La valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 febbraio 2023| n. 4002.

La valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità

In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva espresso un giudizio di inidoneità dei genitori basandosi solo sulle problematiche vissute da entrambi sino al 2018, senza considerare i significativi mutamenti successivi relativi alla nascita di altre due figlie, al pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, al reperimento di una casa e di un’attività lavorativa).

Sentenza|9 febbraio 2023| n. 4002. La valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Data udienza 20 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Minore – Stato di adottabilità – Positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori – Giudice – Valutazione – Necessità – Legge 184/1983

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente Relatore

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21753/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SINDACO DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
TUTORE DEL MINORE (OMISSIS) IN PERSONA SINDACO PT, (OMISSIS) NQ DIFENSORE MINORE (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D’APPELLO ROMA, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MINORENNI ROMA;
– intimati –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5579/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere MARIA ACIERNO.

La valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1.La Corte di Appello di Roma, per quel che ancora interessa, ha rigettato con sentenza n. 5579/2021 l’appello proposto dai sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori di (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che ha dichiarato lo stato di adottabilita’ del minore.
A sostegno della decisione, sulla base delle criticita’ evidenziate dalla CTU espletata in secondo grado circa l’eventuale recupero delle competenze genitoriali, la Corte d’appello ha affermato:
la sussistenza di un’incapacita’ strutturale di entrambi i genitori di potersi occupare adeguatamente del figlio, il quale pertanto si trova in una condizione di abbandono morale e materiale. In particolare, con riguardo alla madre, e’ stato rilevato la presenza di fattori di rischio all’assunzione di un ruolo genitoriale responsabile, alla luce di un “disturbo istrionico di personalita’ di particolare severita’” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) che l’ha portata, sin dalla nascita del bambino, ad essere collocata presso la casa-famiglia “Iniziativa Amica” e, in seguito, a rientrare nel Paese d’origine, al fine di sottoporsi ad un percorso di cure;
con riguardo al padre, invece, sono state riscontrate difficolta’ da parte dello stesso, quale richiedente asilo di origine nigeriana, nell’assumere un ruolo genitoriale all’interno di un contesto in cui non si e’ ben inserito culturalmente (si fa leva, tra l’altro, sulla mancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impedito di integrarsi con un ruolo attivo nel Paese di accoglienza; cfr. pag. 15 della sentenza impugnata);
inoltre, e’ stata respinta la domanda subordinata di affidamento etero-familiare del minore, a fronte dell’irrecuperabilita’ delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze evolutive dello stesso; e’ stata affermata, altresi’, l’impossibilita’ da parte del minore, nel frattempo inserito in un altro contesto familiare a scopo adottivo, di mantenere un rapporto con i genitori biologici, data l’assenza di legami di attaccamento ad essi.
2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Sindaco di Roma, quale tutore provvisorio del minore.
3.Con un’ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima Sezione Civile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 20.01.2023, stante la particolare complessita’ delle questioni sollevate e dei diritti coinvolti, nonche’ la necessita’ di un’analisi piu’ puntuale sull’attuale situazione dei ricorrenti, i quali, medio tempore, sono divenuti genitori di altre due bambine, hanno reperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.
4.Il PG, in sede di discussione orale, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi.
5.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, dell’articolo 31 Cost., per aver la Corte d’appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilita’, stante l’assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato di abbandono materiale e morale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di vicende personali (le stesse prese in considerazione anche dalla CTU) riferite esclusivamente al passato e non al presente;
con il secondo motivo hanno lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti in relazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandono;
con il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., della L. n. 184 del 1983, articolo 8, per aver la Corte d’appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilita’ del minore, stante l’assenza del requisito della privazione di assistenza morale e materiale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolate dalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare la sussistenza della pretesa privazione;
con il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 184 del 1983, articolo 8 per non aver la Corte d’appello correttamente rilevato la presenza di una situazione di forza maggiore nella prima fase dell’accertamento delle condizioni del minore, inidonea ad integrare lo stato di abbandono, posto che i ricorrenti si erano resi disponibili ad interventi di sostegno esterno alla genitorialita’;
con il quinto motivo hanno lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello omesso di valutare la sussistenza della forza maggiore quale elemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandono;
con il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2 n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per aver la Corte d’appello errato nell’aver rigettato la domanda richiedente un periodo di affido etero-familiare per il minore, discostandosi cosi’ dalle risultanze della CTU, la quale a contrario aveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitori biologici con il figlio.
6. Il primo motivo e’ fondato nei limiti di cui in motivazione. In primo luogo, si evidenzia che il giudizio di inidoneita’ sulla madre si e’ fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati alla prima gravidanza. Essa era risultata affetta da uno stato depressivo particolarmente severo “che l’ha portata a porre al centro i propri bisogni e a trascurare quelli del bambino” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); sul padre invece, il giudizio di inidoneita’ si e’ fondato quasi totalmente su difficolta’ di integrazione socio-lavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabile ruolo genitoriale “all’interno di un contesto culturale profondamente diverso dal suo background” (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).
Tuttavia, si rileva che gli aspetti su cui il giudice d’appello ha basato il proprio convincimento si riferiscono solo alle problematiche personali pregresse dei ricorrenti (protrattesi fino al 2018), mentre e’ stato allegato da entrambi i ricorrenti che nella fase successiva della loro vita (dal 2018 in poi) una diversa conduzione delle rispettive esistenze. La madre, dopo il percorso di cure nelle Filippine, e’ rientrata in Italia con certificato medico attestante il suo recupero psicofisico, ha reperito due lavori (come colf e baby sitter), ha contratto matrimonio con il sig. (OMISSIS), dal quale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitano la responsabilita’ genitoriale, e vive stabilmente con l’intero nucleo familiare in un appartamento unitamente alla madre che la coadiuva; il padre, dal canto suo, ha dimostrato di essere capace ad integrarsi, avendo reperito un lavoro come addetto alle pulizie presso un’autoconcessionaria e frequentando anche un corso di lingua italiana presso una scuola per stranieri.
Alla luce di questo quadro complessivo, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazione attuale della situazione dalla quale far derivare la valutazione della idoneita’ dei genitori e l’eventuale stato di abbandono. Peraltro la valutazione relativa al padre si fonda in larga parte sull’appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso da quello della famiglia affidataria, e da un giudizio negativo sulla volonta’ d’integrazione, contrastato dalla rappresentazione della situazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vita interpersonale e di stabilizzazione sociale. Cio’ contrasta con il piu’ recente orientamento giurisprudenziale di legittimita’, secondo cui: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilita’, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volonta’ di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori” (Sent. Cass. n. 24445/2015). In tal senso, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso di svolgere in concreto un esame attuale della situazione di abbandono morale e materiale del minore, avendo fondato la sua sussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati (fino al 2018), richiamati tra l’altro anche dalla relazione peritale, oltre che sulla difficile storia personale dei genitori, senza confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamenti successivi ed in particolare, con la circostanza della nascita e il pieno esercizio della responsabilita’ genitoriale sulle due figlie minori, oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa di abitazione in cui poter collocare anche il primogenito. La valutazione da svolgere non puo’ ignorare questi profili e deve essere svolta prendendo in esame la situazione attuale, al fine di rilevarne l’incidenza sulle criticita’ rilevate nonche’ il grado di superamento e di stabilizzazione delle nuove condizioni in correlazione con le condizioni normative dello stato di abbandono del minore.
7. L’accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.
8.In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perche’ si pronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perche’ provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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