Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 maggio 2016, n. 1947

La tutela storico-artistica protegge non già un’opera dell’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà: la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque parzialmente diverso da quello originario. Non rileva, pertanto, ai fini del decreto di sottoposizione a vincolo (nella specie, anche degli ambienti interni di un immobile), la circostanza che il manufatto abbia subito, nel tempo e in alcune sue parti, alterazioni rispetto alla sua originaria configurazione.

Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI
sentenza 13 maggio 2016, n. 1947

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8865 del 2013, proposto da:

To. Ho. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Le., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…);

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoatropologici dell’Abruzzo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Pescara, non costituito in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZIONE STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 00230/2013, resa tra le parti e concernente: dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene denominato ‘(omissis)’ in Pescara;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Ce., Cl. e Le., nonché l’avvocato dello Stato Ga.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara respingeva il ricorso n. 371 del 2012, proposto dalla To. Ho. s.p.a., in qualità di proprietaria del complesso architettonico denominato ‘(omissis)’ in Pescara, avverso il decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo n. 390 dell’11 maggio 2012, nella parte in cui erano stati sottoposti a vincolo anche gli ambienti interni del menzionato immobile, dichiarato d’interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004.

Il T.a.r. adìto respingeva, in particolare, la censura centrale posta a base del ricorso – con la quale era stata contestata la particolare rilevanza architettonica della parte interna dell’edificio che sarebbe stata fortemente alterata per le varie trasformazioni subite, ragion per la quale il vincolo diretto avrebbe dovuto essere limitato al parco, alle facciate esterne ed eventualmente al solo interno della torretta -, rimarcando la ragionevolezza del mancato scorporo degli spazi interni dell’edificio rispetto all’ambiente esterno, atteso il valore unitario del complesso, sicché l’impugnato provvedimento si sottraeva alle dedotte censure, peraltro impingenti nel merito della valutazione riservata all’Amministrazione preposta alla costituzione e gestione del vincolo.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) «Erroneità della sentenza per difetto e genericità della motivazione. Violazione degli artt. 1 e 3 c.p.a. »;

b) «Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 39 c.p.a.): omessa pronuncia sul requisito della “particolare importanza” storica/artistica/architettonica della parte interna dell’edifico, richiesta dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, ai fini dell’applicazione del vincolo su beni immobili di proprietà privata. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritentuo non configurabile un vincolo parziale. Omessa valutazione della relazione tecnica del Prof. Ca. depositata nel giudizio di primo grado (violazione del principio dispositivo di cui all’art. 64 c.p.a.) ».

L’appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Costituendosi in giudizio, l’appellata Amministrazione statale contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva la reiezione.

4. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. Privo di pregio è il primo motivo d’impugnazione, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione della sentenza, essendo tale ipotetico vizio assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello che comporta l’integrale rivalutazione delle questioni controverse riproposte in tale sede, con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (v. in tal senso, per tutte, Cons. St., Sez. IV, 19 settembte 2012, n. 4974; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4915).

5.2. Destituito di fondamento è, altresì, il secondo motivo d’appello di cui sopra sub 2.b).

Dalla relazione storico-artistica allegata quale parte integrante al decreto dell’11 maggio 2012, con cui il bene denominato ‘(omissis)’ in Pescara – costruito tra il 1886 ed il 1890 su commissione del Barone Er. De. La., figlio di un ufficiale delle guardie svizzere nel Regno di Napoli, e su progetto dell’arch. Lu. Br., allievo di Ca. Bo. e «figura di rilievo internazionale nel panorama culturale dell’epoca» (v. così, testualmente, la relazione storico-artistica) – è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importanteex art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, emerge che il complesso architettonico è stato considerato meritevole di tutela storico-artistica nella sua unitarietà, compresi gli ambienti interni. In particolare, il bene in questione – ripetesi, considerato nella sua unitarietà e inscindibilità – vi risulta qualificato come «un esempio emblematico e particolarmente significativo di realizzazione di casa per villeggiatura con torretta su committenza facoltosa, realizzata in ambito marino, in posizione elevata ed arretrata rispetto alle aree prossime agli arenili» (v. p. 1 della relazione storico-artistica).

La relazione storico-artistica, oltre a trovare conferma, quanto alla descrizione della costruzione esistente, nella documentazione fotografica in atti, dà adeguato conto della meritevolezza storico-architettonica del bene – considerando adeguatamente gli effetti distruttivi risalenti agli eventi della seconda guerra mondiale e la ricostruzione di parte del complesso su progetto dell’ing. At. Gi., professionista molto attivo in Pescara sia primo che dopo il secondo conflitto mondiale, il quale «vanta una produzione che spazia dal razionalismo più misurato ad espressioni eclettiche le più disparate» (così, p. 2 della relazione storico-artistica) – e del suo inquadramento cronologico-territoriale, con un percorso argomentativo intrinsecamente coerente ed aderente ai dati oggettivi specificamente messi in rilievo quali momenti di testimonianza storico-architettonica tipica rapportata all’area di ubicazione.

La relazione tecnica di parte prodotta dall’odierna appellante, laddove propone lo scorporo degli spazi interni, i quali non presenterebbero «elementi di linguaggio architettonico o decorativi riconducibili al progetto del Br.», si muove entro i limiti di opinabilità propri di un giudizio sul pregio storico-architettonico del bene, impingendo nel merito della valutazione espressa dalla Soprintendenza e recepita nell’impugnato provvedimento, senza essere in grado di evidenziare eventuali errori decisivi sui presupposti di fatto o sui criteri tecnico-scientifici applicati, tali da inficiare, sub specie di illogicità ed incongruità, l’impugnato accertamento della sussistenza, con riguardo al complesso in questione, valutato nella sua unitarietà, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004.

Né rileva che il manufatto abbia subito, nel tempo e in alcune sue parti, alterazioni rispetto alla sua originaria configurazione. È, infatti, il caso di osservare che la tutela storico-artistica protegge non già un’opera dell’ingegno dell’autore, ma un’oggettiva testimonianza materiale di civiltà: la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque parzialmente diverso da quello originario.

Si aggiunga che il provvedimento di tutela non implica l’inutilizzabilità del bene, ma la necessità di un uso compatibile con le finalità di conservazione, cui possono accompagnarsi anche benefici di natura economica, quali la concessione di contributi ed agevolazioni fiscali.

5.3. Conclusivamente, per le esposte ragioni l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8865 del 2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna la società appellante a rifondere all’Amministrazione statale costituita in giudizio le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Marco Buricelli – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2016.

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