Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080. L’abilitazione all’insegnamento e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento

Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, commi 4 e 6, recante Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, articoli 3 e 6 l’abilitazione all’insegnamento e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimita’ del termine,ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21670-2012 proposto da:
FONDAZIONE (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 678/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2012 R.G.N. 891/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva dichiarato la nullita’ dei termini apposti ai contratti intercorsi tra (OMISSIS) e la Fondazione (OMISSIS) dal 1.9.2006 al 31.7.2007, dal 1.9.2007 al 31.7.2008, dal 25.8.2008 al 31.7.2009 e dal 1 settembre 2009 al 31.7.2010 dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2006.
2. La Corte territoriale per quanto qui interessa ha accertato che la (OMISSIS), laureata in biologia ma priva dell’abilitazione all’insegnamento, aveva lavorato per un periodo pressoche’ continuativo di oltre tre anni, alle dipendenze della Fondazione in virtu’ di quattro contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni di docente di principi di alimentazione, alimenti e alimentazione, scienze della terra e biologia.
2.1. Oltre a non essere risultate dimostrate le esigenze di carattere temporaneo legittimanti le assunzioni a termine, la Corte territoriale ha escluso che ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 potesse ritenersi sussistente un divieto per la scuola privata di assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante privo della abilitazione richiesta per la scuola pubblica evidenziando che tale ultimo requisito rileva, ai sensi della citata L. n. 62 del 2000, articolo 1, commi 4 e 6, al solo fine della parificazione della scuola non statale ma non determina la nullita’ del contratto di lavoro di insegnamento presso una scuola privata legalmente riconosciuta.
2.2. Evidenzia poi che i decreti ministeriali di riconoscimento dello status di scuola paritaria rilasciati anno per anno, seppur tardivamente depositati dalla Fondazione, confermavano la precarieta’ di tale status soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla L. n. 62 del 2000 ed inoltre la circolare ministeriale del 20 ottobre 2001 n. 2668, di chiarimento sull’applicazione della citata legge, confermava la possibilita’ per le scuole paritarie, se carenti di personale abilitato, di assumere per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, docenti a tempo determinato forniti del solo prescritto titolo di studio.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Fondazione (OMISSIS) che articola un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 62 del 2000, articolo 1. Osserva la ricorrente che l’articolo 1, comma 4 della legge citata detta i requisiti per il riconoscimento della parita’ alle scuole non statali e stabilisce che il personale docente deve essere fornito del titolo di abilitazione. Sostiene allora che il titolo di abilitazione costituisce requisito di validita’ del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie e che la norma ha carattere imperativo poiche’ e’ posta a tutela di interessi pubblici del settore. Evidenzia che gia’ la L. 19 gennaio 1942, n. 86 prevedeva inderogabilmente quale requisito necessario il possesso dell’abilitazione all’insegnamento anche per gli insegnanti delle scuole private tanto che ove il difetto del requisito sopravvenga e’ impedita la prosecuzione del rapporto instaurato fatti salvi gli effetti di cui all’articolo 2126 cod. civ.. Sottolinea che la mancanza del requisito preclude la conversione del rapporto poiche’ non si verte in una ipotesi di nullita’ del solo termine ma piuttosto in un caso di nullita’ del contratto stesso per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto.
5. Il ricorso e’ fondato.

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