La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12601.

La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

In materia di sinistri stradali la valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti, come gli accertamenti sulla presenza di tracce di frenata rilevate dalla polizia intervenuta sul luogo dei fatti dopo il sinistro, pur non avendo fede privilegiata ha comunque un particolare affidamento in virtù dell’organo che li ha effettuati, e si concretizza in una valutazione di merito effettuata dal giudice che come tale è sottratta al vaglio del giudizio di legittimità ove venga adeguatamente sostenuta da un percorso logico-giuridico.

Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12601. La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità e risarcimento – Sinistri stradali – Apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente – Sottrazione al sindacato di legittimità quando il ragionamento è corretto e coerente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11233/2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2781/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2781/20, del 22 ottobre 2020, della Corte di Appello di Venezia, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 1781/17, del 17 luglio 2017, del Tribunale di Padova – ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta, nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l., di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale occorsole il (OMISSIS);
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale patavino per chiedere il ristoro dei gravissimi danni alla persona conseguenti al sinistro cagionato, a suo dire, da un autoarticolato di proprieta’ della societa’ (OMISSIS), assicurato per la “RCA” da (OMISSIS) (poi divenuta (OMISSIS)) e condotto, nell’occasione, dal (OMISSIS);
– che istruita la causa – nella contumacia della societa’ (OMISSIS) e del (OMISSIS) – anche attraverso lo svolgimento del duplice CTU, l’una medico-legale, l’altra ricostruttiva del sinistro (che dava rilievo anche all’accertata presenza, sul luogo del sinistro, di tracce gommose di frenatura, senza pero’ attribuirle all’autoarticolato, come invece accertato dalla polizia stradale nell’immediatezza del fatto), il primo grado di giudizio si concludeva con il rigetto della domanda;
– che a tale esito l’adito giudicante perveniva sul rilievo che la responsabilita’ esclusiva del sinistro fosse da attribuire alla stessa attrice, a causa della sua eccessiva velocita’ di guida, ritenendo, invece, che il conducente del veicolo antagonista fosse esente da colpe;
– che il giudice di appello confermava tale decisione, rigettando il gravame esperito dall’attrice soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo – articolato in due censure – denuncia “omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio risultante dal rapporto di incidente (le tracce di frenata dell’autoarticolato)”, nonche’ “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c.”, per essere state disattese, dapprima nella CTU e poi nella sentenza impugnata, le risultanze del rapporto di incidente, redatto dalla polizia stradale, costituente, invece, atto pubblico avente piena efficacia di prova;
– che il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 141 C.d.S., nonche’ degli articoli 2043 e 2054 c.c.”, lamentando che l’istruttoria avrebbe offerto “elementi idonei per affermare che il proprietario dell’autoarticolato, il suo autista (OMISSIS), e la compagnia di assicurazioni non hanno fornito la prova liberatoria che il camionista aveva fatto tutto cio’ che era nelle proprie possibilita’ per evitare il sinistro”;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
– che sono rimasti, invece, solo intimati il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 19 gennaio 2022;
– che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

 

La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso e’ inammissibile;
– che reputa, infatti, questo collegio che le considerazioni formulate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi espressi dalla ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2;
– che inammissibile e’ il primo motivo di ricorso, a partire dalla censura che lamenta l’omessa valutazione delle tracce di frenata dell’autoarticolato;
– che, sul punto, deve essere innanzitutto segnalato quanto segue;
– che essendo stata appellata dall’odierna ricorrente una sentenza resa in prime cure in data 17 luglio 2017, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012;
– che siffatta circostanza determina l’applicazione, “ratione temporis”, dell’articolo 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonche’ Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso, qual’e’ quello presente, di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere – cio’ che nella specie non risulta, pero’, avvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 64324403; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);
– che, in senso contrario all’applicazione di tale norma, non puo’ addursi il rilievo – fatto valere dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2 – che quello denunciato sarebbe, invece, un vizio di travisamento dell’informazione probatoria risultante dal rapporto redatto dalla polizia stradale nell’immediatezza del sinistro;
– che, invero, questa ha chiarito che “il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimita’ qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non e’ piu’ deducibile a seguito della novella apportata all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione, sicche’ “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilita’ in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’articolo 348-ter c.p.c., u.c.” (Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Lav. 659540-01);
– che, d’altra parte, la censura e’ inammissibile anche per un’altra ragione, ovvero perche’ il dedotto “omesso esame”, lungi dall’avere ad oggetto un fatto – la presenza delle tracce di frenata sul selciato stradale, o meglio la loro riconducibilita’ all’autoarticolato condotto dal (OMISSIS) – investe, in realta’, il rapporto della polizia stradale, cio’ che conferma, vieppiu’, l’inammissibilita’ del motivo;
– che, difatti, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-1, Lav., ord. 11uglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01);

 

La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

– che, d’altra parte, il primo motivo neppure potrebbe trovare accoglimento nella parte in cui ipotizza violazione dell’articolo 2700 c.c.;
– che l’assunto secondo cui le rilevazioni compiute sulle tracce di frenata dalla polizia stradale (come riferibili all’autoarticolato), riportate nel rapporto da essa redatto, farebbero piena prova fino a querela di falso non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, donde l’inammissibilita’ della censura ex articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1);
– che questa Corte, infatti, proprio con riferimento agli “accertamenti relativi alle tracce di frenata”, che siano stati “effettuati dalla Polizia” (in quel caso, municipale), “giunta sul luogo nell’immediatezza dell’incidente”, ha affermato che “il particolare affidamento che si deve all’organo che li ha effettuati, unitamente alla circostanza che la polizia e’ intervenuta immediatamente dopo l’incidente”, rendono gli stessi “attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01; analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca”, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689-01);
– che anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile;
– che, sul punto, invero, va premesso che “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. giugno 2018, n. 14358, Rv. 649340-01);
– che, inoltre, quello denunciato dalla ricorrente neppure astrattamente puo’ ricondursi al vizio di violazione di legge, se e’ vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 02398-01; Cass. Sez. 1, ord. febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e cio’ in quanto) il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicche’ e’ estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);

 

La valutazione delle risultanze degli accertamenti sulla dinamica dei fatti

– che ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e’ segnato, in modo evidente, dal fatto Cile solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez., Un, sent. 26 febbraio 2021, n. 5442);
– che l’evenienza da ultimo descritta e’ quella che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realta’, proprio un diverso apprezzamento) delle risultanze istruttorie;
– che, in conclusione, il ricorso e’ inammissibile in ogni sua censura;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso va dato atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, nonche’ 15% per spese generali oltre accessori di legge.

 

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