Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21535.
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è un atto d’istruzione preventiva di natura non contenziosa, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti all’istruzione preventiva, anziché in base ai criteri dettati per i giudizi ordinari o sommari davanti al tribunale.
Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21535
Data udienza 22 luglio 2020
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2845/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) 48, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 13347/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ebbero ad avviare lite – ex articolo 702 bis c.p.c. ed L. n. 794 del 1942, articolo 28 – nei riguardi del loro cliente (OMISSIS) chiedendo il pagamento del loro compenso professionale in dipendenza dell’attivita’ di patrocinio svolta nella procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex articolo 445 bis c.p.c., quantificato in Euro 4.427,77.
S’oppose il (OMISSIS) disconoscendo il conferimento dell’incarico, poiche’ affidato a patronato sindacale con assicurazione della gratuita’ dell’opera di assistenza; rilevando che il procedimento doveva esser trattato secondo il rito ordinario stante il disconoscimento del rapporto contrattuale e, comunque, denunciando l’incongruita’ del compenso richiesto.
Il Tribunale di Foggia ebbe a provvedere secondo il rito Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 14, ed accogliendo la domanda proposta dai professionisti nella misura chiesta, osservava come il conferimento dell’incarico era provato dal mandato sottoscritto dal cliente portato nel ricorso per l’avvio del procedimento di istruzione preventiva e come la quantificazione del dovuto fosse inferiore a quanto concordato tra le parti con il patto di quota lite.
Avverso l’ordinanza resa dal Collegio dauno, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, che ha illustrato anche con nota difensiva.
Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, illustrato anche con nota difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal (OMISSIS) s’appalesa fondato in relazione al secondo motivo d’impugnazione e in tale ambito va accolto.
Con il primo mezzo d’impugnazione il (OMISSIS) lamenta violazione delle
regole di diritto poste dalla L. n. 794 del 1942, articoli 28 e 29, in quanto il primo Collegio, pur in presenza di immediata e radicale contestazione dell’esistenza di rapporto contrattuale tra le parti alla base dell’opera professionale relativamente alla quale era chiesto il pagamento del compenso, non ebbe a disporre la trattazione della lite con il rito ordinario, che gli avrebbe consentito di dispiegare le opportune difese, compresa la proposizione di querela di falso avverso la sottoscrizione, a lui attribuita, in calce al mandato portato sul ricorso giudiziale ex articolo 445 bis c.p.c., bensi’ ebbe a trattarlo e definirlo secondo il rito speciale Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 14.
La censura s’appalesa priva di pregio giuridico posto che e’ insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. SU 4485/18 – che, ad esito della novella legislativa ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, la proposizione di contestazioni circa l’inesistenza del rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale non incide sulla cognizione della questione con il rito speciale previsto dall’articolo 14 citato D.P.R..
Gli arresti di legittimita’ evocati nel ricorso risultano all’evidenza, in ragione della loro datazione, correlati alla disposizione normativa antecedente la novella del 2011 citata.
D’altronde nulla impediva al cliente di proporre la querela di falso posto che – Cass. Sez. 3 n. 17467/18 – l’esame di detto incidente imponeva la sua separazione con trattazione secondo il rito ordinario a cognizione piena e sospensione del procedimento con il rito speciale sino a definizione della proposta querela.
Le altre questioni svolte nell’argomentazione critica o sono apprezzamenti sul merito della questione, irrilevanti in questa sede di legittimita’, ovvero – il cenno alla non abilitazione dell’ – all’epoca – Dott. (OMISSIS) non risulta questione sottoposta all’esame del Tribunale, sicche’ si configura siccome nuova in questa sede di legittimita’.
Con la seconda ragione di doglianza il (OMISSIS) rileva violazione del disposto ex articolo 112 c.p.c., nonche’ della regola Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ex articolo 4 comma 1 – tariffa forense – poiche’ il Collegio dauno, da un lato, ha risolto la lite in forza di patto di quota lite non addotto dai professionisti a sostegno della loro pretesa, fondata invece espressamente sui parametri della tariffa forense, e dall’altro non rilevato che detti parametri erano stati erroneamente utilizzati per la quantificazione del compenso, poiche’ non pertinenti alla natura del procedimento giudiziale – in tesi – patrocinato.
La censura s’appalesa fondata sotto entrambi i profili prospettati.
Il ricorrente individua il dedotto vizio di ultra petizione, in cui e’ incorso il Tribunale, nel fatto che in ricorso introduttivo gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) ebbero espressamente a liquidare il preteso compenso per l’opera professionale prestata in forza dei parametri di tariffa forense, mentre il Collegio di prime cure ebbe ad rigettare la sua opposizione – senza per altro esaminare la correttezza della liquidazione alla luce della tariffa forense – ritenendo che la pretesa si fondasse su patto di quota lite.
Per valutare detta censura, trattandosi di error in procedendo, e’ dato a questa Corte esaminare gli atti introduttivi del giudizio avanti il Tribunale ed effettivamente la domanda, siccome esposta dagli odierni resistenti e consolidatasi con le difese svolte dall’odierno ricorrente, non appare fondata sul patto di quota lite bensi’ esclusivamente sulla liquidazione in forza dei parametri di tariffa forense, a sensi dell’articolo 2233 c.c., in assenza di previo accordo tra le parti.
Difatti espressamente nella liquidazione del dovuto presente nel ricorso introduttivo L. n. 794 del 1942, ex articolo 28, depositato dai resistenti, la tassazione appare esser stata operata secondo i parametri forensi ex tabella 2 – giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale – per l’indicato scaglione di valore del procedimento senza cenno alcuno all’esistenza di un patto di quota lite tra le parti.
Effettivamente fu il resistente a cennare all’esistenza di detto patto e produrlo in giudizio ma, non gia’, per avvalersene quale fonte regolatrice del rapporto, bensi’ per rimarcare la sua difesa fondata sull’inesistenza di un rapporto contrattuale di natura professionale tra lui e gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) – soggetti non firmatari del documento contrattuale portante il patto di quota lite -.
Di conseguenza non avendo alcuna delle parti in lite invocato quale fatto, posto a regolamento del loro rapporto, il patto di quota lite – documento che porta solo la sottoscrizione di soggetto estraneo alla lite e prodotto in causa dal (OMISSIS) – effettivamente il Collegio di prime cure non poteva fondare la sua decisione su detto fatto a preferenza della liquidazione in forza della tariffa forense – condotta che presuppone l’assenza di apposito patto tra le parti – espressamente utilizzata dai professionisti per liquidare il compenso preteso. Rimane cosi’ configurata la violazione del disposto ex articolo 112 c.p.c., poiche’ se il Collegio dauno ha mantenuto fermo l’ammontare del petitum, ossia la somma pretesa, tuttavia ha parzialmente innovato la causa petendi ossia la ragione fattuale e giuridica a fondamento della liquidazione del compenso professionale preteso – assenza di patto ed utilizzo della tariffa forense.
La soluzione adottata dal Tribunale ha consentito di non esaminare la dogli’anza afferente l’erronea applicazione dei parametri di tariffa utilizzati per quantificare il compenso preteso.
Difatti espressamente i ricorrenti in prime cure ebbero a ritenere che l’opera professionale prestata nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex articolo 445 bis c.p.c., fosse da compensare con i parametri di cui al n. 2 della tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ossia quella per i giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale per lo scaglione di valore compreso tra 5.201 Euro e 26.000 Euro.
Il (OMISSIS) contesta detta scelta poiche’ il procedimento ex articolo 445 bis c.p.c., risulta qualificato siccome procedimento d’istruzione preventiva, sicche’ doveva trovar applicazione la tariffa ex n. 9 della tabella ossia quella prevista per i procedimenti di istruzione preventiva.
Effettivamente, stante la natura e funzione del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c., il compenso deve esser liquidato secondo i parametri pervisti per i procedimenti afferenti l’istruzione preventiva e, non gia’, i giudizi ordinari o sommari avanti il Tribunale.
La procedura in questione ha natura di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante l’espletamento d’accertamento di valenza squisitamente tecnica che le parti non abbiano contestato nei’ suoi risultati, senza che risulti instaurato alcun contenzioso sul punto che debba esser risolto con l’intervento del Giudice.
Difatti in caso di contestazione delle risultanze dell’accertamento tecnico si prende atto che la conciliazione non e’ risuscita ed alle parti e’ consentito dar avvio al procedimento in sede contenziosa.
Dunque non v’e’ ragione alcuna per ricondurre – ai fini della tassazione del compenso al difensore secondo la tariffa forense – la procedura disciplinata dall’articolo 445 bis c.p.c., nell’ambito dei giudizi contenziosi avanti il Tribunale a preferenza del suo inquadramento in dipendenza della sua struttura e funzione, sia formale che sostanziale, siccome atto d’istruzione preventiva.
Di conseguenza l’ordinanza adottata dal Tribunale di Foggia, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione, va cassata e la questione rimessa nuovamente al Tribunale di Foggia, in altra composizione collegiale, che provvedera’ uniformandosi ai principi di diritto dianzi enunziati.
Il Giudice del rinvio disciplinera’ anche, ex articolo 385 c.p.c., comma 3, le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in altra composizione, che provvedera’ anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply