L’abuso di relazione di prestazione d’opera

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 2 agosto 2018, n. 37517.

La massima estrapolata:

L’abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dal codice di rito, si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino un obbligo del “fare”, ed è sufficiente che tra le parti ci sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, mentre è irrilevante il vincolo di subordinazione o di dipendenza. Basta, infatti, anche un mandato conferito per l’esercizio dell’attività professionale.

Sentenza 2 agosto 2018, n. 37517

Data udienza 7 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. DE SANTIS Annamaria – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
nel procedimento penale a carico di:
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza n.535/2013 del Tribunale di Asti, del 24.02.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputata, l’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale monocratico di Torino,con la sentenza indicata in epigrafe, ha proscioglieva (OMISSIS) dal reato di appropriazione indebita di una somma di denaro della snc ” (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS)”, perche’, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, per aver agito abusando di relazioni di prestazione d’opera – consistenti nella gestione e amministrazione della s.n.c. il reato era estinto per remissione di querela.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore della Repubblica di Asti chiedendo l’annullamento con rinvio della pronuncia, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’esclusione dell’aggravante.
Deduce il ricorrente che la decisione impugnata e’ errata in diritto perche’ frutto del travisamento della giurisprudenza di legittimita’ che ha affermato che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, ma ha trascurato di considerare che, in ogni caso, all’origine del possesso della cosa, deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, qual e’ quello che lega,in qualita’ di amministratore la (OMISSIS) alla societa’, regolato dall’articolo 2392 c.c., rapporto che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia o affettivita’ (cosi’ Sez. 6, Sentenza n. 2717 del 11/12/1995 Ud. (dep. 14/03/ 1996) Rv. 204105).
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata.
La regola dettata dalla Suprema Corte con la decisione su indicata “se correttamente applicata, non avrebbe consentito l’esclusione dell’aggravante ed in tal senso deve essere disposto un nuovo giudizio sul punto, previo annullamento della decisione impugnata. La Corte ha infatti affermato che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dall’articolo 61 c.p., n. 11, si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un “facere”, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza e che la circostanza aggravante ricorre comunque se l’abuso riguardi una relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell’ambito di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall’esercizio dell’attivita’ professionale del soggetto agente.
Alla luce del principio su indicato, l’attivita’ di amministratore della societa’ ha consentito alla (OMISSIS) di disporre del denaro della societa’ a nulla valendo,in tale situazione,la remissione della querela.
La decisione va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Torino,per un nuovo giudizio che tenga presente i principi su enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *