La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 luglio 2021| n. 20553.

La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione.

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Ordinanza|19 luglio 2021| n. 20553. La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione

Data udienza 3 febbraio 2021
Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di passaggio – Acquisto per usucapione – Prova della presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù – Esercizio di un potere di fatto ultraventennale in capo al proprietario del fondo – Verifica dell’interclusione del fondo – Accertamento di fatto del giudice di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15074/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, depositata il 12/5/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

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FATTI DI CAUSA

1.1. (OMISSIS) (proprietario della p.f. (OMISSIS) e della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS)) e, per quanto ancora rileva, (OMISSIS) (proprietario della p.f. (OMISSIS)) ed (OMISSIS) (proprietario della p.f. (OMISSIS)), con atto di citazione notificato in data 13/11/2001, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trento, (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto, per usucapione, della servitu’ di passaggio a piedi e con mezzi meccanici in favore dei predetti fondi, siti nel Comune di Spormaggiore, sulla strada che, partendo dalla strada comunale, attraversa i fondi delle convenute (p.f. (OMISSIS), (OMISSIS) e p.ed. (OMISSIS), siti nello stesso Comune), ed, in subordine, per effetto dell’interclusione dei fondi degli attori, che fosse costituita servitu’ coattiva di passo ai sensi dell’articolo 1051 o comunque dell’articolo 1052 c.c..
1.2. Interrotto il giudizio per il decesso di (OMISSIS) e riassunta la causa nei confronti dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il tribunale, con sentenza definitiva del 2010, ha costituito servitu’ di passaggio coattivo a carico delle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) e della p.ed. (OMISSIS) ed in favore delle pp.ff. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) ed ha, invece, rigettato la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio in favore dei rispettivi immobili.
2.1. (OMISSIS), con atto di citazione notificato a (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), ha proposto appello avverso tale sentenza. Gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, ed hanno, a loro volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva rigettato le domanda di usucapione della servitu’.

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2.2. Integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha, in primo luogo, accolto l’appello principale per cui, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande di costituzione della servitu’ coattiva di passaggio sui fondi dell’appellante, ed ha, in secondo luogo, rigettato l’appello incidentale, condannando, infine, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio.
2.3. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,
che, “all’esito degli approfondimenti peritali disposti in questo grado”, i quali non si prestano a censure avendo il consulente tecnico d’ufficio fornito “tutti gli elementi per la valutazione sia della sussistenza della lamentata interclusione, sia della idoneita’ del percorso indicato dagli appellati a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 1051 c.c.”, dovesse essere esclusa la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitu’ coattiva a favore dei fondi degli appellati ed a carico dei fondi dell’appellante.
La corte, in sostanza, ha ritenuto:
a) quanto alla p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), costituita dall’unita’ abitativa sita al secondo piano dell’edificio p.ed. (OMISSIS) e priva di accesso diretto alla via pubblica, che il passaggio meno gravoso per raggiungere la pubblica via non puo’ essere ritenuto quello preteso dagli appellati, e cioe’ il passaggio che dalla p.ed. (OMISSIS), attraversata l’area scoperta pertinenziale p.f. (OMISSIS), perviene al percorso della lunghezza di mq. 29, che insiste sulle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) di proprieta’ dell’appellante, bensi’ quello che consente di raggiungere la via pubblica scendendo le scale che si dipartono dalla porta dell’abitazione fino alla corte p.ed. (OMISSIS) e, quindi, attraversata tale corte (“la cui comproprieta’ e’ riconducibile, fra gli altri, anche agli odierni appellati eredi di (OMISSIS)”), perviene alla pubblica strada: tale percorso, ha aggiunto la corte, e’ idoneo a soddisfare i bisogni del fondo dominante, tenuto conto che l’accesso all’abitazione non puo’ che avvenire, stante la conformazione dei luoghi, per il tramite della scala; d’altra parte, l’accesso con veicoli e’ comunque possibile attraverso la p.ed. (OMISSIS), tenuto conto del fatto che sulla p.f. (OMISSIS), sempre di proprieta’ degli eredi di (OMISSIS), nella parte posta al medesimo livello della p.ed. (OMISSIS), insiste una tettoia garage alla quale puo’ accedersi attraverso la p.ed. (OMISSIS): e la presenza della vettura parcheggiata e l’esistenza stessa del manufatto adibito a garage evidenziano, indirettamente ma sicuramente, che gli eredi (OMISSIS), comproprietari della p.ed. (OMISSIS) e come tali titolari del diritto di accesso dalla via pubblica alla corte (la quale, come emerge dal materiale fotografico allegato alla relazione del consulente tecnico, “appare naturalmente destinata a dare sbocco sulla pubblica via agli edifici che vi si affacciano ed e’ direttamente aperta su di essa”), accedono ad essa anche con la vettura (e cio’ esclude che la “strettoia con arco in pietra”, posta all’imbocco con la strada pubblica, possa costituire un ostacolo all’accesso carraio al cortile) e di fatto hanno la possibilita’ di accedere con la vettura dalla p.ed. (OMISSIS) al garage ubicato sulla p.f. (OMISSIS);
b) quanto alla p.f. (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)), costituita da un terreno adibito a giardino ed orto e privo di accesso diretto alla pubblica via, che tale la particella ha accesso diretto alla p.ed. (OMISSIS) ed e’ collegata alla corte p.ed. (OMISSIS) con una scala, che insiste pressoche’ integralmente su tale particella, e si trova a fianco della baracca garage il cui accesso avviene direttamente dalla corte: tale scala, pur se ha una buona larghezza, e’ in uno stato di completo abbandono ed in parte occupata da materiali di varia natura ma, ha aggiunto la corte, tale circostanza non esclude l’idoneita’ di tale accesso a costituire il piu’ breve collegamento della particella con la p.ed. (OMISSIS) e quindi con la pubblica via ed a costituire un collegamento del tutto adeguato ai bisogni del fondo in questione (“tenuto conto della sua modesta estensione e della destinazione d’uso del fondo, pertinenziale all’abitazione”) posto che la presenza di coppi e materiali vari, facilmente rimuovibili, non costituisce ostacolo permanente all’utilizzo della scala per la sua intera estensione mentre, per cio’ che riguarda le sue cattive condizioni di manutenzione, se si tiene conto del fatto che la scala insiste sulla p.f. (OMISSIS) ed e’ quindi di proprieta’ degli eredi di (OMISSIS), gli stessi non possono far discendere da una situazione di degrado ad essi riferibile la conclusione dell’inidoneita’ dei luoghi al passaggio; ne’, ha aggiunto la corte, il fatto che il tratto iniziale della scala si trovi su proprieta’ di terzi, come gli appellati sostengono, esclude la correttezza della conclusione in merito alla preferibilita’ di detto passaggio, che sfrutta per l’accesso alla pubblica via, tramite la p.ed. (OMISSIS), la scala gia’ esistente su detta particella, rispetto a quello “ben piu’ lungo”, che insiste sulla proprieta’ dell’appellante, “non apparendo affatto necessario per la conveniente coltivazione del piccolo appezzamento, pertinenziale all’abitazione, disporre di un accesso carraio”, specie se si considera che si tratta di un terreno di 410 mq. adibito a prato e in parte ad orto con pendenza del 25%; ne’, infine, rileva il fatto che, in corrispondenza del vertice piu’ alto del terreno, il consulente tecnico d’ufficio abbia rinvenuto la presenza di un cancello metallico che si apre direttamente sulla stradina che insiste di fatto sulla p.ed. (OMISSIS) e sulla p.f. (OMISSIS) di proprieta’ dell’appellante;

 

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c) quanto alla p.f. (OMISSIS), costituita da un terreno avente le medesime caratteristiche della vicina p.f. (OMISSIS), posta a ridosso dell’abitazione p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), ed avente accesso solo dall’abitazione, della quale costituisce un terreno pertinenziale, ed e’, quindi, interciuso, che tale fondo gode di una servitu’ volontaria di passaggio la quale (escluso che il conveniente uso del predetto fondo richieda un accesso carraio e che e’ sufficiente a tal fine l’accesso pedonale, rimanendo estranea all’uso del fondo l’affermata necessita’ di accedere alla particella con mezzi per l’approvvigionamento di legna, che semmai riguarda le esigenze dell’abitazione p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS)), consentendo di pervenire alla p.ed. (OMISSIS), assicura l’accesso piu’ idoneo alla strada pubblica;
d) quanto, infine, alla p.f. (OMISSIS), che si tratta di un piccolo orto di 94 mq. che, a nord, confina con la p.f. (OMISSIS) (di proprieta’ (OMISSIS)) sulla cui parte terminale esiste un piccolo tracciato sterrato (“poco piu’ di un sentiero”) che rappresenta l’unico accesso allo stesso ma, a sud, confina “di fatto” con la p.f. (OMISSIS) di proprieta’ comunale: la corte, dopo aver premesso che ai fini del conveniente uso di tale fondo e’ sufficiente “date le sue caratteristiche” che vi si possa accedere a piedi e con carriole (come di fatto attualmente avviene posto che l’unica apertura attuale e’ costituita da un cancelletto che non consente l’accesso con altri mezzi), ha ritenuto che l’accesso pedonale a tale fondo possa essere realizzato “collegando direttamente il fondo… alla strada pubblica” e “senza interessare la proprieta’ dell’appellante”, aggiungendo che, se si tiene conto delle opere necessarie e del costo indicato dal consulente per la realizzazione del percorso di collegamento con la strada pubblica (“che pur avendo una pendenza del 28% e’ ritenuto dal ctu una valida alternativa al passaggio attualmente in essere, che prevede il transito sui fondi dell’appellante”), non puo’ ritenersi che la creazione diretta dell’accesso al fondo dalla via pubblica comporti un eccessivo dispendio o disagio per il proprietario del fondo, tale da giustificare la pretesa imposizione di pesi a carico di fondi di terzi per l’accesso alla pubblica via.
La corte d’appello, quindi, in riforma della sentenza appellata, ha respinto le domande di costituzione di servitu’ coattiva a carico dei fondi dell’appellante ed in favore dei fondi degli appellati.

 

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2.4. La corte, allora, ha esaminato l’appello incidentale con il quale gli appellati hanno lamentato il rigetto da parte del tribunale della domanda, proposta in via principale, volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto, per usucapione, della servitu’ di passaggio in favore dei rispettivi fondi ed a carico dei fondi di proprieta’ dell’appellante.
Sul punto, dopo aver premesso che: – ai fini dell’acquisto per usucapione della servitu’ e’ necessaria la prova della presenza, per tutto il periodo necessario ad usucapire, di opere visibili e permanenti, non necessariamente insistenti sul fondo servente, che siano obiettivamente destinate all’esercizio della servitu’ e che attestino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente; – nel caso di specie, e’ rilevabile la presenza, sui pretesi fondi serventi, di una stradina che si diparte dalla pubblica via, avente larghezza media di 2 metri circa, delimitata a destra da un muretto di recinzione ed a sinistra da un muro di sostegno in pietra, per la lunghezza complessiva di 29 metri di cui 13 ricadenti sulla p.f. (OMISSIS) e 16 ricadenti sulla p.ed. (OMISSIS); la corte ha ritenuto che la sussistenza di opere che obiettivamente rivelino la finalita’ dello stradello di dare accesso al fondo (o anche al fondo) asseritamente dominante, sussiste solo con riferimento al fondo p.f. (OMISSIS), di proprieta’ degli eredi di (OMISSIS) posto che su tale fondo si apre, sullo stradello sopra descritto, un cancello (“che consente l’accesso alla p.ed.(OMISSIS)”) che costituisce un’opera visibile e permanente (“da oltre vent’anni prima dell’instaurazione del giudizio”) idonea a rendere evidente la destinazione dello stradello anche all’accesso a detta particella.

 

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Il presupposto dell’apparenza, tuttavia, ha aggiunto la corte, dev’essere escluso con riferimento agli altri pretesi fondi dominanti, e cioe’:
a) la p.f. (OMISSIS), che non confina direttamente con i pretesi fondi serventi, sul rilievo che “la presenza di un cancello nella recinzione fra le due particelle, che consente il passaggio dall’una all’altra, non puo’ ritenersi integrare il requisito dell’apparenza della servitu’ di passaggio della cui usucapione si tratta, non consentendo, di per se’, la presenza del cancello di rendere oggettivamente evidente l’asservimento del fondo dell’appellata, ne’ vi sono elementi per ritenere che una tale opera si trovi in loco da oltre vent’anni”;
b) l’appartamento p.m. (OMISSIS) p.ed. (OMISSIS), “non potendosi ritenere soddisfatto il detto requisito con riferimento all’edificio abitativo, al quale si accede tramite una scala che consente solo l’accesso pedonale, la mera presenza di un cancello sulla particella fondiaria (OMISSIS)”;
c) la p.f. (OMISSIS), “posto che non vi e’ alcuna prova che il cancelletto che attualmente si apre sulla p.f. (OMISSIS) e sulla p.f. (OMISSIS) sia stato realizzato e sia presente da oltre vent’anni”.
La corte, quindi, stabilito che (solo) con riferimento al fondo p.f. (OMISSIS) sussiste il requisito dell’apparenza della servitu’, ha proceduto a verificare la concorrenza dell’ulteriore requisito richiesto per l’usucapione, vale a dire l’esercizio di un potere di fatto ultraventennale in capo al proprietario del predetto fondo corrispondente al contenuto di una servitu’ di passaggio sui fondi dell’appellante. Sul punto la corte d’appello, dichiaratamente condividendo le conclusioni cui era pervenuto il tribunale, ha escluso che le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio abbiano positivamente confermato l’esercizio da parte del proprietario del predetto fondo di un potere di fatto, protrattosi per un ventennio, corrispondente ad una servitu’ di passaggio a piedi o con mezzi agricoli per l’accesso al preteso fondo dominante per il tramite del cancello in questione.
La corte, quindi, ha respinto l’appello incidentale.
3. Quanto, infine, alle spese processuali, la corte ha ritenuto che, in base all’esito complessivo del giudizio, l’integrale soccombenza degli appellati imponeva la condanna degli stessi alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della controparte, e che tali dovevano essere liquidate, con riguardo allo scaglione di riferimento della causa, in base ai parametri indicati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
4. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella dichiarata qualita’ di eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 10/6/2016, hanno chiesto, per nove motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
5. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
6. Le parti hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

7.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la
violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo affermato che la porzione materiale 1 della p.ed. (OMISSIS), di proprieta’ degli eredi di (OMISSIS), fosse interclusa trattandosi dell’unita’ abitativa posta al secondo piano di un edificio privo dell’accesso diretto alla pubblica via, ha ritenuto che il passaggio meno gravoso per raggiungere la pubblica via non era quello preteso dagli appellanti (e cioe’ quello che, attraversata la p.f. (OMISSIS), perviene alla stradina di 29 metri che insiste sulle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) di proprieta’ dell’appellante e, per tale via, raggiunge la pubblica strada) ma, al contrario, quello che consente di raggiungere la via pubblica scendendo le scale che dipartono dalla porta dell’abitazione fino alla corte p.ed. (OMISSIS) e che, attraversata la corte, perviene alla strada pubblica.
7.2. Cosi’ facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti,
la corte d’appello ha violato l’articolo 1051 c.c., poiche’ il passaggio dalla stessa individuato: a) non consente di fare un uso conveniente del fondo dominante il quale, trattandosi di un’abitazione, necessita di essere rifornito di legna per il riscaldamento invernale e, comunque, di essere raggiunto per il trasporto di merci, mobilio, ecc. e per l’eventuale trasporto di persone che non potessero salire autonomamente due rampe di scale; d’altra parte, il passaggio attraverso la p.ed. (OMISSIS), prima di raggiungere la pubblica via, presenta una strettoia ad arco che impedisce l’accesso a mezzi quali trattori, ambulanze o vetture di non piccole dimensioni; b) non fornisce dati relativi alle misure dei due potenziali tragitti e non considera la lunghezza ed il disagio delle due rampe di scale; c) non fa riferimento al minor danno arrecato ai fondi serventi nell’uno e nell’altro caso posto che il percorso proposto dagli attori andrebbe ad asservire una stradina gia’ esistente e gia’ destinata esclusivamente al transito dei proprietari dei fondi che si affacciano ad essa, senza arrecare, quindi, alcun danno alla proprieta’ della controparte, laddove, al contrario, il percorso individuato dalla corte graverebbe su un cortile comune a piu’ proprietari; d) non offre giustificazione della violazione del divieto di costituire servitu’ a carico di case e cortili posto che la parte di p.ed. (OMISSIS), che la corte individua come fondo servente, e’ costituita proprio da un cortile comune ai proprietari delle varie porzioni materiali di cui e’ costituita la p.ed. (OMISSIS).

 

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7.3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver accertato l’interclusione del fondo p.f. (OMISSIS) e la sua destinazione ad orto e che lo stesso e’ collegato alla corte p.ed. (OMISSIS) con una scala, ha ritenuto che tale scala, pur trovandosi in uno stato di completo abbandono ed in parte occupata da materiali di varia natura, e’ tuttavia idonea a costituire il piu’ breve collegamento tra la particella e la p.ed. (OMISSIS) e quindi con la pubblica via nonche’ a costituire un collegamento del tutto adeguato ai bisogni del fondo in questione.
7.4. Cosi’ facendo, pero’, hanno osservato i ricorrenti, la
corte ha violato la norma dell’articolo 1051 c.c. poiche’ non tiene in considerazione la finalita’ di ottenere il passaggio per la coltivazione ed il conveniente uso del p.f. (OMISSIS) che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, e’ coltivata ad orto ed a piante da frutto ed e’ utilizzata quale pertinenza dell’abitazione p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) anche quale legnaia ed attrezzeria, per cui solo costituendo la servitu’ come richiesto dagli eredi (OMISSIS) si consente di raggiungere la p.f. (OMISSIS) con mezzi che permettono di utilizzare il fondo convenientemente e, quindi, in modo adeguato alle sue concrete ed attuali caratteristiche.
7.5. D’altra parte, il fondo in questione si trova su due
livelli mentre la scala, in qualsiasi stato manutentivo essa si trovi, non puo’ essere considerata, a fronte della divisione di fatto del fondo in due parti distinte, quale idoneo e adeguato collegamento con la via pubblica. Tale scala, hanno poi aggiunto i ricorrenti, che la corte d’appello ha considerato come un adeguato collegamento per raggiungere la parte alta della p.f. (OMISSIS), nella parte bassa non arriva direttamente al cortile ma, attraverso un dislivello di 60 cm., alla p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), che pero’ e’ di proprieta’ di terzi e che, ove fosse gravata da tale servitu’, per le sue piccole dimensioni, non sarebbe piu’ utilizzabile dal proprietario. Per contro, il percorso proposto dagli attori insisterebbe su una stradina gia’ esistente e gia’ destinata esclusivamente al transito dei proprietari dei fondi che si affacciano ad essa ed collegata con il preteso fondo dominante da un cancello.
7.6. Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando la
violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver accertato che la p.f. (OMISSIS) era interclusa, ha ritenuto che, in considerazione delle esigenze di accesso al fondo che derivano dalla sua destinazione, dall’estensione e dalle caratteristiche dello stesso, il conveniente uso di tale fondo non richiedeva accessi carrai essendo sufficiente l’accesso pedonale attraverso la vicina p.f. (OMISSIS), di cui ha le medesime caratteristiche, e la p.ed. (OMISSIS) fino ad arrivare alla pubblica via.
7.7. La corte, pero’, hanno osservato i ricorrenti, cosi’
facendo, ha omesso di valutare, come invece richiesto dall’articolo 1051 c.c.: – la lunghezza dei tragitti, posto che quello sul quale gli attori avevano richiesto il passaggio e’ piu’ breve di quello individuato dalla corte; – il conveniente uso del fondo dominante, non avendo la corte considerato che la p.f. (OMISSIS) e’ un terreno coltivato ad orto ed alberi da frutto, con la conseguente necessita’ che lo stesso sia raggiunto con mezzi agricoli, onde consentire l’approvvigionamento di legna per il riscaldamento invernale, e vetture; – il minor danno, non avendo considerato che, tra i due passaggi ipotizzati, e cioe’ quello richiesto dagli attori e quello identificato dalla corte d’appello, il primo arreca senza dubbio minor danno ai fondi serventi dal momento che andrebbe ad insistere su una stradina gia’ esistente; – il percorso alternativo individuato dalla corte presuppone l’attraversamento di piu’ rampe di scale facenti parte di case (p.ed. (OMISSIS)) nonche’ di un cortile (comune ai proprietari delle porzioni di cui e’ costituita la p.ed. (OMISSIS)), in violazione dell’articolo 1051 c.c., u.c..

 

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7.8. Con il quarto motivo, i ricorrenti, denunciando la
violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver accertato che la p.f. (OMISSIS), costituito da un piccolo orto di 94 mq., era interclusa, ha ritenuto che l’accesso pedonale a tale fondo poteva essere realizzato collegandolo direttamente alla strada pubblica e senza interessare la proprieta’ dell’appellante e che, se si tiene conto delle opere necessarie e del costo indicato dal consulente per la realizzazione del percorso di collegamento con la strada pubblica, che pur avendo una pendenza del 28% e’ ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio una valida alternativa al passaggio attualmente in essere, che prevede il transito sui fondi dell’appellante, non poteva ritenersi che la creazione diretta dell’accesso al fondo dalla via pubblica comportasse un eccessivo dispendio o disagio per il proprietario del fondo, tale da giustificare la pretesa imposizione di pesi a carico di fondi di terzi per l’accesso alla pubblica via.
7.9. Tale conclusione, pero’, hanno osservato i ricorrenti,
viola la norma pervista dall’articolo 1051 c.c., ed il principio del minimo mezzo ivi espresso, poiche’ la realizzazione del nuovo accesso al fondo in esame (che non ha diretto sbocco sulla pubblica via ma al piu’ confina con una proprieta’ comunale) comporterebbe, rispetto a quello richiesto, una spesa di circa 4.000 Euro, e cioe’ un importo superiore al valore del terreno intercluso, che ha un valore complessivo di 3.760 Euro. D’altra parte, tale nuovo accesso avrebbe una pendenza del 28% circa e limiterebbe l’accesso al fondo solo a piedi o con la carriola laddove l’attuale passaggio attraverso i fondi avrebbe una pendenza inferiore e consente il transito, oltre che a piedi, anche con veicoli civili e mezzi agricoli, quantomeno per portare acqua ad un fondo privo di irrigazione garantendo, in tal modo, il conveniente uso dello stesso.
7.10. Con il quinto motivo, i ricorrenti, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato il fatto, che gli appellati avevano sempre affermato, che la p.f. (OMISSIS) non possiede, in realta’, uno sbocco diretto sulla pubblica via, risultando chiaramente dalla tavola 1 allegata alla relazione del consulente tecnico d’ufficio che il sedime delle strada comunale e’ distante dalla p.f. (OMISSIS) di alcune decine di metri, e che l’unica strada che si diparte dalla strada comunale e’ la stradina insistente sui pretesi fondi serventi p.f. (OMISSIS) e p.ed. (OMISSIS), sussistendo, piuttosto, con la proprieta’ comunale solo un’intersezione geometrica in un punto in cui essa consta in una scarpata
7.11. Con il sesto motivo, i ricorrenti, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, per ovviare all’interclusione della p.ed. (OMISSIS) e delle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ possibile attraversare il fondo p.ed. (OMISSIS) e raggiungere cosi’ la pubblica via, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realta’, come emerge dalle foto allegate alla consulenza tecnica d’ufficio, il passaggio tra le case e’ molto stretto ed, in piu’, vi e’ un arco che rende molto piu’ difficoltoso l’accesso, impedendo a determinati mezzi, come ambulanze, trattori ed auto di una certa dimensione.
7.12. L’analisi attenta ed approfondita delle caratteristiche del tragitto attraverso la p.ed. (OMISSIS) avrebbe, pertanto, certamente escluso il giudizio di idoneita’ di tale passaggio per ovviare all’interclusione della p.m. (OMISSIS) p.ed. (OMISSIS) nonche’ dei fondi pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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7.13. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, per escludere che il tragitto proposto dagli attori per ovviare all’interclusione dei propri fondi fosse condivisibile, ha utilizzato, nella motivazione, argomentazioni assolutamente contraddittorie, perplesse e obiettivamente incomprensibili, cosi’ come, li’ dove ha ritenuto che per la p.f. (OMISSIS) fosse sufficiente un accesso solamente pedonale, ha respinto, con motivazione del tutto carente, per non dire inesistente, la richiesta attorea di accesso carraio senza specificamente esaminare alcun elemento peculiare del preteso fondo dominante.
8.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
8.2. Escluso in via preliminare ogni rilievo alle questioni non trattate dalla sentenza impugnata che implicano un accertamento in fatto (come: – la lunghezza dei percorsi proposti dagli attori rispetto a quelli prospettati dalla corte d’appello; – la natura della proprieta’ comunale con la quale confina la p.f. (OMISSIS) ed il valore effettivo di quest’ultima; – le caratteristiche dei pretesi fondi dominanti al fine di individuarne la conveniente utilizzazione; – la coincidenza del percorso proposto con una stradina gia’ esistente e destinata esclusivamente al transito dei proprietari dei fondi che si affacciano sulla stessa; – l’attraversamento con il percorso individuato dalla corte di fondi riconducibili a quelli previsti dall’articolo 1051 c.c., u.c.) non avendo i ricorrenti specificamente indicato l’atto del giudizio di merito in cui le stesse (ove mai rilevanti) sarebbero state dedotte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018), rileva la Corte che, in effetti, come gia’ piu’ volte chiarito (Cass. n. 8105 del 1997; Cass. n. 10045 del 2008), il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una piu’ conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito di provvedere, con riferimento all’ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralita’ dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall’articolo 1051 c.c., comma 2) della maggiore brevita’ dell’accesso alla via pubblica (avendo pero’ riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensi’ alla sua onerosita’ in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire (nell’interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiche’ l’indennita’ che quest’ultimo e’ tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l’assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenendo presente che, vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprieta’, sia pure imposta da esigenze cui non e’ estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora piu’ accentuato di quanto avviene per le servitu’ volontarie, il principio del “minimo mezzo”, nel senso che l’esercizio della servitu’ deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l’utilita’ e la comodita’ del fondo dominante, e, dall’altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.

 

La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione

 

8.3. Tale valutazione, che integra un tipico accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’ se non per motivazione mancante o apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi se dedotti innanzi al giudice di merito (ma non, se comunque esaminati, delle relative prove: Cass. SU n. 8053 del 2014), dev’essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, pur in tal caso provvedendo, mediante un esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze, ad individuare il tracciato che meglio concili il requisito del percorso piu’ breve con quello del minor danno.
8.4. La sentenza impugnata, li’ dove ha ritenuto (con motivazione nient’affatto apparente o contraddittoria) che, in ragione dei diversi bisogni di ciascuna delle unita’ immobiliari di proprieta’ degli attori, sussistesse un percorso diverso e, per un motivo o per l’altro, meno oneroso per i pretesi fondi serventi, rispetto a quello da loro prospettato, per l’accesso da parte degli stessi alla pubblica via (pur se da svolgersi, almeno in parte, su fondi di proprieta’ di terzi o del Comune), si e’, pertanto, attenuta agli esposti principi e criteri di diritto e resiste, quindi, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti.
Nell’applicazione degli articoli 1051 e 1052 c.c., del resto, il giudice di merito deve avere riguardo, come gia’ chiarito in sede di legittimita’, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso bensi’ alla sua onerosita’ in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che puo’ risultare meno oneroso un percorso piu’ lungo quando esso sia gia’ in gran parte transitabile e richieda solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio (Cass. n. 25352 del 2016).
8.5. Per il resto, la Corte non puo’ che rilevare come le censure svolte dai ricorrenti, riguardando la presunta inidoneita’ dei percorsi alternativi prospettati dalla corte rispetto a quelli da loro invocati, si infrangono sul differente accertamento in fatto operato, sul punto, dalla corte d’appello. Ed e’ noto che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’articolo 360 c.p.c., n. 5, consente, come gia’ osservato, di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cosi’, piu’ di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

 

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Pertanto (una volta escluso, come nella specie, che la motivazione resa dalla corte d’appello sia inesistente o apparente o contraddittoria), l’accertamento dei fatti puo’ essere censurato in cassazione solo per l’omesso esame da parte del giudice di merito di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioe’ il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioe’ dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato del tutto omesso, nonche’ il “dato”, testuale o extratestuale, da cui lo stesso risulti dagli atti del giudizio e il modo in cui sia stato oggetto di discussione tra le parti, nonche’, infine, la sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). L’omesso esame di elementi istruttori non da’ luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

 

La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione

 

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificamente indicato quali sono stati i fatti storici che la corte d’appello, benche’ decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, a norma dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’e’ noto, il compito di questa Corte non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che il percorso prospettato dagli attori fosse, per i fondi serventi, piu’ oneroso rispetto a quelli che la stessa sentenza ha, di volta in volta, rinvenuto in ragione delle esigenze dei fondi dominanti e delle caratteristiche fattuali e giuridiche dei diversi fondi coinvolti.
9. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1061 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella page in cui la corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale proposto dagli stessi sul rilievo che non sussisteva, con riguardo ai fondi p.f. (OMISSIS), (OMISSIS) e p.m. (OMISSIS) p.ed. (OMISSIS), il requisito dell’apparenza, senza, tuttavia, considerare che, a norma dell’articolo 1061 c.c., l’acquisto della servitu’ per usucapione richiede solo la sussistenza di opere visibili e permanenti destinate ad suo esercizio. Nel caso in esame, hanno osservato i ricorrenti, l’esistenza della stradina, delimitata su un lato da un muro e sull’altro lato da una recinzione, e l’apertura sulla stessa dei vari cancelli costituiscono, in effetti, segni inequivoci del passaggio sui vari pretesi fondi serventi, avendo il solo scopo di condurre alle proprieta’ degli attori, e rendono, in tal modo, apparente l’esistenza del passaggio altrui.
10. Il motivo e’ infondato. Come e’ stato gia’ affermato da questa Corte (Cass. n. 6488 del 2011; Cass. n. 25355 del 2017), il requisito dell’apparenza della servitu’, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (articolo 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita’ compiuta in via precaria, bensi’ di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non e’ sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma e’ essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia e’ necessario un quid pluris, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitu’. Nel caso in esame, la corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza, con riguardo tanto alla p.f. (OMISSIS) (“la presenza di un cancello nella recinzione fra le due particelle, che consente il passaggio dall’una all’altra, non puo’ ritenersi integrare il requisito dell’apparenza della servitu’ di passaggio della cui usucapione si tratta, non consentendo, di per se’, la presenza del cancello di rendere oggettivamente evidente l’asservimento del fondo dell’appellata…”) quanto all’appartamento p.m. (OMISSIS) p.ed.(OMISSIS) (“non potendosi ritenere soddisfatto il detto requisito con riferimento all’edificio abitativo, al quale si accede tramite una scala che consente solo l’accesso pedonale, la mera presenza di un cancello sulla particella fondiaria (OMISSIS)”), la sussistenza di tale quid pluris che dimostrasse la specifica destinazione all’esercizio della servitu’ che si pretendeva acquistare per usucapione. L’accertamento operato dalla corte d’appello costituisce, per il resto, un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, e’ riservato al giudice di merito e non e’, come detto, sindacabile in cassazione se non per il caso in cui questi abbia del tutto omesso l’esame di fatti decisivi la cui deduzione nel corso del giudizio i ricorrenti, nel caso in esame, non hanno neppure illustrato con la necessaria specificita’.

 

La valutazione delle prove raccolte ed il ricorso in cassazione

 

11. Con il nono motivo, i ricorrenti, per il caso di rigetto dei precedenti motivi, hanno denunciato la violazione o la falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello li ha condannati al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative ai due gradi di giudizio, senza, tuttavia, considerare che, in base al valore della causa indicato dalla stessa appellante, pari ad Euro 900,000, le somme che la corte avrebbe potuto liquidare, sia in primo grado, che in appello, per compenso, eraten diverse e sensibilmente inferiori rispetto a quelle liquidate in sentenza.
12. Il motivo e’ infondato. Il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, infatti, ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine alla determinazione del thema decidendum (Cass. n. 9195 del 2017; Cass. n. 33457 del 2019, in motiv.).
13. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
15. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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