L’accertamento dell’inottemperanza

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 11 giugno 2020, n. 3725.

La massima estrapolata:

L’accertamento dell’inottemperanza, atto dovuto e non discrezionale è tale da non necessitare una motivazione specifica sui profili di opportunità o d’interesse pubblico, ed è necessario solo per provvedere all’iscrizione nei RR.II. ed all’immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa.

Sentenza 11 giugno 2020, n. 3725

Data udienza 28 maggio 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Sanzioni – Acquisizione al patrimonio comunale – Legittimità – Notificazione ordinanza di demolizione – Non contestata inottemperanza – Indicazione dati catastali dei beni da acquisire

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 362/2017, proposto da -OMISSIS-, in proprio e n. q. di amministratore unico della In. Ga. s.r.l., corrente in Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Li. Pr., con domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avv. Va. Di Du.,
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Fa. Ma. Fe. e Br. Ri., con domicilio eletto in Roma, alla via (…), presso l’avv. Ni. La.,
per la riforma
della sentenza del TAR Campania, sez. IV, n. -OMISSIS-/2016, resa tra le parti e concernente la gratuita acquisizione al patrimonio comunale dell’area pertinente alle opere edilizie abusive eseguite al c.so IV Novembre n. 66 in Napoli, nonché d’ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 28 maggio 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto in fatto che:
– il sig. -OMISSIS- dichiara d’esser amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della In. Ga. s.r.l., corrente in Napoli e con sede in via (omissis) n. (omissis) a sua volta proprietaria dell’edificio di civile abitazione sito in Napoli, al c.so (omissis) n. (omissis) costituito da quattro piani f.t. e sottoposto a procedura di condono edilizio ex l. 28 febbraio 1985 n. 47 (a nome dei sigg. -OMISSIS-) e non ancora esitata;
– il sig.-OMISSIS- rende nota altresì la determina dirigenziale n. 218 del 2 marzo 2009 -notificatagli a mani proprie nella di lui residenza in San Sebastiano al Vesuvio (NA)-, con cui il Comune di Napoli, indicandolo come responsabile, gli ingiunse la demolizione del manufatto in muratura costituito da un p.t. di mq 55 e d’un I p. di mq 35 e realizzato sine titulo nell’area cortilizia interna di c.so (omissis) n. (omissis) in Napoli, censita al NCT fg. (omissis) part. (omissis) di proprietà di detta Società e di cui egli era l’amministratore unico;
– con la coeva determina n. 222/2009, notificatagli allo stesso modo, il Comune ingiunse al sig.-OMISSIS-, indicato come responsabile, la demolizione del piano in sopraelevazione (5° ) con strutture portanti in c.a. di mq 190 per un’altezza di m 3,20 al colmo, realizzato sul lastrico solare del citato e condonando fabbricato sito in c.so (omissis) n. 166 e censito al NCEU al fg. (omissis), part. (omissis), di proprietà di detta Società e della quale egli era (ed è ) l’a.u.;
– l’ordinanza n. 218/2009 non fu impugnata e si consolidò ab illo tempore in capo al sig.-OMISSIS-;
– avverso l’ordinanza n. 222/2009, invece egli si gravò innanzi al TAR Napoli, con il ricorso NRG -OMISSIS-/2010 che, però, fu respinto con sentenza n. -OMISSIS- del 17 aprile 2014, passata in giudicato e da cui emerge l’assenza d’ogni deduzione sul fatto che questi agisse anche nella qualità di a.u. della In. Ga. s.r.l.;
– intervenne quindi la disposizione dirigenziale n. 207/A del 20 novembre 2014, notificata a mani proprie del sig.-OMISSIS- il successivo 15 dicembre (con allegate le visure catastali relative), con cui il Comune, viste le citate ordinanze n. 218/2009 e n. 222/2009 ed a seguito del sopralluogo del Servizio Antiabusivismo in data 3 luglio 2014, appurò l’inottemperanza degli ordini di rimessione in pristino da parte del sig.-OMISSIS-, n. q. di a.u. di detta Società e dispose l’acquisizione gratuita degli edifici abusivi, identificati in catasto al fg. 170, partt. 424, 6, 425 e 426 (sopraelevazione) e, rispettivamente, al fg. (omissis), partt. (omissis) e (omissis) (manufatto in area cortilizia);
Rilevato altresì che:
– il sig.-OMISSIS- si gravò contro tal statuizione innanzi al TAR Campania, con il ricorso NRG 1115 del 2015, deducendo:
A) l’omissione d’un formale atto d’accertamento dell’inottemperanza, in mancanza del quale, da notificare debitamente, non sarebbe consentita la trascrizione delle opere abusive nei RR.II.;
B) la confusa e scorretta indicazione catastale degli immobili sanzionati e da acquisire (tranne forse per l’edificio identificato in catasto al fg. (omissis) part. (omissis) sebbene quest’ultima prevedesse 10 subalterni), donde l’illegittimità del provvedimento impugnato e delle presupposte disposizioni dirigenziali di demolizione, nonché la necessità che l’esatta indicazione delle aree da acquisire, ove non contenuta (o male indicata) già nell’ordine di demolizione, fosse stata fatta prima dell’atto di acquisizione gratuita, cioè con l’avvio del procedimento acquisitivo (per permettere all’interessato di esercitare la facoltà di controllo, di valutazione dei costi-benefici e di osservazioni, di cui la P.A. deve tener conto e motivare adeguatamente in caso di dissenso), conclusione, questa, non impedita dall’effetto automatico ope legis dell’acquisizione dopo l’inutile decorso del termine per provvedere alla demolizione, poiché esso si produce solo in presenza dei presupposti di legge, in particolare tal esatta individuazione dell’area;
C) la violazione dell’art. 145 c.p.c. per aver il Comune notificato le due ordinanze di demolizione, presupposte all’acquisizione in oggetto, personalmente al sig.-OMISSIS- e presso il di lui domicilio e non alla sede legale della Società proprietaria degli immobili e senza indicarne la qualità di a.u. e legale rappresentante di quest’ultima;
– nelle more di quel giudizio, il Comune, dopo la sua rituale costituzione, emanò la disposizione dirigenziale n. 555/A del 17 dicembre 2015 (notificata a mani proprie al sig.-OMISSIS- l’8 febbraio 2016 e depositato nel PAT il successivo 18 ottobre, in vista dell’udienza del 23 novembre), con cui rettificò gli estremi catastali del manufatto abusivo in sopraelevazione esposti nel provvedimento impugnato e, alla luce d’una nuova visura dei RR.II., li corresse indicando che tal costruzione era stata nel frattempo censita al NCEU, fg. (omissis), part. (omissis), subalterni (omissis) e (omissis);
– l’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 28 novembre 2016, respinse la pretesa attorea perché : I) – fu corretta la notifica dell’impugnato provvedimento sanzionatorio, avendo il Comune appurato dai RR.II. la proprietà dell’intero edificio sito in capo alla In. Ga. s.r.l., di cui risultò a.u. il sig.-OMISSIS- -qualità, questa, non contestata dal ricorrente, espressamente indicato così nel provvedimento-, onde la notifica così effettuata poté esser intesa anche nella qualità di legale rappresentante di detta Società ; II) – in virtù dell’art. 31, co. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo, di cui s’ingiunse la demolizione, consegue di diritto gratuitamente al patrimonio comunale per il sol fatto dell’inutile decorso del termine per eseguire la rimessione in pristino, mentre la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che non ha alcun contenuto dispositivo, si configura solo come titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei RR.II. (art. 31, co. 4) e va effettuata solo a questi ultimi fini, secondo ferma giurisprudenza; III) – fu analitica e compiuta l’identificazione catastale dei manufatti da acquisire di diritto ai sensi dell’art. 31, co. 3 del DPR 380/2001 già nei provvedimenti sanzionatori, ferma restando l’avvenuta correzione dei dati catastali inerenti alla sopraelevazione abusiva in virtù della disposizione n. 555/A/2015, onde su tal punto l’originaria irregolarità risultò superata;
– appellò quindi il sig.-OMISSIS-, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità di tal sentenza per: 1) aver affermato, rigettando la doglianza sull’omessa notificazione alla In. Ga. s.r.l. ed al suo legale rappresentante presso sede legale della stessa in Napoli, la di lui chiara indicazione sia nel provvedimento acquisitivo che nella prodromica ordinanza n. 222/2009, qual a.u. di tal Società, mentre in realtà egli fu colà indicato solo quale autore dell’abuso e proprietario del bene e la Società medesima non fu mai messa a legale conoscenza degli atti impugnati, in violazione alla sequenza procedurale sancita dall’art. 145 c.p.c. per le notificazioni alle persone giuridiche; 2) – non aver colto, pur nell’affermata necessità della previa notifica dell’accertamento dell’inottemperanza ai fini della trascrizione nei RR.II., né che tal trascrizione comunque avvenne (come consta in atti senza che il TAR la censurasse, donde l’illegittimità di tal vicenda), né la natura endoprocedimentale del verbale d’accertamento di tal inottemperanza che implicava la necessità di assumere un apposito atto d’accertamento da notificare alle parti interessate e per costituire il titolo per l’immissione in possesso e la relativa trascrizione nei RR.II. (donde l’assenza dei presupposti per procedere la trascrizione dell’acquisizione gratuita dei manufatti abusivi); 3) – aver trascurato, per entrambe le ordinanze di demolizione, le erronee indicazioni catastali dei manufatti abusivi, non concordanti tra la parte motiva e quella dispositiva di quei provvedimenti e ancora diverse nella gravata determina comunale n. 207/A/2015, sì da determinare sia l’illegittimità di questa e delle presupposte ordinanze che l’irrilevanza della correzione di tali dati posta, in corso di giudizio, dalla disposizione comunale n. 555/A/2015;
– s’è costituito nel presente giudizio l’intimato Comune di Napoli, che conclude per l’infondatezza dell’appello;
Considerato in diritto che:
– l’appello è manifestamente infondato, a partire dall’assunto attoreo, per cui, dall’illegittimità delle notificazioni degli ordini di rimessione in pristino, deriverebbe “…l’assoluta illegittimità sia dell’atto oggi impugnato che degli atti allo stesso connessi e propedeutici…”;
– sul punto all’appellante, per un verso, sfugge la consolidazione della disposizione dirigenziale comunale n. 218/2009, mai impugnata (foss’anche per far constare tal preteso vizio di notifica) e la inoppugnabilità della coeva disposizione n. 222/2009 a causa del passaggio in giudicato della citata sentenza n. -OMISSIS-/2014 (che ne respinse il gravame del sig.-OMISSIS-), donde l’impossibilità ormai di contestare eventuali errori propri delle predette ordinanze sanzionatorie e men che mai questioni di merito o giuridiche loro attinenti;
– per altro verso, è incontestata l’inottemperanza a queste ultime, sicché on questa sede si sarebbero potuti al più dedurre solo vizi strettamente inerenti alla disposizione comunale n. 207/A/2015 che la dichiarò, tali tuttavia non essendo quelli di cui alla lett. C) del ricorso di primo ed al § 1) dell’atto di appello, visto che tal disposizione n. 207/A fu notificata all’appellante sig.-OMISSIS- nella sua qualità di amministratore unico della Società proprietaria dei fabbricati abusivi;
– è solo da soggiungere, quanto alla pretesa erronea o confusa identificazione dei dati catastali dei manufatti abusivi -che comunque risultavano intestati proprio all’appellante-, come per quelli relativi alla sopraelevazione sull’edificio condonando di via IV Novembre n. 66 fosse intervenuta la disposizione dirigenziale comunale n. 555/A/2015 (notificata l’8 febbraio 2016 e depositata nel PAT il successivo 18 ottobre), della quale oggi si predica la lesività, ma su cui il TAR si pronunciò affermandone l’efficacia risolutiva in parte qua, come in effetti fu con riguardo a tal manufatto, donde l’infondatezza (se non l’inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione con motivi aggiunti in primo grado) del motivo d’appello sub 3) ove l’appellante liquida tal statuizione con una censura di mera irrilevanza;
– per quanto attiene ai dati catastali del manufatto cortilizio, identificato al NCT fg. 170, partt. 7 e 427, non ne constano in atti variazioni dal NCT al CE, come s’evince dalla nota di trascrizione della acquisizione gratuita di esso nei RR.II. prot. n. 12139/9292 del 6 maggio 2016, di talché sfugge al Collegio la perspicuità della doglianza attorea sul punto;
– com’è noto, l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 gg. dalla notifica dell’ingiunzione a demolire, determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di pertinenza al patrimonio disponibile del comunale ai sensi dell’art. 31, co. 3 del DPR 380/2001, quand’anche tal ingiunzione non contenga la puntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale stesso;
Considerato altresì che:
– in ogni caso, l’accertamento dell’inottemperanza, atto dovuto e non discrezionale (cfr. Cons. St., II, 7 febbraio 2020 n. 996) -tale, quindi, da non necessitare una motivazione specifica sui profili di opportunità o d’interesse pubblico (cfr. Cons. St., II, 7 febbraio 2020 n. 985)-, ai sensi dell’art. 31, co. 4 del DPR 380/2001 è necessario solo per provvedere all’iscrizione nei RR.II. ed all’immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo al Comune, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 16 gennaio 2019 n. 398);
– invero, nella specie si contestò d’altronde l’omessa ostensione del verbale di verifica di tal evento, atto meramente endoprocedimentale con cui fu constatato il fatto giuridico di tal inottemperanza (in sé mai smentita dall’appellante, né in proprio o nella sua qualità ), non già il provvedimento che la accertò, sicché quest’ultimo già fu sufficiente a costituire il titolo legittimo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei RR.II;
– inoltre, se pretestuosa è la pretesa all’ostensione del verbale meramente ricognitivo (com’è noto, NON autonomamente impugnabile: cfr. Cons. St., II, 20 maggio 2019 n. 3207) e tale da non aggiungere o togliere alcunché alla completezza del provvedimento n. 207/A/2015, lo è ancor di più discettare sulla diversa indicazione dei dati catastali, poiché, lo s’evince dall’ormai inoppugnabile disposizione n. 555/A/2015, quelli esposti nei due atti riguardarono gli estremi dell’area di sedime iscritta al CT e, rispettivamente, gli estremi dei fabbricati iscritti al NCEU, donde la legittimità della immissione in possesso;
– infine, pur ad ammettere la totale applicabilità delle norme processuali per le notifiche anche alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi (il che non per forza è così, stante il disposto ben chiaro dell’art. 21-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241), allora valgono le regole di semplificazione per la notifica alle persone giuridiche, poste dalla novella all’art. 145, I co., II per., c.p.c. recata dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005 n. 263;
– invero, nel caso in cui la notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridiche avvenga mercé la consegna a mani del rappresentante legale (o della persona addetta alla ricezione degli atti) in applicazione dell’art. 138 c.p.c., essa si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, in virtù proprio della novella recata all’art. 145 dal citato art. 2 della legge n. 263;
– la novella s’ispira alla ratio del principio di immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139, 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”
– di conseguenza, la notifica alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica può avvenire o presso la sede dell’ente o società o, alternativamente -quando, come nella specie, nell’atto da notificare ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale-, con le modalità di notifica ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., se del caso, in mancanza d’un espresso divieto di legge, pure a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 149;
– in definitiva, l’appello va respinto e le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
– tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente son stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, in ogni caso, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 362/2017 in epigrafe), lo respinge.
Condanna il sig.-OMISSIS-, in proprio e n. q., al pagamento, a favore del Comune di Napoli resistente e costituito, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 maggio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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