L’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5803.

L’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l’opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all’esproprio e pertanto non può a esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all’apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti.

Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5803

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione – Differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi – Riferimento alla finalità perseguita in concreto dell’atto di pianificazione – Zone destinate ad edilizia scolastica – Inedificabilità assoluta – Richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado – Formulazione con l’atto d’appello a pena di decadenza – Omessa pronuncia – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 20679/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), gli ultimi due quali eredi legittimi di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. (OMISSIS) e, con poteri anche disgiunti, dall’Avv. (OMISSIS), presso il quale sono domiciliati in (OMISSIS), per procure speciali in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
Comune di Nuoro, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI, n. 83/2015, depositata in data 20 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:
1. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza dell’1 settembre 2008, aveva condannato il Comune di Nuoro al pagamento, in favore dei proprietari, della somma di Euro 110.922,03, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle aree, acquisite con Delib. 15 marzo 1989, per la realizzazione di una scuola elementare, a cui aveva fatto seguito l’immissione in possesso in data 10 maggio 1989 e la realizzazione dell’opera pubblica, nonche’, a titolo di indennita’ di occupazione, della somma di Euro 81.364,24.
2. Proposti appello principale ed incidentale, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 15 aprile 2015, in totale riforma della sentenza del Tribunale e richiamando le risultanze della consulenza svolta in secondo grado dal ctu (OMISSIS), ha ritenuto l’area non edificabile, in quanto adibita ad edilizia scolastica, e ha ricalcolato il valore del bene sulla base del valore agricolo del fondo al momento dell’occupazione illegittima, determinandolo in Euro 6.233,63 alla data del 10 maggio 1994, data di scadenza del termine di legge per l’occupazione legittima.
3. Piu’ specificamente, i giudici di secondo grado hanno affermato che l’ultimazione dei lavori era avvenuta in data (OMISSIS), come risultava dal certificato di ultimazione dei lavori e sostenuto dallo stesso Ente territoriale, quindi nel corso dell’occupazione legittima, prorogata in forza di Delib. Comunale 30 aprile 1991 al Delib. Comunale 9 maggio 1994, con la conseguenza che ogni ulteriore proroga appariva del tutto illegittima, essendosi conclusa l’opera nel termine gia’ prorogato; che il valore come determinato andava riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per equivalente; che l’accoglimento della domanda nei termini precisati comportava l’assorbimento del motivo di appello incidentale del Comune di Nuoro relativamente alla mancata detrazione del costo degli oneri di urbanizzazione, neppure ipotizzabili per un area “S1” destinata a “Istruzione scuola dell’obbligo”; che nel computo dell’area, determinata in complessivi mq 7.000 (e non gia’ in mq 6.413 come ritenuto dal Comune di Nuoro), dovevano essere considerati anche dei tratti non coperti dall’opera pubblica, sia perche’ non utilizzabili singolarmente, sia perche’ non risultava che il Comune li avesse comunque restituiti; che l’indennita’ di occupazione legittima doveva essere determinata, secondo il valore agricolo, nella misura di 1/12 annuo in Euro 2.138,99, oltre interessi dalla data del 10 maggio 1994.
4. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi due quali eredi legittimi di (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza con atto affidato a cinque motivi.
5. Il Comune di Nuoro resiste con controricorso e ricorso incidentale.
6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 1187 del 1968, articolo 2, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 9, comma 2; articoli 27, 39, 40, 40 bis, 57; Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 9, comma 2; L. n. 865 del 1971, articoli 16, 19 e 20; L. n. 10 del 1977, articolo 4; Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992, e successive modifiche e integrazioni di tutte le norme suindicate, affermando che doveva essere confermata la sentenza di primo grado, fatta eccezione per la parte in cui aveva riconosciuto la decurtazione del 40% prevista dalla L. n. 662 del 1996, articolo 3, comma 65, che aveva determinato il valore delle aree in rapporto alla teorica edificabilita’ ipotizzando le stesse alla stregua di quelle ancora libere e limitrofe interessate da edificazioni ed in rapporto agli indici di edificabilita’ previsti dallo strumento urbanistico vigente.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di appello considerato il fatto che nelle aree in esame avrebbero potuto essere realizzati fabbricati destinati all’istruzione anche ad opera dei privati proprietari.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992; Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32, 37, 40, 42 bis, 57; L. n. 2359 del 1865, articolo 39; L. n. 865 del 1971, articoli 16, 19 e 20; L. n. 662 del 1996, articolo 3, comma 65; L. n. 40 del 1980, articolo 57 nonche’ della L. n. 1150 del 1942 e successive modifiche e integrazioni di tutte le norme suindicate, avendo la Corte di appello ritenuto che la destinazione ad edilizia scolastica, nella sussistenza di un vincolo conformativo, ne determinava il carattere non edificabile;
che la Corte aveva errato nel considerare inedificabili le aree in esame, tanto e’ vero che su di esse era stata costruita una scuola e che non potevano considerarsi non edificabili le aree che erano edificabili ad opera delle sole Amministrazioni Pubbliche, ne’ quelle destinate a servizi pubblici, dovendo ritenersi edificabili quelle nelle quali sussistevano “possibilita’ legali ed effettive di edificazione”.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Decreto Legge n. 333, articolo 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992; Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32, 37, 40, 42 bis, 57; L. n. 2359 del 1865, articolo 39; L. n. 865 del 1971, articoli 16, 19, 20; L. n. 662 del 1996, articolo 3, comma 65; L. n. 40 del 1980, articolo 57; L. n. 1150 del 1942 e successive modifiche e integrazioni di tutte le norme suindicate, affermando che cio’ che era decisivo, ai fini della qualificazione delle aree in esame, era il carattere obiettivo dell’area, ovvero la sua edificabilita’ e non la qualita’ del soggetto, pubblico o privato, che si avvantaggiava di simile condizione.
4.1 Le esposte censure, tutte dirette a censurare la statuizione della Corte territoriale circa la natura conformativa e non espropriativa del vincolo apposto sulle aree di proprieta’ dei ricorrenti, appaiono strettamente connesse e possono essere esaminate unitariamente.
4.2 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 aprile 2001, n. 173, hanno affermato che ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative “possibilita’ legali” di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, articolo 5 bis, comma 3, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello – influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprieta’ che ad essi deriva dalla funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilita’ edificatorie connesse al diritto dominicale – possono, in via eccezionale, avere viceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne esclude l’incidenza sulla liquidazione dell’indennita’) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell’opera pubblica, implicante di per se’ la necessaria traslazione di quei beni all’ente pubblico.
Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito la distinzione richiamata, evidenziano che la differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalita’ perseguita in concreto dell’atto di pianificazione; ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si’ da incidere su di una generalita’ di beni, nei confronti di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo; invece il vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e cio’ in quanto la realizzazione dell’opera e’ consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicche’, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass., 6 marzo 2019, n. 6527; Cass., 18 giugno 2018, n. 16084; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24150; Cass., 12 dicembre 2016, n. 25401).
4.3 In applicazione dei superiori principi il carattere conformativo del vincolo ricorre ove il vincolo sia inquadrabile nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, cosi’ da incidere su di una generalita’ di beni, nei confronti di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo piu’ spaziale, con un’opera pubblica; mentre il carattere di vincolo preordinato all’espropriazione sussiste nei casi in cui esso incide su beni determinati, in funzione non gia’ di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non puo’ coesistere con la proprieta’ privata.
4.4 Come affermato da questa Corte inoltre, un’area va ritenuta edificabile solo quando e’ in tal modo classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici e, tuttavia, le possibilita’ legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilita’ ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprieta’, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314; Cass., 24 giugno 2016, n. 13172).
In sostanza, il vincolo di natura pubblicistica appare ostativo alla possibilita’ di ritenere legalmente edificabili i terreni interessati.
4.5 Resta fermo, poi, che sussiste una normativa specifica dettata soltanto per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilita’, nonche’ per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, articolo 5 bis, oggi recepita dal Testo Unico n. 327 del 2001, articoli 32 e 37, secondo la quale la determinazione dell’indennita’ deve avvenire sulla base dell’accertamento non gia’ della contrapposizione vincoli conformativi/espropriativi, ma della ricorrenza (o per converso della mancanza) delle possibilita’ legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione: accertamento risolto in modo inequivoco e dirimente dal menzionato articolo 37, comma 4, per il quale, premessa la ininfluenza dei vincoli espropriativi, “non sussistono le possibilita’ legali di edificazione quando l’area e’ sottoposta ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata” (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3260).
4.6 Dunque, applicato il criterio generale del valore venale pieno, l’interessato puo’ dimostrare che il fondo e’ suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorieta’, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilita’ di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attivita’ sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti) sempre che tali possibilita’ siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 19 luglio 2018, n. 19295; Cass., 6 marzo 2019, n. 6527, citata).
4.7 Nel caso in esame, l’affermazione della Corte territoriale, a pag. 8, secondo cui nelle aree ricomprese nelle zone destinate ad edilizia scolastica e’ ravvisabile la presenza del requisito dell’inedificabilita’ assoluta, essendo detto vincolo relativo alla complessiva sistemazione del territorio, e’ conforme all’orientamento di questa Corte.
Emerge, infatti, dalla consulenza d’ufficio che la destinazione urbanistica delle aree, alla data del 16 gennaio 1987, era “a servizi ovvero a standard urbanistici, o meglio ancora alla costruzione di un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola elementare” e che la destinazione risultava invariata al momento dell’immissione in possesso (verbale di occupazione di urgenza del 10 maggio 1989) e al termine dell’occupazione legittima del 31 dicembre 1998 (secondo la Delib. G.M. 16 aprile 1997) (pag. 6 del provvedimento impugnato) e che l’area in esame non era l’unica qualificata come inedificabile all’interno del comparto, essendo le aree destinate all’uso pubblico estese per mq 88.950,00 (pag. 9 del provvedimento impugnato).
4.8 Legittimamente, poi, la Corte territoriale, rilevando che l’inedificabilita’ dell’area era intervenuta prima del decreto di occupazione di urgenza del 3 aprile 1989 (con immissione in possesso del 10 maggio 1989), ha operato la valutazione del terreno sulla base del suo valore agricolo.
Ed infatti, i giudici di secondo grado, a pag 7 della sentenza impugnata, richiamando le risultanze peritali, hanno evidenziato che il Piano Regolatore Generale del Comune di Nuoro, adottato con Delib. Consiglio Comunale 19 luglio 1979, n. 156 e il Piano particolareggiato di (OMISSIS) adottato il 16 maggio 1980, e riadottato con delibere del 5 settembre 1992 e 2 luglio 1993, avevano classificato l’area come “S/1”, ovvero aree destinate a iniziative pubbliche, quindi inedificabili per un privato.
Cio’ in conformita’ al principio affermato da questa Corte secondo cui “l’accertamento delle possibilita’ legali ed effettive di edificazione di un’area ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l’opera che viene contestualmente approvata, giacche’ tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all’esproprio e pertanto non puo’ ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all’apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalita’ di beni e di soggetti (Cass., 9 maggio 2002, n. 6635).
4.9 Sulla legittimita’ della statuizione della ritenuta inedificabilita’ anche per i privati, gia’ si e’ detto che, nelle zone delle aree destinate a edilizia scolastica nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, come quella in esame, l’edificabilita’ e’ esclusa anche sotto il profilo della realizzabilita’ degli interventi a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacche’ l’edilizia scolastica e’ riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato; ne’ i ricorrenti hanno richiamato, sul punto, specifiche previsioni che consentivano la realizzazione degli interventi previsti in sede di pianificazione anche da parte dei privati.
4.10 Al riguardo, fermo restando il principio che l’edificabilita’ non si esaurisce, ne’ si identifica in quella residenziale abitativa (Cass., Sez. Un. 23 aprile 2001, n. 172), va ribadito che, nel sistema introdotto dal Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 5 bis (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992) caratterizzato da una rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, con conseguente esclusione della configurabilita’ di un tertium genus intermedio – il concetto di edificabilita’ va inteso come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprieta’, evocando, in sostanza, la rendita ricavatale dall’attivita’ di trasformazione dei suoli connessa all’edilizia privata esprimibile dal proprietario, senza poter comprendere gli interventi finalizzati unicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico, i quali, lungi dal costituire espressione dello ius aedificandi, risultino funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico (Cass., 28 settembre 2016, n. 19193; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404; Cass., 6 agosto 2009, n. 17995; Cass., 20 novembre 2006, n. 24585).
Con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del connotato dell’edificabilita’, e’ pur sempre necessario che la zona non risulti concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che non tollera la realizzazione ad iniziativa privata laddove, per converso, nel caso di specie e’ la stessa Corte territoriale ad affermare che, alla luce delle previsioni del piano regolatore generale, l’area in questione risultava “S1” e destinata a “Istruzione scuola dell’obbligo” (pag. 11 del provvedimento impugnato).
4.11 Va precisato, inoltre, che i vincoli di zona, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, disposti dalla pianificazione generale, prescindono della disciplina dettata per le cosiddette zone bianche dalla L. n. 10 del 1977, articolo 4, u.c. (ora, del Testo Unico n. 327 del 2001, articolo 9) perche’, non essendo soggetti a decadenza, mantengono intatti i loro effetti strettamente urbanistici fino all’approvazione di un nuovo piano generale (Cass., 14 giugno 2016, n. 12268; Cass. 27 marzo 2014, n. 7251; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17069).
In particolare, trattandosi di vincoli conformativi, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, essi non erano soggetti a scadenza quinquennale e non potevano ritenersi scaduti alla data d’emissione del decreto d’occupazione d’urgenza.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello esaminato il motivo d’impugnazione, proposto in sede di appello, secondo cui il giudice di primo grado aveva illegittimamente decurtato una percentuale pari al 40% in applicazione della L. n. 662 del 1996, articolo 3, comma 65.
5.1 Il motivo e’ infondato.
5.2 A pag. 3 della sentenza impugnata, nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, si richiama espressamente il motivo dedotto dagli appellanti sulla erroneita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva decurtato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno e alle pagine 4 e ss., nella parte destinata alla illustrazione dei motivi della decisione, il Collegio analizza il motivo dedotto dagli appellanti, decidendo di non applicare il disposto normativo di cui alla L. n. 662 del 1996, articolo 3, comma 65, previsto espressamente per le aree edificabili, sul presupposto della ritenuta qualificazione del vincolo apposto all’area in esame come conformativo e, della natura agricola (e non edificabile) dell’area destinata alla realizzazione della scuola.
6. Il Comune di Nuoro ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo, con il quale e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’ era stata formulata la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di condanna n. 524 dell’1 settembre 2008 del Tribunale di Nuoro, domanda sulla quale la Corte di appello non aveva provveduto.
Deduce, in particolare, l’Ente territoriale di avere formulato la domanda di restituzione delle somme nel verbale di udienza del 14 giugno 2010, poi confermata nel verbale di udienza dell’11 ottobre 2020 e, infine, nelle note depositate in data 5 gennaio 2011, successivamente alla determinazione n. 3626 del 24 dicembre 2009, prodotta all’udienza dell’11 gennaio 2010, con la quale l’Ente comunale aveva provveduto alla liquidazione degli oneri della sentenza di primo grado, che aveva condannato il Comune di Nuoro al pagamento, in favore dei signori (OMISSIS), della somma di Euro 560.687,76, di cui Euro 550.855,98 per risarcimento del danno e indennita’ da occupazione legittima ed Euro 9.831,78, per spese giudiziali.
6.1 Il motivo e’ fondato.
6.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi (Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367).
Ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 4 marzo 2013, n. 5344).
Tale consolidato indirizzo e’ stato affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, con la decisione del 28 luglio 2005, n. 15781, cosi’ massimata: “Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronuncia, e’ necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’, e, in secondo luogo, la decisivita’”.
6.3 Cio’ posto, la Corte di appello non risulta avere provveduto sulla domanda che e’ stata tempestivamente proposta negli atti indicati.
La Corte, inoltre, risulta avere trascritto le conclusioni che il Comune appellato aveva formulato nella comparsa di costituzione del 24 novembre 2009 (a fronte della Det. 24 dicembre 2009, n. 3626) e non anche quelle formulate negli atti successivi e sopra indicati.
6.4 Tanto premesso, l’articolo 336 c.p.c., comma 2 (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 48, che ha soppresso l’inciso “con sentenza passata in giudicato”) stabilisce che la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicche’ vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass., 5 agosto 2005 n. 16559; Cass., 6 dicembre 2006, n. 26171; Cass., 19 ottobre 2007, n. 21992).
Questa Corte, al riguardo, ha affermato che “l’articolo 336 c.p.c., disponendo – al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie – che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non solo non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione di un immobile rilasciato (ovvero, come nella specie, di accertamento che il rilascio e’ avvenuto sulla base di un titolo annullato), ma il ripristino puo’ essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall’articolo 669 novies c.p.c., in cui il giudice, nel dichiarare l’inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente (Cass. n. 15220 del 2005)” (Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).
6.5 Altro orientamento di questa Corte, pure avendo evidenziato che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’ percio’ ammissibile in appello, ha affermato che la domanda di ripetizione delle somme pagate deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione e che resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande gia’ proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292).
Piu’ in particolare e’ stato affermato che quando l’adempimento, volontario o coattivo, della condanna al pagamento pronunciata in primo grado sia avvenuto in parte prima della proposizione dell’appello e in parte nel corso del giudizio di appello, la domanda di restituzione dell’intero, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, puo’ essere proposta dall’appellante, senza incorrere in decadenza, fino alla precisazione delle conclusioni, atteso che il pagamento parziale non consente di ritenere adempiuta la prestazione della cui restituzione trattasi e considerato che, ipotizzando la necessita’ di un’autonoma domanda, in altro giudizio, per la parte residua del credito frazionato, si realizzerebbe un effetto inflattivo di moltiplicazione dei giudizi non rispondente al principio costituzionale della “durata ragionevole” del processo (Cass., 5 agosto 2013, n. 18611, richiamata anche nella sentenza impugnata).
6.6 Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimita’ e’, quindi, univoca e consolidata nel ritenere che, dopo la modifica dell’articolo 336 c.p.c. (che prevedeva che rispetto agli atti esecutivi compiuti l’effetto caducatorio non operava prima del passaggio in giudicato della sentenza di riforma), la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n. 11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457).
6.6.1 E tuttavia da un lato, vi e’ l’indirizzo che ritiene non necessaria la domanda, avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall’articolo 669 novies c.p.c. (si richiamano, al riguardo Cass. 21 dicembre 2001, n. 16170, in un caso in cui la domanda non era stata proposta; Cass. 28 gennaio 2003, n. 1233; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19296; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17227 ed ancora piu’ di recente Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).
6.6.2 Dall’altro, con orientamento che si condivide e al quale questo Collegio intende dare continuita’, si e’ affermato che la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione (Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17227; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292, queste ultime due gia’ citate).
Per quel che emerge dalle motivazioni della sentenza di questa Corte, n. 18611/2013, citata, “il fondamento di tale “decadenza” si rinviene:
– in una specie concernente il rito del lavoro, nelle esigenze di celerita’ e concentrazione degli atti processuali, con correlativo onere in capo al resistente che volesse contrastare una richiesta tardiva, di dedurre che il pagamento era avvenuto in epoca anteriore (Cass. n. 1863 del 1990, cit.);
– in una specie in cui l’esecuzione della sentenza di primo grado era avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni in appello e prima della comparsa conclusionale, precisato che, stante il carattere esplicativo della comparsa conclusionale, nessuna domanda era possibile in quella sede, si esclude che la restituzione possa considerarsi una conseguenza automatica di legge all’accoglimento della impugnazione, con il corollario che la domanda di restituzione avrebbe funzione solo sollecitatoria dei poteri del giudice di esplicitare quali sono le conseguenze della sentenza; si argomenta nel senso che tale tesi finirebbe per sottendere un automatismo della restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata o cassata, che non e’ previsto dalla legge, proprio tenendo conto che le norme invocate per non ritenere nuova detta domanda in appello (articoli 389 e 402 c.p.c.) richiedono pur sempre una domanda (Cass. n. 12011 del 2002, cit.);
– in una specie in cui la domanda di restituzione era stata avanzata in via ipotetica e la parte non aveva dimostrato ne’ entita’, ne’ epoca degli esborsi, si riafferma il principio della “decadenza”, rigettando il ricorso avverso la sentenza che aveva negato la restituzione (Cass. n. 11244 del 2003, cit.);
– si riafferma il principio della “decadenza” pure, in una specie in cui non era stata provata la corresponsione delle somme in esecuzione della sentenza e in cui si chiedeva una pronuncia dichiarativa dell’obbligo di restituzione, ritenendo la decadenza una conseguenza del fatto che l’avvenuta corresponsione delle somme e’ presupposto della domanda di restituzione, nonche’ della natura della domanda come ripristinatoria della situazione anteriore (Cass. n. 16152 del 2010, cit.)”.
6.7 Tanto premesso, nel caso in esame, come gia’ detto, il pagamento delle somme e’ avvenuto dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta del 24 novembre 2009, come riscontrato anche dalla determinazione n. 3626 del 24 dicembre 2009 e il Comune ha avanzato la domanda di restituzione delle somme tempestivamente nel verbale di udienza del 14 giugno 2010, poi confermata nel verbale di udienza dell’11 ottobre 2020 e, infine, nelle note depositate in data 5 gennaio 2011.
7. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e va accolto il ricorso incidentale.
In accoglimento del ricorso incidentale, la decisione della Corte territoriale deve essere cassata siccome erronea e pronunciata in applicazione di un’errata regula iuris, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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