Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080. L’abilitazione all’insegnamento e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento

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5.1. Sembra utile ripercorrere sinteticamente il quadro normativo che regola l’insegnamento presso le scuole paritarie. Deve al riguardo, in primo luogo, essere evidenziato che la L. 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” all’articolo 1, comma 1 dispone che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 Cost., comma 2, e’ costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (…)”. Al secondo comma dello stesso articolo 1, poi, sono definite paritarie “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualita’ ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6” e, percio’, sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti. Nel riconoscere quindi alle scuole paritarie private “piena liberta’ per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico – didattico” richiede che l’insegnamento sia improntato ai principi di liberta’ stabiliti dalla Costituzione e, riconoscendo valenza pubblica al servizio svolto, pretende che accolgano “chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita’ extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.” (L. n. 62 del 2000, articolo 1, comma 3 cit.). In sostanza, seppur nell’ambito di uno specifico progetto educativo caratterizzato da un indirizzo culturale o religioso, la scuola paritaria e’ in tutto assimilata alla scuola pubblica.
5.2. Ed infatti la citata L. n. 62 del 2000, articolo 1, comma 4 detta le regole per il riconoscimento della parita’ e tra queste richiede alla lettera g) che il personale docente sia fornito del titolo di abilitazione. Ed al comma 4 bis sono scanditi i tempi per il conseguimento del titolo di abilitazione da parte del personale che alla data di entrata in vigore della legge, era in servizio presso scuole secondarie che chiedano il riconoscimento. Inoltre, al comma 5, e’ previsto che le scuole paritarie siano soggette “alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti” e che le stesse, entro limiti definiti, possano “avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche’ fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”. La norma poi fa salva la possibilita’ per le scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita’ di continuare ad applicare le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (comma 7) e va al riguardo evidenziato che gia’ quel decreto legislativo all’articolo 355, comma 1, lettera c) prevedeva che per il riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, oltre ad altri requisiti, “il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l’esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell’insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali”.
5.3. In definitiva, dall’esame delle disposizioni sopra riportate emerge evidente la volonta’ del legislatore di individuare requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attivita’ di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti. Ne consegue che l’abilitazione all’insegnamento da parte del lavoratore inserito nel contesto di una scuola paritaria costituisce requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto.
5.4. Tale conclusione e’ in linea con i principi ripetutamente affermato da questa Corte, ai quali si intende dare continuita’, secondo i quali l’abilitazione all’insegnamento e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento con carattere di esclusivita’ o prevalenza. Va ribadito che, in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validita’ dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l’insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilita’ per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell’articolo 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione (cfr in termini Cass. s.u, 26/05/2011 n. 11559, 12 marzo 2004, n. 5131 e gia’ 28 giugno 1986, n. 4341).
5.5. In definitiva, quindi, l’abilitazione e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro (ai sensi della L. n. 86 del 1942, articoli 3 e 6) e, sebbene per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione si producano gli effetti secondo il disposto dell’articolo 2126 c.c., all’accertamento dell’esistenza di un vizio genetico del contratto, ove pure accertata l’illegittima apposizione del termine, non puo’ conseguire la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato (cfr. per un caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro e di accertata inapplicabilita’ della reintegrazione e del risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 18 Cass. 12/03/2004 n. 5131 ed anche con riguardo ad un contratto a termine stipulato in ambito pubblico Cass. 30/09/2013 n. 22320).
6. In conclusione deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, commi 4 e 6, recante Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, articoli 3 e 6 l’abilitazione all’insegnamento e’ requisito di validita’ del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimita’ del termine,ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato”.
7. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che si atterra’ al detto principio, esaminando altresi’ le eventuali ulteriori pretese comunque connesse all’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti. Alla Corte del rinvio e’ rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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