In una sentenza in materia di danni da cose in custodia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12549.

In una sentenza in materia di danni da cose in custodia, la mera circostanza ritenuta dall’attore, della presenza di una sostanza oleosa idonea a determinare un fattore di responsabilità del custode che la sentenza invece non ha ritenuto adeguatamente provato, non può rientrare tra i motivi di ricorso in cassazione ex art. 360 comm 1 n. 3 c.p.c., non integrando una violazione di legge, dal momento che è orientamento consolidato quello secondo cui la presenza di una sostanza oleosa su di un gioco di un parco giochi, in assenza di una comprovata difettosità e pericolosità delle strutture stesse, non è idonea a determinare una particolare pericolosità del bene.

Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12549. In una sentenza in materia di danni da cose in custodia

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità e risarcimento – Danni – Richiesta – Rigetto – Parco giochi – Caduta di un bambino – Vigilanza da parte del genitore – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12694-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1462/2020 della CORTV D’APPELLO de,’AQ U I,A, depositata il 02/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

In una sentenza in materia di danni da cose in custodia

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1462/20, del 2 novembre 2020, della Corte di Appello de l’Aquila, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 199/16, del 1 marzo 2016, del Tribunale di Avezzano – ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di (OMISSIS), ex articolo 2051 c.c.;
– che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che (OMISSIS) (quale genitore esercente la potesta’ sull’allora figlia minore (OMISSIS)) ebbe a convenire in giudizio il Comune di (OMISSIS) perche’ fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all’interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso;
– che l’adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune esente da ogni responsabilita’ per l’accaduto, da ascrivere, invece, agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore;
– che il gravame proposto dall’attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, innanzi al quale interveniva (OMISSIS), divenuta “medio tempore” maggiorenne;
– che avverso la sentenza della Corte abruzzese ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.”, e cio’ “per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano”;
– che il motivo, da un lato, richiama il principio secondo cui, in materia di responsabilita’ da cose in custodia, chi agisce in giudizio e’ tenuto a dimostrare solo che “la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perche’ l’evento si verificasse”, soggiungendo, dall’altro, i ricorrenti di aver “provato il rapporto eziologico tra il gioco e la caduta, nonche’ la presenza sullo stesso di una “sostanza oleosa” non percepibile agli occhi ma solo al tatto”;
– che nulla, invece, avrebbe dimostrato il convenuto, se non “-offerto indicazioni su come fosse lo stato dei luoghi a distanza di anni dall’evento e che si facesse manutenzione ordinaria sui giochi due volte l’anno”, sicche’ ambo i giudici di merito – nell’escludere la responsabilita’ del Comune – avrebbero alterato “la ripartizione dell’onere della prova”;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omesso esame di un fatto decisivo”, e cio’ “per non aver la Corte di Appello valorizzato le dichiarazioni del teste (OMISSIS)”, avendo ella evidenziato l’assenza di sicurezza dei giochi, per la presenza, oltre che della sostanza oleosa, di radici arboree che rendevano disomogeneo il tappeto di gomma posto a protezione dalle cadute, nonche’ per la scarsa manutenzione della struttura;
– che e’ rimasto solo intimato il Comune di (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 19 gennaio 2022.

 

In una sentenza in materia di danni da cose in custodia

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso e’ inammissibile;
– che il primo motivo e’ inammissibile per due concorrenti ragioni;
– che, per un verso, esso da’ per accertato un fatto – la presenza sul gioco della sostanza oleosa – che la sentenza ha invece ritenuto non provato, sicche’ la denuncia di violazione dell’articolo 2051 c.c., sotto il profilo dell’errata ripartizione dell’onere della prova, non appare neppure astrattamente riconducibile alla previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
– che, infatti, il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e cio’ in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicche’ e’ estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata ai potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);
– che ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione fattispecie concreta e’ segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442);
– che, per altro verso, il presente motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che ha dato seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui “l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” – non si connota, di per se’, “per una particolare pericolosita’, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”, i quali, “in un parco giochi”, devono “avere ben presenti i rischi che cio’ comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilita’, una volta che la caduta dannosa si e’ verificata, l’esistenza di una situazione di pencolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare” (cosi’, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2014, n. 18167);

 

In una sentenza in materia di danni da cose in custodia

 

– che pure il secondo motivo e’ inammissibile;
– che, al riguardo va segnalato, innanzitutto, che – avendo il gravame, gia’ esperito dall’odierno ricorrente, avuto ad oggetto una sentenza resa in prime cure in data 1 marzo 2016 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012;
– che siffatta circostanza determina l’applicazione al presente giudizio, “ratione temporis”, dell’articolo 348-ter c.p.c., u. c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonche’ Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual e’ quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, cio’ che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);
– che, d’altra parte, la censura e’ inammissibile anche per un’altra ragione, ovvero perche’ il dedotto “omesso esame”, lungi dall’avere ad oggetto un fatto – vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, seni. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) – investe “le dichiarazioni della teste (OMISSIS)”;
– che, tuttavia, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa” – nella specie, la presenza della sostanza oleosa sul (cio’ che la Corte abruzzese ha escluso) – sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. ord. 8 novembre 9019, n. 98887, Rv. 655596 01; cfr. anche Cass. Sez. 6 Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01);
– che essendo rimasto solo intimato il comune di (OMISSIS) nulla va disposto quanto alle spese;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., cent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

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