Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 marzo 2021| n. 5825.

Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell’ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Sentenza|3 marzo 2021| n. 5825

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolarità contributiva dell’impresa – DURC – Documento unico di regolarità contributiva – Irregolarità a carico dei soci della società istante – Fatti estranei alla loro partecipazione nella società – Controversia – Giudice ordinario – Domanda tesa all’accertamento di regolarità contributiva – Condanna al rilascio del DURC – Giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8785/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 11/12/2014 R.G.N. 57/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per inammissibilita’ o rigetto, in subordine rimessione alle Sezioni Unite;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’11.12.2014, la Corte d’appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ordinato all’INPS di emettere il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva senza indicazioni di irregolarita’ a carico di (OMISSIS) s.n.c..
La Corte, in particolare, ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui eventuali irregolarita’ contributive a carico dei soci della societa’ istante, ove relative a situazioni estranee alla loro partecipazione nella societa’, non potevano refluire in danno della societa’ stessa e ha confermato la sentenza anche nella parte recante la statuizione di condanna al facere.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. (OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, articoli 4 e 5, all. E e articoli 4, 5, 6 e 7 c.p.a., per essersi la Corte di merito sostituita ad esso nella valutazione discrezionale concernente la regolarita’ della posizione contributiva dell’impresa odierna controricorrente ed altresi’ per avergli ordinato di emanare il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva senza indicazioni di irregolarita’.
Il motivo e’ solo parzialmente fondato.
Va premesso, al riguardo, che – come correttamente rilevato dall’Istituto ricorrente – il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (c.d. DURC) ha la funzione di certificare il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l’affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora che, nel settore dell’edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati (cfr. in tal senso gia’ la L. n. 494 del 1996, articolo 3, comma 8, lettera b), la cui disciplina e’ stata prima riscritta dal Decreto Legge n. 210 del 2002, articolo 2, conv. con L. n. 266 del 2002, poi dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 38 e nel frattempo estesa ai committenti privati nel settore edilizio dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 86, comma 10).
Piu’ in particolare, i contenuti del c.d. DURC sono individuati dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1176, il quale, per quanto qui rileva, nel ribadire che esso “e’ richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonche’ ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”, ed altresi’ “ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” (articolo 1), stabilisce che la “regolarita’ contributiva” sussiste qualora vi sia “correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici”, “corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti” e “inesistenza di inadempienze in atto” (articolo 5, comma 1), premurandosi poi di chiarire, da un lato, che la regolarita’ contributiva non e’ compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi che siano previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (articolo 5, comma 2), e, dall’altro, che non costituiscono cause ostative al rilascio del DURC talune ipotesi in cui sulla sussistenza o meno del credito sussista contenzioso amministrativo o giurisdizionale in atto (articolo 8, commi 1, 2 e 4) ed altre in cui vi sia “uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”, cosi’ intendendosi uno “scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC” (articolo 8, comma 3).
Tanto premesso, e’ evidente che il giudizio sulla sussistenza o meno della “regolarita’ contributiva” non presenta affatto quei margini di discrezionalita’ che invece rivendica l’INPS al fine di sostenere addirittura che la controversia circa il suo mancato rilascio sfuggirebbe alla giurisdizione del giudice ordinario: fermo restando che, nella presente controversia, non e’ piu’ dato di discorrere circa la spettanza della giurisdizione, ostandovi il vincolo del giudicato interno (cosi’ da ult. Cass. S.U. n. 10265 del 2018), risulta all’opposto dalla normativa dianzi cit. che l’unico presupposto realmente sotteso all’accertamento della “regolarita’ contributiva” e’ l’adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non e’ d’ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l’ente previdenziale preposto al suo rilascio non e’ chiamato ad esercitare, nell’ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attivita’ vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio; ed e’ appena il caso di soggiungere che contrari argomenti non e’ dato desumere da Cass. S.U. nn. 25818 del 2007 e 3169 del 2011, atteso che in tali pronunce la giurisdizione del giudice amministrativo e’ stata affermata in ordine al giudizio (chiaramente incidentale) sulla regolarita’ del DURC nelle controversie aventi ad oggetto l’aggiudicazione di appalti pubblici, notoriamente rimesse alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.
Cio’ chiarito, deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un’impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarita’ contributive, possa condannare l’ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, articolo 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (cosi’, tra le piu’ recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed e’ affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell’esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l’attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell’amministrazione ad un facere, atteso che cio’ implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall’emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi).
Pertanto, non potendo validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo – e in presenza, beninteso, di un interesse ex articolo 100 c.p.c. – di una volta all’accertamento di una situazione di “regolarita’ contributiva”, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, ex articolo 382 c.p.c., u.c., secondo periodo. Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del gravame, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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