cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 aprile 2016, n. 7623

Svolgimento del processo

C.E.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1816/2003, depositata il 17 novembre 2003, con cui era stata rigettata la domanda, da lui proposta, di risarcimento dei danni dal medesimo riportati in un incidente stradale avvenuto sulla ss 148, in data 12 luglio 1997, asseritamente a causa della condotta negligente ed imprudente del conducente di un veicolo non identificato, che non avrebbe, in fase di sorpasso a velocità molto elevata e in zona non consentita (prossimità di incrocio con rotonda), mantenuto la distanza di sicurezza nei confronti del motoveicolo che lo precedeva, di proprietà dell’attore che ne era alla guida, urtandolo di striscio nella parte posteriore e provocandone lo sbandamento e la conseguente fuoriuscita di strada.
Resisteva al gravame l’Assitalia S.p.a., nella qualità di impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S..
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 giugno 2011 rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’INA Assitalia S.p.a., ora Generali Italia S.p.a., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. a mezzo della sua mandataria e rappresentante Generali Business Solutions S.C.p.a..
La CONSAP S.P.A. – F.G.V.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si lamenta “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Illogicità della motivazione”.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa in un’errata valutazione delle prove testimoniali, lamentando in particolare che la predetta Corte non avrebbe specificato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili i testi M. – del quale è stata, nella motivazione della sentenza impugnata, anche rilevata, tra parentesi, l’incapacità a deporre – e Guarda.
1.1. Il motivo va rigettato.
1.1.1. La Corte di merito, oltre ad evidenziare che il M. “sarebbe stato persino incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.” per aver lo stesso riportato lesioni nel sinistro in questione, a prescindere dal fatto che lo stesso avesse coltivato o meno una richiesta risarcitoria, ha pure rimarcato che il predetto teste si è limitato a riferire di un mero sorpasso da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, in tal modo ponendo in rilievo la genericità e l’incompletezza della dichiarazione, espressamente poi affermate (v. p. 3 della sentenza impugnata) con riferimento alle deposizioni rese da entrambi i testi escussi.
Al riguardo si osserva che, come di recente affermato da questa Corte, la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto (Cass. 29 settembre 2015, n. 19258) e che la valutazione sull’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763).
Quanto alla deposizione del teste Guarda, la Corte territoriale, oltre a sottolineare che lo stesso non si sarebbe neppure premurato di fornire le proprie generalità al personale dell’autoambulanza, ha rilevato che il predetto teste ha dichiarato di trovarsi a circa 150 metri (e non a 10 metri, come sostenuto dal ricorrente a p. 24 del ricorso) dal luogo del sinistro e che tanto, data l’ora notturna, inficia fortemente, sul piano oggettivo, l’attendibilità della ricostruzione del sinistro da lui riferita e, come già sopra messo in evidenza, ha concluso per la scarsa precisione e incompletezza delle dichiarazioni rese da entrambi i predetti testi, le cui deposizioni sono testualmente riportate in sentenza.
Ne consegue che non sussistono i vizi di motivazione lamentati dal ricorrente in ordine alla ritenuta non attendibilità dei testi, essendo la motivazione della sentenza impugnata esente, a tale riguardo, da vizi logici e giuridici e risultando che la Corte di merito si è correttamente attenuta ai principi di diritto sopra richiamati.
1.1.2. A quanto precede va aggiunto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 2 maggio 2013, n. 12988), con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1380; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2090).
2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 19, 2 co. 1. 990-69 in relazione agli arti. 360 n. 3 c.p.c. e 2054 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito, “con motivazione contraddittoria ed insufficiente, pur ritenendo presente il veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro, acclarando la condotta del conducente che effettuò il sorpasso, e l’uscita fuori strada della moto del C. , non ha ritenuto operante la presunzione di cui all’art. 2054, 1 co. c.c.”, e ha, quindi, ritenuto “assolutamente insufficiente la prova dell’incidenza causale” del veicolo sconosciuto nel sinistro”.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Ed invero la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto non provata l’esistenza del veicolo non identificato sulla scena del sinistro di cui si discute in causa, evidenziando che, “pur a voler prescindere dalla diversa ricostruzione operata dai Carabinieri” e pur a voler – in ipotesi – ammettere l’esistenza di un altro veicolo nel frangente”, “la scarsa precisione e incompletezza delle dichiarazioni, l’assenza di riscontri oggettivi” “rendono assolutamente insufficiente la prova dell’incidenza causale del veicolo non identificato nel sinistro”, sicché la tesi del ricorrente volta all’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c. è, nel caso di specie, del tutto non pertinente.
3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Mancata ammissione di mezzi istruttori: richiesta ex art. 213 c.p.c di un documento decisivo per il giudizio e di CTU cinematica”.
Il C. lamenta che la Corte territoriale, con “valutazione” “carente ed illogica”, “pur avendo concluso per l’inadeguatezza dell’apparato probatorio assunto a sostegno della domanda” proposta, non abbia poi preso in considerazione la richiesta da lui formulata ex art. 213 c.p.c di acquisizione – rispettivamente, dai Carabinieri di Sabaudia o dall’autorità in possesso”, e dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Latina – della documentazione attinente al sinistro in questione e alla chiamata effettuata con riferimento al predetto incidente nonché la richiesta di disporre c.t.u. dinamica.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto inammissibili le ricordate richieste istruttorie, evidenziando che “lo strumento dell’art. 213 c.p.c non può supplire al carente o intempestivo assolvimento dell’onere probatorio della parte, specie allorché documenti e informazioni siano dalla stessa acquisibili, come previsto in linea generale dalla legge 241/1990 e nel caso specifico dal Codice della Strada che consente espressamente all’interessato di ottenere copia del rapporto e degli allegati” e che “la richiesta di cm cinematica avrebbe portata meramente esplorativa… che la cm non può essere utilizzata per supplire al carente o intempestivo assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte”. Al riguardo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare, e tanto va ribadito in questa sede, che: 1) il potere di cui all’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della P.A. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell’art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cass. 12 marzo 2013, n. 6101); 2) che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio posto a suo carico (Cass. 13 marzo 2009, n. 6218) e 3) che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., ord., 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. 5 luglio 2007 n. 15219).
A tali principi risulta essersi correttamente uniformata la Corte di merito che ha, in relazione a quanto statuito con riferimento alle questioni ora all’esame, dato congrua e logica motivazione, come già sopra evidenziato.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata CONSAP S.P.A.-F.G.V.S., non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

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