La violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 novembre 2020| n. 30629.

La violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen., è una delle fattispecie per cui (ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen.), ove sussistano a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme sopra indicate è tale da indurre l’interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze. Tale presunzione può di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure. Fattispecie: in qualità di socio di una società cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi l’imputato effettuava in concorso con altri sversamenti e/o deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno

Sentenza|3 novembre 2020| n. 30629

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Rifiuti – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Ecodelitti ex art. 452 – quaterdecies cod. pen. – Misura cautelare da applicare – Presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari – Misura custodiale intramuraria (custodia in carcere) o altre più blande misure – Elementi da verificare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
e da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 270/2020 RTL del Tribunale di Bari del 5 marzo 2020;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, il quale ha concluso, in via preliminare chiedendo il rigetto della istanza di rinvio, e per il resto chiedendo l’accoglimento, con annullamento rinvio della ordinanza impugnata, del ricorso del Pm ed il rigetto del ricorso dell’indagato;
sentita, altresi’, per il ricorrente (OMISSIS), l’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Foggia, che ha insistito per l’accoglimento della istanza di differimento della udienza stante l’impedimento della sostituita.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bari, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelar’ personali, ha, con ordinanza del 5 marzo 2020, in accoglimento del ricorso in tal senso formulato da (OMISSIS), riformato il provvedimento con il quale, il precedente 7 febbraio 2020, il Gip del Tribunale di Bari aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto che a carico dello stesso sussistessero gravi indizi di colpevolezza, corredati dal pericolo di reiterazione del reato contestato, in merito al reato di cui agli articoli 110 e 452-quaterdedes c.p., per avere il (OMISSIS), in concorso con altri, provveduto, in qualita’ di socio di una societa’ cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi denominata (OMISSIS), al deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno nella disponibilita’ di tale (OMISSIS).
Il Tribunale, minutamente descritti gli elementi di indagine a carico del (OMISSIS), in esito ai quali era risultato che lo stesso si sarebbe reso responsabile, nel periodo che va dal 19 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018, di un numero di sversamenti di rifiuti del tipo sopraindicato pari ad almeno 16, ha rilevato che egli ha, in tal modo, contribuito in larghissima parte al deposito di circa 70 tonnellate di rifiuti complessivamente compiuto da parte della societa’ di cui egli faceva parte.
Il Tribunale ha, altresi’, rilevato, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il numero delle singole condotte poste in essere, l’uso di un mezzo meccanico e l’attivita’ specificamente realizzata dal (OMISSIS) costituivano elementi tali da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Il Tribunale, pur consapevole della circostanza che la tipologia di imputazione in provvisoria contestazione a carico del (OMISSIS) sia fra quelle per le quali opera la presunzione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, in forza della quale, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza, la presenza delle esigenze cautelari puo’ essere neutralizzata con misura diverse dalla applicazione della custodia in carcere solo previa verifica del fatto che, nel caso concreto, vi sia la possibilita’ di soddisfare la esigenze in questione con altra meno afflittiva misura, ha rilevato che la presenza di un solo pregiudizio nella storia penale del (OMISSIS) e la mancanza di elementi in base ai quali poter ritenere che egli non avrebbe osservato le prescrizioni connesse ad una misura diversa da quella di massimo rigore giustificavano la riforma dell’originaria provvedimento con la modifica della misura in atto con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia, con la prescrizione di indicare alla autorita’ di Pg territorialmente competente il luogo ove fissera’ la sua abitazione nonche’ gli orari ed i luoghi ove egli potra’ essere reperito per lo svolgimento dei necessari controlli.
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione, per opposte ragioni, sia la difesa dell’indagato che la pubblica accusa.
La prima ha, in sostanza, lamentato la insussistenza degli elementi per la qualificazione dei comportamenti posti in essere come integranti il reato in provvisoria contestazione, stante il fatto che i materiali depositati dal (OMISSIS) non erano rifiuti in senso tecnico ma terre e rocce lecitamente utilizzati per il ripascimento dei terreni; l’indagato ricorrente ha, altresi’, lamentato il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno arrecato attraverso i depositi nonche’ il difetto di motivazione in ordine alla necessita’ di applicare la misura cautelare.
La pubblica accusa, rappresentata data la tipologia di reato provvisoriamente contestato, dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, ha dedotto la illegittimita’ della ordinanza impugnata stante la apparenza della motivazione con la quale e’ stato riformato l’originario provvedimento cautelare, posto che la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari e’ stata neutralizzata con una formula eccessivamente sintetica, essendo stato apoditticamente affermato che le stesse potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive di quella a suo tempo disposta dal Gip; peraltro l’Ufficio ricorrente ha censurato la scelta della misura concretamente ritenuta idonea, in quanto la stessa, lungi dall’impedire al (OMISSIS) la reiterazione delle condotte criminose, consentirebbe allo stesso di permanere nel territorio ove le stesse sarebbero state realizzate, libero anche di muoversi in esso coi mezzi meccanici da lui in passato utilizzati per commettere gli illeciti dei quali avrebbe conservato la disponibilita’.
Con nota datata 21 settembre 2020 il difensore fiduciario del ricorrente, avv.ssa (OMISSIS), allegando la circostanza di essere affetta “da sindrome vertiginosa con cefalea persistente”, come da certificazione medica redatta in pari data dal Dott. (OMISSIS), medico chirurgo in Manfredonia,’ che le impedisce gli spostamenti per la durata di giorni 3, ha chiesto il differimento della celebrazione del giudizio, precisando di non potere neppure essere sostituita da altro professionista, essendo l’unico suo sostituto processuale impegnato in data odierna in un altro procedimento penale di fronte al Tribunale di Foggia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ad ogni altra valutazione deve essere esaminata la istanza di differimento della trattazione del processo presentata dal difensore fiduciario del ricorrente.
La istanza deve essere rigettata.
Infatti, rileva il Collegio, la certificazione medica presentata dal difensore istante, oltre ad essere estremamente generica quanto a diagnosi, evidenziando esclusivamente una sintomatologia, vertigini e cefalea, ma non formulando alcuna diagnosi nosologica in ordine alla origine dei predetti sintomi (i quali, in se’ considerati non appaiono comportare una rilevante invalidita’ del soggetto che ne sia portatore), neppure prescrive in termini tassativi la inamovibilita’ del paziente, cui e’ semplicemente sconsigliato di viaggiare.
Un siffatto quadro clinico, non evidenziando una situazione di assoluto impedimento a carico del professionista, non e’ tale da giustificare il differimento della trattazione del giudizio (sulla necessaria assolutezza dell’impedimento a comparire per una della parti del processo ai fini del differimento della udienza: Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 ottobre 20,19, n. 44317).
Tanto premesso, rileva la Corte che mentre il ricorso dell’indagato deve essere dichiarato inammissibile, quello proposto dalla pubblica accusa va, viceversa, accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Con riferimento alla prima impugnazione, quella proposta dal (OMISSIS), si rileva che la stessa ha sostanzialmente ad oggetto la qualificazione del materiale oggetto dei ripetuti conferimenti da parte dal prevenuto non come rifiuto ma come materiale prelevato da alcuni terreni ove gli agricoltori, bonificati i campi coltivabili dalle pietre, avevano ammassato queste ultime.
L’argomento e’ privo di pregio in quanto confliggente con il dato obbiettivamente rilevato nel corso delle indagini preliminari secondo il quale il materiale oggetto degli sversamenti era costituito da rifiuti da demolizioni edili e non da pietrame riveniente dalla opera di dissodamento dei terreni agricoli.
E’, pertanto, indubbio che a tali materiali non sia applicabile la speciale disciplina dettata per le rocce e le terre provenienti da scavi.
Riguardo agli altri motivi di ricorso, la cui complessiva illustrazione ha occupato per tutti poco meno di una pagina dell’atto presentato dalla difesa del ricorrente, rileva la Corte che si tratta evidentemente di questioni del tutto inammissibili.
Un primo motivo attiene al difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno arrecato: si tratta, al di la’ della totale genericita’ del motivo, di un’argomentazione del tutto ultronea rispetto alla attuale fase processuale, nella quale non sono in discussioni eventuali profili di carattere risarcitorio.
Un secondo motivo, che attiene alla erronea valutazione del fatto addebitato al (OMISSIS), si palesa, a prescindere dalla mancanza di qualsivoglia specificita’ di esso, gia’ nella sua stessa intestazione come inammissibile in sede di legittimita’, avendo esclusivamente profili di merito e non involgendo la legittimita’ della ordinanza impugnata.
Con l’ultimo motivo il ricorrente si e’ doluto della motivazione della ordinanza in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari che, invece, e’ stata adeguatamente esposta dal Tribunale di Bari attraverso il richiamo alla frequenza delle condotte attribuite al condannato ed alla imponenza dei loro effetti, fattori questi che, evidenziando la natura sistematica degli interventi, lasciano logicamente presagire la concreta ed attuale possibilita’ che gli stessi si possano, in assenza di opportune cautele, nuovamente verificare.
Fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento e’, invece, il ricorso del Pm.
Deve al riguardo preliminarmente ricordarsi che il reato in provvisoria contestazione al (OMISSIS), cioe’ la violazione dell’articolo 452-quaterdecies c.p., e’ una delle fattispecie per le quali – ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, nel cui ambito e’ appunto ricompresa anche la violazione dell’articolo 452-quaterdecies c.p. – ove sussistano a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo e’ quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra piu’ blanda misura.
Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate e’ tale da indurre l’interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi e’ una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze.
Tale presunzione puo’ di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre piu’ blande misure.
Verificata la ricorrenza di tali elementi nel caso ora in esame sulla base delle censure formulate dal rappresentante della pubblica accusa riguardo alla motivazione della ordinanza impugnata, ritiene la Corte che nell’occasione il Tribunale di Bari non abbia addotto nel motivare il proprio provvedimento elementi attraverso i quali sia consentito superare la presunzione di cui sopra.
Invero, premesso che non vi e’ dubbio in merito alla sussistenza a carico dell’indagato sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, riconducibili al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si sta procedendo, il Tribunale ha, con motivazione priva di un effettivo contenuto dimostrativo atto a superare la presunzione di cui dianzi, nell’occasione rilevato, cosi’ giustificando l’adozione di una misura cautelare meno afflittiva della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip, che (OMISSIS) ha un solo precedente penale – fattore questo privo di consistenza ai fini di elidere il pericolo di reiterazione del reato laddove si sia ritenuto, come ha d’altra parte espressamente fatto il Tribunale di Bari, che vi e’ comunque pericolo di reiterazione delle condotte criminose del tipo di quelle per cui vi sono indagini in ragione della ritenuta pericolosita’ dell’indagato legata al suo modus operandi, all’uso di potenti mezzi meccanici espressamente dedicati alla realizzazione del reato ed alla sostanziale professionalita’ dimostrata da quello nel reiterato compimento delle condotte criminose – e che non vi sono elementi da cui dedurre l’eventuale inosservanza da parte sua di una misura cautelare meno afflittiva di quella di massimo rigore – conclusione questa cui il Tribunale giunge senza avere indicato letteralmente alcun elemento predittivo atto a giustificarla e che, pertanto, appare avere esclusivamente un carattere apodittico.
La evidenziata incongruita’ motivazionale della ordinanza impugnata ai fini della giustificazione del ritenuto superamento della presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare intramuraria, rende inevitabile l’annullamento della ordinanza de qua in accoglimento del ricorso promosso dai rappresentanti della pubblica accusa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame cautelare personale.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione del riesame.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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