Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13478.
La massima estrapolata:
L’accertamento con adesione non prevede il rimborso di una somma versata in eccesso, ma più semplicemente è uno strumento con cui contribuente e Fisco si accordano su un versamento precedentemente eseguito e irregolare.
Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13478
Data udienza 2 ottobre 2019
Tag – parola chiave: Rimborso con adesione – Rimborso del tributo indebitamente versato – Mancato rispetto dei termini per chiedere il rimborso – Decadenza del contribuente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2662/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio legale (OMISSIS) di (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 234/9/13, depositata il 18 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
RILEVATO
Che:
– la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 luglio 2013, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso di crediti i.v.a. maturati negli anni 2003, 2004 e 2005;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ha accolto il gravame dell’Ufficio, in ragione della tardivita’ dell’istanza di rimborso, presentata dopo la scadenza del termine biennale previsto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 2, non ritenendo rilevante, quale dies a quo di tale termine, la data del pagamento dell’imposta effettuata a seguito di definizione agevolata del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della societa’;
– il ricorso e’ affidato a tre motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine biennale previsto da tale disposizione normativa decorresse dalla data di registrazione delle operazioni e non gia’ da quella del pagamento indebito;
– con il secondo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, per aver il giudice di appello omesso di dichiarare l’inammissibilita’, per novita’ della questione, del motivo di appello fondato sull’irripetibilita’ delle somme versate in esecuzione di una definizione agevolata di un processo verbale di constatazione;
– con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al momento in cui si e’ realizzato e cristallizzato l’indebito pagamento dell’imposta;
– per una migliore comprensione della vicenda occorre rilevare che, in relazione ad alcune operazioni di acquisto di beni, la contribuente ha versato al cedente, a titolo di i.v.a. di rivalsa, un importo maggiore di quello che, in base alle pattuizioni contrattuale, avrebbe dovuto corrispondere e che, a seguito di riconoscimento dell’errore, la cedente ha provveduto all’emissione di relative note di credito, registrate dalla contribuente medesima, la quale ha, conseguentemente, provveduto alla corrispondente rideterminazione del saldo dell’1.v.a.;
– con riferimento a tali operazioni, l’Ufficio avrebbe provveduto, secondo la ricorrente, alla notifica di un processo verbale di constatazione con cui ha contestato l’indebita detrazione dell’1.v.a., omettendo di rilevare che (âEuroËœ(originaria) applicazione dell’1.v.a. su un importo individuato in eccesso era stata corretta mediante relative note di credito e che la contribuente aveva contabilizzato, nella liquidazione dell’imposta, la corrispondente minor somma da detrarre;
– quindi, la societa’ sarebbe addivenuta alla definizione con adesione del processo verbale di constatazione, versando l’importo convenuto;
– occorre esaminare prioritariamente, per motivo di ordine logico-giuridico, il secondo motivo di ricorso, che e’ infondato;
– in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, puo’ essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purche’ emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicche’ essa e’ sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr. Cass., ord., 26 settembre 2017, n. 22399);
– pertanto, quand’anche la questione della irripetibilita’ delle somme versate in attuazione di una definizione agevolata del processo verbale di constatazione non fosse stata oggetto di specifica eccezione da parte dell’Amministrazione finanziaria in primo grado, cio’ non preclude al giudice di appello di rilevare d’ufficio la decadenza della parte, sul presupposto della irrilevanza della data del pagamento di tali somme ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine decadenziale;
– comunque, nel caso in esame, non si sarebbe in presenza di un’eccezione in senso tecnico, soggetta al divieto di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, cioe’ di un fatto che incide – in senso modificativo, impeditivo e estintivo – sulla pretesa creditoria della parte attrice, quanto nella prospettazione di una mera difesa, consistente nella irrilevanza del pagamento eseguito, a sostegno dell’eccezione di decadenza tempestivamente proposta;
– i motivi residui sono infondati;
– in tema di imposte sui redditi, poiche’ avverso l’accertamento definito per adesione e’ preclusa ogni forma d’impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformita’ alla ratio dell’istituto, deve ritenersi intangibile (cfr. Cass. 25 maggio 2018, n. 13129; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20732);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, in assenza di attivita’ difensiva spiegata dalla parte vittoriosa;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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