentazione, invece spontaneamente consegnata dalla stessa parte in epoca successiva e presso i locali degli organi di verifica, per come risulta dai due verbali riprodotti dalla ricorrente all’interno del ricorso.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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