La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16676.

La massima estrapolata:

La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova .

Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16676

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7143-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 20/2017 del 3 gennaio 2017. Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con atto di citazione del 21 ottobre 2011 i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio il Condominio di (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni provocati al loro appartamento e al loro locale adibito ad autorimessa a seguito di protratte infiltrazioni a partire dal 1990, limitatamente alla quota di corresponsabilita’ del 37,50% emersa nel giudizio promosso nel 1994 contro il condomino (OMISSIS), proprietario dell’appartamento sovrastante il garage. Gli attori allegarono che il Condominio avesse eseguito degli interventi di consolidamento a seguito dei quali i Vigili del fuoco avevano dichiarato l’inagibilita’ della scala B, ordinando il puntellamento del garage per il pericolo di crollo della volta; riportarono il contenuto degli accertamenti tecnici eseguiti nella causa promossa contro il condomino (OMISSIS) e della relativa sentenza passata in giudicato; invocarono la responsabilita’ del convenuto per i lavori di consolidamento della scala B avvenuti soltanto dopo quattro anni. Il Condominio convenuto sostenne, tra l’altro, l’irrilevanza della documentazione riguardante l’altro giudizio, cui non aveva partecipato. Il Tribunale di Torino respinse le eccezioni di prescrizione, come anche la domanda risarcitoria, ritenendo non provato che le infiltrazioni dipendessero anche dalla perdita di una tubazione condominiale, e assumendo che l’espletata c.t.u. era “de relato”, avendo essa concordato con quella espletata nel precedente giudizio.
I signori (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello, reiterando la domanda risarcitoria e la Corte di Torino rigetto’ il gravame. La sentenza impugnata ha osservato che gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) non avessero provato che le condizioni dell’edificio avessero concorso al verificarsi dei danni al locale autorimessa, ne’ mai avessero lamentato perdite da tubazioni condominiali; ha quindi aggiunto che la sentenza resa nel giudizio contro il condomino (OMISSIS) non valesse come giudicato nei confronti del Condominio, al pari delle CTU ivi eseguite. La Corte di Torino ha rilevato come la consulenza invece eseguita in questo procedimento si fosse basata solo sugli atti del pregresso giudizio e non fornisse prova dello svuotamento delle strutture portanti; ha infine evidenziato che la doglianza sulle prove orali fosse generica.
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Si assume che la sentenza passata in giudicato nel procedimento intrapreso nel 1994 contro il condomino (OMISSIS), pur non facendo stato nei confronti del Condominio, poteva essere utilizzata dalla Corte d’Appello per trarre elementi di giudizio, valendo quale prova documentale circa la situazione giuridica accertata. Si aggiunge che le c.t.u. del precedente giudizio non erano state contestate specificatamente dal Condominio e comunque potessero funzionare quali prove atipiche, ovvero come argomenti di prova per il giudice e ragioni di chiarimento per il c.t.u. nominato nel presente giudizio.
Il secondo motivo di ricorso lamenta l’insufficiente motivazione circa la mancata ammissione delle prove orali di cui all’ordinanza del 18 luglio 2012. La Corte di Appello non avrebbe colto la contraddizione sottesa alla mancata valutazione di documenti utilizzabili e alla decisione di non ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Le dedotte violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere ipotizzata come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
E’ inammissibile la doglianza di “insufficienza della motivazione” contenuta nel secondo motivo, in quanto l’invocato parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimo attributo e’, nella specie, da negare, perche’ e’ da intendere in tal senso decisivo solo un fatto che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia, laddove l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve nella corretta prospettazione di un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove i fatti storici siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, ancorche’ essa non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467). Inoltre, i ricorrenti, lamentando la mancata ammissione di mezzi istruttori, avevano l’onere, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova disattesa dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, controllo da compiersi sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative.
L’inammissibilita’ della censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, nel caso in esame, altresi’ dalla constatazione che la sentenza della Corte d’Appello e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione del Tribunale, sicche’ ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far tempo dall’11 settembre 2012).
D’altra parte, intendendo i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) far valere la corresponsabilita’, per la quota del 37,50%, del Condominio di (OMISSIS), nella causazione dei danni provocati al loro appartamento e al loro locale adibito ad autorimessa a seguito delle infiltrazioni iniziate nel 1990, per fatto concorrente con quello gia’ accertato in separato giudizio a carico del condomino (OMISSIS), occorre considerare che la prospettata situazione di imputabilita’ del fatto dannoso sia al Condominio che all’ (OMISSIS) avrebbe giustificato la responsabilita’ solidale degli stessi e quindi la condanna di entrambi al risarcimento dell’intero danno in favore degli attuali ricorrenti, rilevando solo nei rapporti interni tra i corresponsabili l’accertamento e l’attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa (arg. da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449).
La decisione del giudice nel senso di formare, o meno, il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, e’, in ogni caso, frutto di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’, se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In tal senso, gli atti o la sentenza del diverso giudizio, non utilizzati, dovrebbero rivelare carattere decisivo (il che, nella specie, e con riguardo alla responsabilita’ del Condominio per le infiltrazioni, neppure e’ dato affermare), nel senso che, ove esaminati, essi dovrebbero offrire la prova di circostanze di tale portata da determinare con certezza un diverso esito della causa.
Il ricorso va percio’ rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *