La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7208.

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., qualora nell’imputazione per furto di energia elettrica l’aggravante del “mezzo fraudolento” non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente contestata all’imputato l’aggravante nel riferimento all’uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali).

Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7208

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRANCACCIO MATILDE;
udito il Sostituto Procuratore Generale LORI PERLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 9.5.2017 del Tribunale di Cuneo con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del mezzo fraudolento ed esclusa l’ulteriore aggravante della violenza sulle cose.
2. Avverso la sentenza d’appello predetta ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo due motivi distinti.
2.1. Il primo motivo di ricorso censura violazione di legge avuto riguardo agli articoli 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione per difetto o contraddittorieta’ dell’argomentare della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la nullita’ della sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, riferita all’utilizzo del mezzo fraudolento, nonostante tale aggravante non fosse stata contestata.
L’aggravante della violenza sulle cose, anch’essa prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, era espressamente indicata nell’imputazione ed e’ stata esclusa dal giudice di primo grado, il quale, tuttavia, ha ritenuto sussistente quella sull’utilizzo del mezzo fraudolento, contestata in fatto a suo giudizio per il riferimento esplicito dell’imputazione all’abusivo allacciamento del contatore dell’appartamento del ricorrente alla linea elettrica che portava energia agli ambienti comuni del Condominio (OMISSIS) ed al contatore dell’abitazione (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il difensore lamenta sia che, ai fini della configurabilita’ della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non e’ stata considerata la peculiarita’ del caso di specie, in cui l’imputazione, pur richiamando l’allaccio abusivo, poi ha inteso espressamente contestare solo l’aggravante della violenza sulle cose, in tal modo creando equivoco nell’imputato sulla reale intenzione della pubblica accusa; sia che, di fatto, non ogni allaccio abusivo configura una condotta fraudolenta di furto di energia elettrica, ma l’aggravante sussiste solo nell’ipotesi in cui vengano utilizzati particolari accorgimenti improntati ad astuzia o scaltrezza per eludere le cautele del soggetto passivo.
2.2. Il secondo argomento di censura attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla configurabilita’ dell’aggravante ritenuta sussistente a carico del ricorrente che, invece, non puo’ essere integrata qualora l’allaccio abusivo al contatore altrui sia stato effettuato in maniera palese.
2.2. Il ricorrente, con memoria depositata il 18.11.2020, ha chiesto in via principale che venga annullata senza rinvio la sentenza impugnata stante l’improcedibilita’ del reato per mancanza di querela, evidentemente in caso di esclusione dell’aggravante gia’ ritenuta; si e’ chiesto, altresi’, in caso di mancato accoglimento della prima richiesta, che venga dichiarata la prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS).
3. Il Sostituto Procuratore Generale Lori Perla ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso con requisitoria scritta del 15.11.2020, citando giurisprudenza di questa Corte sulla sussistenza dell’aggravante nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo eccepito dal ricorrente e’ manifestamente infondato.
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimita’, puo’ porsi una questione relativa alla sussistenza di un’ipotesi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’articolo 521 c.p.p., qualora, con riguardo al reato di furto di energia elettrica, contestata l’aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose, accertata l’inesistenza della manomissione, sia stata ritenuta in sentenza la medesima aggravante “sub specie” di uso di mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 10769 del 21/2/2008, Di Monaco, Rv. 239483; Sez. 5, n. 44228 del 15/10/2001, Ciullo, Rv. 220290).
Tuttavia, nel caso di specie, l’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento e’ stata contestata chiaramente nel capo d’imputazione (attraverso il richiamo all’abusivita’ dell’allaccio del contatore elettrico), formulato sin dall’inizio a carico dell’imputato, e sia pur senza che vi sia stata indicazione esplicita alla previsione normativa del “mezzo fra udolento”.
Ne’ potrebbe essere sorto alcun equivoco dall’esplicito richiamo che, invece, svolge la contestazione alla diversa aggravante, ugualmente prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, all’uso della violenza sulle cose per commettere il reato.
Tale ultima aggravante e’ stata esclusa dal giudice di primo grado ma certo tale esclusione non incide sul diverso profilo della possibilita’ di ritenere l’ulteriore circostanza aggravatrice del disvalore del reato prevista dalla medesima disposizione normativa.
In maniera del tutto logica, quindi, la Corte d’Appello ha respinto l’eccezione del tutto analoga al motivo di ricorso che era stata proposta nell’atto di impugnazione di merito, sicche’ la ragione eccepita in sede di legittimita’ si rivela come una mera, pedissequa reiterazione di quella d’appello, anche per tale profilo inammissibile.
L’interpretazione che il Collegio ritiene di adottare non confligge neppure con i canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, da ultimo nella pronuncia Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, quanto alla possibilita’ di ritenere legittima la contestazione di un’aggravante in fatto.
Invero, il massimo collegio nomofilattico, pronunciandosi sull’aggravante prevista dall’articolo 476 c.p., comma 2, in relazione al reato di falso in atto pubblico fidefacente, ha voluto sottolineare come la contestazione vada esplicitata formalmente quando l’aggravante esprime una valutazione della pubblica accusa sulla configurazione di una modalita’ del fatto non immediatamente percepibile: e’ necessaria, dunque, una contestazione formale dell’aggravante quando quest’ultima abbia un ineliminabile contenuto valutativo che deve essere reso percepibile con chiarezza dall’imputato, per non incorrere in una violazione del diritto di difesa.
E difatti, affermano le Sezioni Unite che “e’ evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilita’ per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialita’, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali e’ idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalita’ della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risultera’ priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale”.
Tali approdi ermeneutici non sono contraddetti nel caso di specie, in cui l’aggravante del mezzo fraudolento consiste in un allaccio abusivo costituente condizione di fatto immediatamente percepibile, esplicitamente richiamata attraverso la formula di contestazione (si imputa il reato sottolineando come l’agente “facendo uso di cavi elettrici allacciava abusivamente il proprio contatore ad altre utenze condominiali”), sia pur non attraverso l’utilizzo della locuzione “mezzo fraudolento”.
L’immediata percepibilita’ dell’abusivita’ dell’allaccio, peraltro, e’ espressamente ammessa dallo stesso imputato, che addirittura ne fa motivo di insussistenza dell’aggravante stessa tout court – come si dira’ in seguito – proprio perche’ l’allaccio era evidente nella sua materiale illegalita’.
2.1. Il secondo motivo di ricorso e’ pure inammissibile per manifesta infondatezza.
Si rammenta che costituisce orientamento consolidatosi negli ultimi arresti di questa Corte di legittimita’ – dopo alcune pronunce non uniformi emesse in passato – quello secondo cui la sottrazione di energia elettrica, attuata mediante l’allaccio abusivo ad un contatore Enel, integra il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, cio’ sia se avvenga attraverso l’allaccio di un cavo “volante”, o comunque visibile, ad una cassetta di derivazione (Sez. 5, n. 5055 del 23/9/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in proc. Favasuli, Rv. 2524580; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic, Rv. 231400; cfr. anche Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013 che distingue l’ipotesi, sussistente, di furto aggravato dal mezzo fraudolento da quella di truffa), sia che l’abusivita’ si realizzi con qualsiasi altro mezzo di frode, come quello utilizzato nella specie di allaccio dei cavi elettrici ad altre utenze condominiali, poiche’ l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente alla condotta di allaccio abusivo determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volonta’ dell’ente erogatore.
Ed infatti, come ha sottolineato condivisibilmente la sentenza n. 5055 del 2019, la nozione di frode e’ data dall’artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede e la nozione di “artificio” coincide con quella di un espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose.
Entrambe tali condizioni sono integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo (anche mediante cavo elettrico appositamente saldato), da parte dell’agente, mentre non e’ richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso piu’ elevato – mediante una condotta aggiuntiva – il grado di difficolta’ della scoperta dell’inganno, cosi’ come invece mostra di ritenere il ricorrente quando, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante in esame, fa riferimento, si’, al necessario utilizzo di “particolari accorgimenti improntati ad astuzia o scaltrezza”, ma la esclude nel caso in cui l’allaccio sia stato effettuato in maniera palese e senza possibilita’ che le persone offese potessero non avvedersene, condizionando in tal modo la sussistenza dell’aggravante al grado di avvedutezza della persona offesa.
Invero, se le Sezioni Unite hanno chiarito come, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita’, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’ (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974), e’ altrettanto innegabile che le caratteristiche suddette, tipiche della condotta “fraudolenta”, siano presenti’ nelle modalita’ di attuazione del reato di furto di energia elettrica mediante l’allaccio abusivo del contatore, quale che siano i suoi concreti atteggiamenti attuativi, dato che essi, comunque, implicano l’aver posto in essere un accorgimento tecnico connotato da un grado di difficolta’ realizzativa piu’ o meno elevato, ma non per questo meno in grado di sorprendere con scaltrezza l’ordinaria difesa dei beni sottratti da parte della vittima.
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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