Ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 11 giugno 2020, n. 11267.

La massima estrapolata:

Irrilevante ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza l’accertamento dell’ammissibilità dell’intervento del fondo interbancario, visto che, nei fatti, il finanziamento non c’è stato.

Sentenza 11 giugno 2020, n. 11267

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Accertamento dell’ammissibilità dell’intervento del fondo interbancario – Irrilevanza ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 2523/2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Centrale Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in risoluzione, (OMISSIS) s.p.a in A.S., Banca d’Italia, (OMISSIS), (OMISSIS), Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1622/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e della richiesta di sospensione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega scritta Avv. (OMISSIS), che si riporta;
uditi, l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente (OMISSIS) e gli Avvocati (OMISSIS) per il ricorrente (OMISSIS), che si riportano ed insistono per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 15 marzo 2016 il Tribunale di Ancona, su istanza del Pubblico Ministero e del Commissario liquidatore della (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., accertava lo stato di insolvenza di tale istituto di credito.
2. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 20 dicembre 2016, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS), quale direttore generale dell’istituto di credito, ritenendo che questi non avesse censurato l’autonoma ratio decidendi riguardante la crisi di liquidita’ della banca.
La Corte di merito, nell’esaminare l’ulteriore gravame presentato dalla (OMISSIS), azionista per il 22,51% del capitale sociale di (OMISSIS), osservava che, rispetto agli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, risultava di poca rilevanza la questione relativa alla necessita’ o meno dell’autorizzazione della Commissione Europea e della BCE, in quanto in ogni caso i tentativi non si erano positivamente conclusi.
Il collegio del reclamo inoltre, dopo aver ritenuto che nell’esame dei pareri dell’autorita’ di vigilanza e delle comunicazioni dei commissari straordinari occorresse distinguere fra accertamenti dei fatti e valutazione dei medesimi, poiche’ quest’ultima doveva essere rimessa all’analisi critica del giudice sulla base della sua congruenza logica e delle risultanze processuali, condivideva le considerazioni gia’ espresse dal primo giudice rispetto allo stato di deficit patrimoniale e alla percentuale di svalutazione dei crediti che portava a tale sbilancio, al dato della perdita di esercizio al 30/9/2015 e all’esistenza di una crisi di liquidita’ grave e non transitoria.
Le singole circostanze poste a base del ragionamento inferenziale illustrato all’interno della sentenza impugnata – non contrastate tutte specificamente e nel loro complesso – convergevano poi, secondo i giudici distrettuali, con gravita’, precisione e concordanza per la irreversibilita’ dell’incapacita’ di (OMISSIS) di far fronte con regolarita’ alle proprie obbligazioni, con la conseguente necessita’, una volta disattesa la richiesta di espletamento di consulenza tecnica per la sua evidente natura esplorativa, di rigettare anche il secondo reclamo proposto.
3. Hanno presentato separati ricorsi per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) e la (OMISSIS), ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a..
Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, (OMISSIS) s.p.a. in risoluzione, Banca d’Italia, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di Commissari straordinari di (OMISSIS) s.p.a. in a.s., (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
Entrambi i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Prendendo le mosse dall’esame del ricorso presentato dalla (OMISSIS), il primo motivo di impugnazione assume, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 5, del Decreto Legislativo n. 180 del 2016, articolo 36, comma 2, degli articoli 96 T.U.B. e ss. e degli articoli 107 TFUE – error in iudicando. Erroneita’ della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto irrilevante scrutinare la legittimita’ dell’intervento del FITD, in grado di assicurare credito e liquidita’ a (OMISSIS). Ove occorra richiesta di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE”, che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che fosse sufficiente prendere atto del mancato esito positivo dei tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, risultando di poca importanza la questione concernente la legittimita’ del diniego di autorizzazione da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea; al contrario il collegio del reclamo avrebbe dovuto riscontrare che la Banca d’Italia, a dispetto della disponibilita’ manifestata dal FITD ad assicurare credito e liquidita’ a (OMISSIS), non aveva autorizzato l’intervento, ritenendolo illegittimo, e aveva dichiarato la risoluzione, di modo che la condizione di insolvenza si era verificata non perche’ sussistente nella realta’ economica, ma perche’ ingenerata da una decisione dell’autorita’ di vigilanza.
La Corte territoriale, nel prendere in esame compiutamente la questione, avrebbe dovuto anche rilevare che l’intervento del FITD non costituiva un aiuto di Stato ex articolo 107 TFUE, poiche’ il fondo non e’ un organismo di Stato bensi’ un consorzio con personalita’ giuridica di diritto privato che utilizza risorse non pubbliche, derivanti dai contributi versati dalle banche consorziate.
Si sarebbe percio’ dovuto constatare – a dire della fondazione ricorrente – che la Banca d’Italia, in presenza di un intervento di mercato che rispettava i vincoli comunitari, aveva disposto la risoluzione e la liquidazione coatta di (OMISSIS) benche’ fosse disponibile una misura alternativa pienamente idonea a superare il rischio di dissesto e atta a escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.
4.2 Il motivo non e’ fondato.
4.2.1 La Corte territoriale ha escluso dal novero degli elementi da vagliare al fine di valutare l’esistenza di un’effettiva insolvenza gli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi.
Cio’ non solo perche’ quegli interventi non vi erano stati, ma anche perche’ le infruttuose interlocuzioni con diverse controparti bancarie e finanziarie attestavano “una condizione di degrado non risolvibile con tali interventi e il difetto di… fiducia creditizia” (pag. 20).
La valutazione non si presta a censure, dato che la Corte territoriale, nel verificare l’esistenza di un’effettiva situazione di insolvenza dell’istituto di credito alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione Decreto Legislativo n. 180 del 2015, ex articolo 36 doveva apprezzare la situazione addotta in se’, a prescindere dalle ragioni che l’avevano causata.
In vero ai fini dell’accertamento del ricorrere di uno stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, resta irrilevante ogni indagine sulle cause che lo hanno determinato, sull’imputabilita’ o meno all’imprenditore medesimo delle ragioni del dissesto ovvero sulla loro riferibilita’ a rapporti estranei all’impresa (si vedano in questo senso Cass. 441/2016, Cass. 9253/2012 e Cass., Sez. U., 115/2001).
L’oggetto della valutazione non muta in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza di un ente creditizio sottoposto a risoluzione, in quanto il Decreto Legislativo n. 180 del 2015, articolo 36 si limita a individuare il frangente a cui si debba avere riguardo per accertare lo stato di insolvenza (indicandolo nel momento dell’avvio della risoluzione) ma non stabilisce affatto che, a differenza di quanto avviene per il generale accertamento della condizione di insolvenza, si debba compiere una valutazione controfattuale in merito alle cause che hanno condotto a un simile stato.
Un conto quindi e’ l’insolvenza, da chiunque determinata, quale situazione da accertare nel suo oggettivo ricorrere ai fini della dichiarazione di insolvenza, un conto invece e’ la responsabilita’ nella determinazione di un simile stato, passibile, ove accertata, di danni, ma priva di rilievo ai fini della constatazione dello stato di insolvenza.
4.2.2 Da quanto appena detto discendono l’irrilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio di legittimita’, dell’esito dell’appello pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia avverso la sentenza del Tribunale UE del 19 marzo 2019 (che ha riconosciuto che gli interventi del FITD non costituiscono un aiuto di Stato) e l’impossibilita’ di disporre la sospensione di questa causa fino all’esito di tale lite, come richiesto dalla Fondazione ricorrente con la memoria da ultimo depositata.
In vero, quand’anche si accertasse nelle competenti sedi che l’intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi era ammissibile, si dovrebbe comunque constatare, come ha fatto il giudice di merito, che tale finanziamento nei fatti non era avvenuto e dunque non aveva rilievo ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza. Ed anche volendosi porre nella prospettiva controfattuale sollecitata da parte ricorrente (malgrado la stessa esuli dall’indagine che il giudice di merito era chiamato a compiere) non si arriverebbe a differenti risultati, ove si consideri che il collegio del reclamo non solo non ha accertato che un simile finanziamento sarebbe stato di certo erogato, ma soprattutto ha stabilito – con una valutazione insindacabile in questa sede di legittimita’ – che comunque l’intervento non avrebbe posto rimedio alla “condizione di degrado non risolvibile” in cui si trovava (OMISSIS).
5.1 Il secondo mezzo, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., L. Fall., articolo 5, articolo 82 T.U.B. e Decreto Legislativo n. 180 del 2015, articolo 36 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – error in iudicando. Erroneita’ della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto dotate di speciale forza probatoria le valutazioni e le interpretazioni tecniche della Banca d’Italia e degli organi di amministrazione straordinaria”, denuncia la violazione di tale compendio normativo in quanto la decisione impugnata avrebbe ritenuto che le valutazioni tecniche di Banca d’Italia e dei Commissari straordinari, seppur non insindacabili, fossero dotate di speciale forza probatoria, dovessero essere valutate rispetto alla loro non manifesta irragionevolezza e ponessero a carico di azionisti e creditori l’onere della prova negativa dello stato di insolvenza.
La Corte di merito, ritenendo che le valutazioni tecniche espresse dall’autorita’ di vigilanza potessero essere rimesse all’analisi critica del giudice sulla scorta delle risultanze processuali e della loro congruenza logica, avrebbe avuto un accesso filtrato e non diretto al fatto controverso e in questo modo avrebbe esercitato un sindacato tipico del giudice amministrativo sulla discrezionalita’ tecnica dell’amministrazione piuttosto che effettuare una prudente valutazione della congerie istruttoria raccolta.
Risulterebbe inoltre erronea l’equiparazione della posizione dei commissari straordinari a quella del curatore sotto il profilo dell’efficacia probatoria delle relazioni predisposte, in quanto il secondo e’ nominato dal Tribunale e opera in maniera neutrale, mentre i primi sono portatori di un interesse alla stabilita’ del sistema creditizio, che nei casi di crisi bancaria si pone in contrasto con quello dei creditori e degli azionisti dell’istituto di credito.
L’accertamento del deficit patrimoniale e dello stato di illiquidita’ sarebbe percio’ avvenuto sulla base di documenti unilateralmente precostituiti e prospettazioni di parte prive di riscontro esterno.
5.2 Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
5.2.1 La Corte di merito, nell’individuare i criteri di metodo a cui ispirare la propria indagine nell’esame dei pareri espressi dall’autorita’ di vigilanza e delle comunicazioni dei commissari straordinari, ha distinto (a pag. 15) tra accertamenti dei fatti in senso stretto e valutazioni dei medesimi ed ha ritenuto in particolare che le seconde, pur dovendosi tenere presente le garanzie di terzieta’ e imparzialita’ connesse alla posizione di indipendenza dell’organo che le aveva redatte, dovessero essere oggetto di analisi critica sulla scorta delle risultanze processuali e della congruenza logica delle valutazioni espresse.
Un simile modus procedendi nell’attribuzione del valore probatorio del materiale istruttorio raccolto non contrasta con il compendio normativo indicato dal mezzo in esame.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte un documento, per costituire atto pubblico ed avere l’efficacia riconosciuta dall’articolo 2700 c.c., deve provenire da un pubblico ufficiale ed essere formato nell’esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario straordinario o commissario liquidatore di un istituto bancario; di conseguenza va escluso che gli atti provenienti da tali organi, al pari di quelli redatti dall’autorita’ di vigilanza, abbiano l’efficacia probatoria privilegiata prevista da tale norma.
Il che tuttavia non impedisce (al pari di quanto questa Corte ha gia’ ritenuto rispetto al curatore; Cass. 10216/2009, Cass. 14831/2006) di ritenere che tali atti – proprio a causa della loro origine e per le finalita’ perseguite dalla legge di fornire, attraverso l’intervento dell’autorita’ di controllo e l’opera dei commissari, ogni piu’ ampio elemento di valutazione sulle condizioni in cui versa l’istituto di credito costituiscano una legittima fonte di informazione in merito all’accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben puo’ concorrere alla formazione del convincimento del giudice in merito alla sussistenza dell’insolvenza bancaria.
Ed il valore probatorio attribuibile a queste legittime fonti di informazione fa si’ che il giudice, se puo’ ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non sia pero’ tenuto ad acquisirne d’ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dall’autorita’ di vigilanza o dai commissari.
5.3.2 La Corte di merito ha poi constatato che il primo giudice, nell’evincere l’accertamento dei fatti dai pareri e dalle comunicazioni sottoposti al suo vaglio, non aveva attribuito il medesimo valore probatorio agli aspetti valutativi contenuti in tali documenti ed aveva proceduto a un vaglio critico degli stessi, in termini che il collegio del reclamo ha ritenuto di condividere.
Queste ultime valutazioni non possono essere riviste in questa sede. Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
6.1 Il terzo motivo di ricorso, nel denunciare ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 5, articoli 74 e 82 T.U.B., Decreto Legislativo n. 180 del 2015, articolo 36 e articolo 2426 c.c., n. 8, assume che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio convincimento su circostanze inidonee in punto di diritto a dimostrare lo stato di insolvenza e non riconducibili alla relativa nozione legale; in tesi di parte ricorrente, posto che la nozione di insolvenza in ambito bancario coincide con quella comune senza alcun tratto di specialita’, la Corte d’appello avrebbe ravvisato l’incapacita’ di (OMISSIS) di far fronte alle obbligazioni senza considerare che la stessa, alla data della risoluzione, era dotata di liquidita’ finanziaria e di un patrimonio attivo, in assenza di fatti esteriori percepibili e sulla base di mere valutazioni prognostiche o elaborazioni contabili redatte a fini interni e in difformita’ dei criteri codicistici di redazione dei bilanci.
In particolare – a dire della ricorrente – non vi sarebbe stata alcuna situazione di illiquidita’ in atto e nessun inadempimento di obbligazioni correnti e la Corte di merito si sarebbe limitata a individuare una situazione di illiquidita’ potenziale, formulando un giudizio prognostico di futura illiquidita’ al verificarsi di alcune condizioni eventuali, mai ventilate in concreto e costituenti pure ipotesi di lavoro.
Per di piu’ la sospensione dei pagamenti, a meno che non si dimostri aliunde l’impotenza patrimoniale non transeunte, non costituirebbe prova di insolvenza ma una normale soluzione di vigilanza ex articolo 74, comma 3 T.U.B..
Sarebbe mancato inoltre – prosegue la ricorrente – un reale deficit patrimoniale, poiche’ la Corte territoriale, per negare rilievo all’esistenza di un attivo di tredici milioni di Euro, avrebbe fatto riferimento a una prognosi di patrimonio passivo futuro, confondendo la normativa tecnica sugli standard di solidita’ patrimoniale richiesti per la regolare erogazione di servizi bancari con l’incapacita’ reddituale dell’impresa che sola determina l’insolvenza.
Infine la perdita patrimoniale registrata costituirebbe non un fatto esteriorizzatosi, ma una mera valutazione contabile interna frutto dell’abbattimento del valore dei crediti in sofferenza secondo parametri iperprudenziali funzionali all’adozione di misure di vigilanza e non conformi al criterio codicistico del valore di realizzo; ed ancora nessuna gestione in perdita vi sarebbe stata nel periodo 2013 – 2015 ma solo l’emergere di asserite perdite storiche non ancora contabilizzate a bilancio, inidonee a giustificare alcuna inferenza prognostica sulla capacita’ reddituale futura.
6.2 Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
6.2.1 In assenza di un’autonoma definizione all’interno del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 82 dello stato d’insolvenza rilevante ai fini della relativa declaratoria e’ opinione consolidata di questa Corte (si vedano al riguardo Cass. 9408/2006, Cass. 20186/2017 e Cass. 3864/2019) che l’insolvenza bancaria vada definita nei medesimi termini previsti dalla L. Fall., articolo 5 per le altre imprese.
Questa riconduzione al generale paradigma previsto dalla L. Fall., articolo 5 e’ avvenuta ad opera della Corte di merito considerando opportunamente i tratti peculiari della fattispecie regolata dall’articolo 82 T.U.B., la quale si riferisce a un’impresa di particolare natura ancora operativa al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione.
6.2.2 La legge non prevede un requisito di manifestazione all’esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscano gli elementi sintomatici e siano apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza.
Piu’ precisamente il significato oggettivo dell’insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni necessarie, secondo un criterio di normalita’, all’esercizio di attivita’ economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicita’ desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacita’ di produrre beni con margine di redditivita’ da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonche’ nell’impossibilita’ di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/2014, Cass. 3371/1977).
L’accertamento di una simile condizione presuppone l’esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato (Cass. 19027/2013).
6.2.3 La Corte di merito, nell’esaminare le circostanze gia’ portate all’attenzione del primo giudice, ha ritenuto di condividere le valutazioni gia’ compiute in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza in quanto la presenza di un deficit patrimoniale (evincibile da un CET negativo, necessarie svalutazioni del valore di libro dei crediti e perdite di esercizio per Euro 920.000.000) e il verificarsi di una crisi di liquidita’ grave e non transitoria (dimostrata dall’esiguita’ delle scorte, dal ricorso a linee di credito temporanee e da deflussi costanti) costituivano, unitamente a una serie di circostanze di corredo utili a confermare la loro pregnanza dimostrativa, elementi sufficienti a integrare il requisito dell’impossibilita’ per l’impresa bancaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In questo modo la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, valorizzando indici di insolvenza che, pur dovendo essere ricondotti alla nozione generale di cui alla L. Fall., articolo 5, nel contempo non potevano prescindere dalla peculiarita’ dell’attivita’ esercitata e del patrimonio annoverato dall’imprenditore.
Quanto al profilo del deficit patrimoniale la Corte territoriale, nel preoccuparsi di verificare l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’articolo 82, comma 2 T.U.B. e, a tal fine, delle perdite indicate dai commissari straordinari, ha tenuto presente che per un’impresa bancaria l’attivo in larga parte e’ costituito da crediti per finanziamenti verso la clientela, sicche’ il grado di recuperabilita’ effettiva delle esposizioni e’ di per se’ suscettibile solo di una valutazione presuntiva.
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza l’accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale non poteva quindi prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualita’ di tali elementi; il che significa che occorreva considerare il valore del credito non in termini nominali o di perdita gia’ registrata ma di presumibile realizzo, secondo una valutazione riservata al giudice di merito che non e’ sindacabile in questa sede.
Quanto al profilo del deficit di liquidita’ la Corte di merito – nel riscontrare l’esistenza di una “crisi di liquidita’ grave e non transitoria, momentaneamente tamponata da temporanei finanziamenti idonei soltanto a raggiungere il margine di sicurezza per l’attivita’ giornaliera” (pag. 4) e laddove ha ravvisato una situazione di “esiguita’ delle scorte di liquidita’, ricorso a linee di credito temporanee e deflussi costanti” (pag. 16) per arrivare, infine, a dire che “la liquidita’ stentata e solo fortunosamente ottenuta e’ segno di crisi finanziaria” (pag. 18) – ha tenuto conto che l’attivita’ dell’impresa bancaria necessita, per sua natura, di sufficiente liquidita’ di cassa e della possibilita’ di disporre di canali di reperimento della stessa ed in questa prospettiva ha valutato la disponibilita’ di scorte liquide non nella loro mera consistenza, ma rispetto al fabbisogno e all’orizzonte temporale con esse assicurabile, ed in considerazione dell’origine delle stesse, da crediti temporanei piuttosto che da fonti proprie o da finanziamenti stabili.
Non si tratta percio’, secondo i giudici di merito, di patologia consistita nella dipendenza dal credito, condizione rientrante nella fisiologia dell’attivita’ di impresa, ma nel reperimento di fonti di finanziamento che, per il loro carattere limitato (per consistenza, incrementando di un sol giorno la disponibilita’) e precario (dipendendo da finanziamenti temporanei), dimostravano il godimento di credito in misura idonea “soltanto a raggiungere il margine di sicurezza per l’attivita’ giornaliera” ed inadeguata al normale svolgimento dell’attivita’ bancaria.
Il che costituisce applicazione, in questo particolare ambito economico, del generale principio secondo cui l’insolvenza non suppone, necessariamente, l’esistenza di inadempimenti (Cass. 30209/2012, Cass. 19027/2013) e consiste invece in una situazione in prognosi irreversibile di regolare adempimento delle obbligazioni dovuta all’incapacita’ dell’imprenditore di fronteggiare con mezzi normali le proprie esposizioni debitorie.
Infine parte ricorrente, rispetto alla denunciata violazione dell’articolo 74, comma 3 T.U.B., si limita alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando cosi’ una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima e impegnarsi a contrastarle.
6.2.4 La situazione di insolvenza, come detto, andava ricostruita nei medesimi termini previsti dalla L. Fall., articolo 5 per le altre imprese, piuttosto che con riferimento ai criteri di vigilanza.
Occorreva quindi verificare la presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidita’ e di credito necessarie per l’espletamento della attivita’ imprenditoriale (Cass. 29913/2018).
Questa valutazione e’ stata opportunamente calata dalla Corte di merito non solo nella realta’ economica bancaria, ove le situazioni debitorie degli istituti di credito sono costituite in larga parte da depositi, ma anche nella specifica situazione in cui si trovava l’istituto bancario, che – secondo gli accertamenti del giudice di merito – poteva far fronte alle richieste dei depositanti “in una situazione di ridotta, precaria temporanea liquidita’” e “in uno scenario che vedeva un costante deflusso della clientela retail”.
A fronte di questa crisi oggettiva e immediata di liquidita’ (“con un orizzonte temporale di soli dieci giorni”) il collegio di merito ha poi constatato il carattere irreversibile della situazione di impotenza economica, dato che la banca non aveva un attivo idoneo a porvi rimedio, con un accesso al mercato altrettanto immediato (trovando cosi’ giustificazione l’individuazione del valore di cessione immediata dei crediti piuttosto che secondo i valori in precedenza stimati nei tentativi di salvataggio o nelle rettifiche apportate durante l’amministrazione straordinaria), ne’ poteva contare sull’apporto di terzi, la cui disponibilita’ era limitata a interventi del tutto marginali.
Il giudice di merito – nel ritenere che l’attuale mancanza di cassa e l’impossibilita’ di ripristinarla nell’immediato in ragione del deficit patrimoniale impedissero l’esercizio dell’attivita’ bancaria, stante l’incapacita’ strutturale di restituire le somme percepite dai depositanti – ha percio’ reputato che fossero venute meno in maniera irrimediabile e irreversibile le condizioni economiche necessarie, secondo un criterio di normalita’, all’esercizio dell’attivita’ caratteristica.
La possibilita’ di continuare a esercitare un’impresa bancaria rimaneva cosi’ irrimediabilmente pregiudicata da una situazione, strutturale e irreversibile, di impotenza a soddisfare, regolarmente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidita’ e di credito a cio’ necessarie.
Una volta rilevato come i rilievi della Corte di merito siano coerenti con la normativa generale e di settore, tengano conto delle precipue caratteristiche dell’attivita’ bancaria e si pongano nel solco della giurisprudenza di questa Corte e’ sufficiente poi osservare, rispetto ai vari profili apprezzati ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, come le doglianze sollevate a questo proposito deducano, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, a un’inammissibile rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce invece un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014).
7.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2727 c.c. e articolo 116 c.p.c., in quanto la sentenza appellata avrebbe violato i parametri legali del procedimento inferenziale e della formazione della prova su base indiziaria: la Corte di merito si sarebbe limitata a elencare un coacervo di elementi piuttosto che individuare indizi dotati di significativita’, scrutinarli individualmente e apprezzare poi la loro complessiva coerenza.
7.2 Il motivo e’ infondato.
Vero e’ che il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, in quanto il giudice dapprima deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita’, ossia presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, quindi deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. 27410/2019, Cass. 9059/2018, Cass. 5374/2017, Cass., Sez. U., 584/2008, Cass. 19894/2005).
La Corte territoriale tuttavia, dopo aver individuato i singoli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, ha registrato a piu’ riprese (alle pagg. 13 e 16) come gli stessi non fossero stati “oggetto di specifica ed efficace doglianza” “con riferimento a ogni singolo referente” e “con riguardo al portato congiunto di tutti i referenti”.
L’appello dunque era circoscritto alla prima parte del ragionamento inferenziale e investiva la capacita’ dei singoli elementi oggetto di espressa censura a presentare una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.
Ed a tanto doveva limitarsi la Corte di merito, rivalutando il carattere di precisione e gravita’ degli elementi indiziari investiti da apposito gravame.
Il collegio di merito, una volta ribadita la concludenza dei singoli elementi ai fini della valutazione complessiva, non era poi tenuto a rivedere anche quest’ultima, dato che, rimasto immutato il novero degli elementi indiziari da tenere a base della valutazione complessiva, quest’ultima non era stata oggetto di specifica censura (e comunque ha ribadito, a pag. 18, che gli elementi presuntivi isolati risultavano concordanti ed erano in grado nella loro combinazione di fornire una valida prova presuntiva).
8.1 Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione degli articoli 61, 115, 116 c.p.c. e articolo 191 c.p.c. e ss. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – error in procedendo in relazione all’omessa istruttoria tecnica richiesta dalla parte”, lamenta la mancata ammissione, senza adeguata motivazione, della consulenza contabile volta a individuare le attivita’ deteriorate e l’entita’ della svalutazione ad esse attribuibile al fine di verificare la correttezza delle rettifiche compiute da Banca d’Italia e Commissari.
8.2 Il motivo e’ inammissibile.
La Corte di merito ha ritenuto, “sulla scorta delle argomentazioni che precedono”, “la natura meramente esplorativa della richiesta C.T.U.”. Trattandosi di richiesta che riguardava le attivita’ deteriorate e l’entita’ della svalutazione ad esse attribuibile, occorre avere riguardo al passaggio motivazionale (pag. 16) in cui il collegio del reclamo ha condiviso la svalutazione operata all’interno dei pareri formulati dall’organo di vigilanza sulla base delle indicazioni della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, ispirate dall’esperienza maturata in altri contesti di risoluzione bancaria.
La Corte distrettuale ha cosi’ inteso sostenere che a fronte di simili argomenti di prova la parte non poteva limitarsi a sollecitare il ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio sulla consistenza della svalutazione (dato che essa non e’ mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalita’ di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze) e doveva invece allegare argomenti o offrire prove che contrastassero queste valutazioni, piuttosto che supplire alla deficienza delle proprie difese tramite la richiesta di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Non si tratta quindi di un ribaltamento dell’onere della prova, come sostiene il mezzo in esame senza cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma di attribuzione alla parte, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., comma 2, dell’onere di dare corpo alle proprie difese tramite adeguate allegazioni o offerte di prova piuttosto che attraverso l’illegittima richiesta di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 30218/2017).
D’altra parte il giudizio sulla necessita’ ed utilita’ di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione e’ di regola incensurabile in Cassazione (Cass. 4853/2007); se e’ poi vero che il giudice di merito e’ tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione di un simile incombente proveniente da una delle parti (Cass. 17399/2015), occorre prendere atto che nel caso di specie il rigetto dell’istanza e’ stata oggetto di motivazione, nel senso appena illustrato, mentre non e’ sindacabile in questa sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale.
9.1 L’unico motivo di ricorso presentato da (OMISSIS) lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 5 in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame le doglianze sollevate per contestare l’esistenza di un deficit patrimoniale in mancanza di contestazioni circa la situazione di illiquidita’, malgrado quest’ultimo parametro avesse natura sussidiaria e fosse inidoneo di per se’ a fondare una dichiarazione di insolvenza.
9.2 Il motivo e’ inammissibile.
9.2.1 Esso infatti assume che la pronuncia dello stato di insolvenza di una banca debba giocoforza fondarsi sull’esistenza di un grave deficit patrimoniale, mentre la situazione di illiquidita’ costituirebbe un elemento di corredo di per se’ insufficiente a giustificare l’approdo a cui sono arrivati i giudici di merito.
Si e’ gia’ detto pero’, piu’ sopra, che la Corte di merito, pur astenendosi dall’esaminare il reclamo del (OMISSIS), ha preso in esame, vagliando l’impugnazione della (OMISSIS), l’aspetto del deficit patrimoniale, non solo confermando l’esistenza di una “situazione di deficit patrimoniale, via via esplicitatasi” (pag. 18), ma anche prendendo in esame il profilo specificamente criticato dal Dott. (OMISSIS), costituito dal carattere eccessivo della svalutazione dei crediti che, in tesi del reclamante, avrebbe comportato l’aumento delle perdite e l’erosione del patrimonio.
E sotto questo profilo la Corte d’appello ha condiviso, come detto, la valutazione compiuta dal primo giudice in merito alla riduzione da compiere sul valore di libro dei crediti.
La doglianza risulta quindi priva di decisivita’, poiche’ tesa a lamentare il mancato riscontro di una critica che risulta comunque essere stata vagliata negativamente dalla Corte di merito, seppur rispetto all’altro reclamo presentato.
9.2.2 Peraltro la Corte di merito ha posto in risalto a piu’ riprese, nel senso sopra illustrato, l’esistenza di una crisi immediata e oggettiva di liquidita’, intendendo sottolineare come la stessa fosse di entita’ tale da pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni esistenti nei confronti dei depositanti e compromettere l’esercizio dell’attivita’ caratteristica.
L’assunto non e’ affatto in contrasto con il citato arresto di questa Corte (Cass. 9408/2006), il quale per il vero non sostiene che il deficit patrimoniale costituisca l’unico elemento determinante la situazione di insolvenza di un istituto di credito, ma si limita invece a rappresentare che la situazione di eventuale liquidita’ in cui la banca si trovi non e’ di per se’ sufficiente a escludere l’insolvenza, dato che l’ente creditizio, disponendo di molteplici canali di accesso al reperimento della stessa, e’ in grado di mascherare sotto questo profilo il proprio dissesto.
Il che significa che la condizione di liquidita’ di un istituto di credito non esclude l’insolvenza, non che la situazione di illiquidita’ non vale ad accertarne l’insolvenza.
Il mezzo in esame dunque prescinde dal contenuto della decisione impugnata e dagli argomenti offerti dalla Corte territoriale, tentando di valorizzare un precedente di questa Corte che non si attaglia al caso concreto e il cui senso e’ di tenore ben diverso da quello preteso.
10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso della (OMISSIS) va pertanto respinto, mentre il ricorso presentato da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile. Le spese – da porsi a carico dei ricorrenti in pari misura ex articolo 97 c.p.c. – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso presentato dalla (OMISSIS), dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e condanna i ricorrenti, in pari misura, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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