La truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode e’ strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento

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[…]

2. Di tali superiori, condivisi principi la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione.
2.1 Prive di fondamento sono le denunzie di nullita’ per totale o apparente motivazione in ordine al fumus del reato, come pure quella di violazione del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento. Lungi dal disattendere i principi fissati con la pronunzia rescindente, il Tribunale s’e’ in realta’ ad essi attenuto, traendo dal complesso degli elementi esaminati nel precedente provvedimento le doverose e logiche conseguenze e colmando le evidenziate lacune, sicche’ il provvedimento non e’ affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e idonea a sostenere l’esistenza del fumus delicti anche alla stregua del principio di diritto consegnatogli dalla sentenza di annullamento.
2.2 Il Tribunale, nell’assolvere al compito suo proprio, ha ripercorso le fasi salienti della progressione dinamica della vicenda investigata e ha sottoposto a rinnovata analisi le emergenze delle indagini con riferimento agli aspetti ritenuti di incerta o carente valenza indiziaria, rimarcando la consistenza del quadro accusatorio e degli elementi che lo sostengono.
Innanzitutto, partendo dai dati storici incontrovertibilmente acquisiti, ha evidenziato che:
– il 30 gennaio 2007 si era proceduto alla contestuale stipulazione a) dell’atto di transazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), con il quale la prima si impegnava ad abbandonare il contezioso civile intrapreso contro il vettore, a fronte del pagamento del debito, riconosciuto dalla compagnia aerea, di 1.300.000 Euro da corrispondersi entro il termine perentorio del 15.3.2007; b) del contratto denominato “Web Marketing Services Agreement” tra l’agenzia del Distretto (istituzione della Provincia di Rimini), (OMISSIS), (OMISSIS) e come controparte la societa’ irlandese (OMISSIS)- (OMISSIS) -. Tale contratto di durata quinquennale aveva ad oggetto l’erogazione da parte di (OMISSIS) di future prestazioni promo-pubblicitarie rese via web sul sito (OMISSIS), individuava i corrispettivi dovuti commisurandoli al numero dei voli settimanali operati dal vettore irlandese sullo scalo riminese, prevedendo che valore e composizione del pacchetto dei servizi sarebbero stati successivamente determinati nella forma della side letter al contratto; c) del contratto denominato “Web Marketing Services Agreement” tra (OMISSIS), rappresentata da (OMISSIS), societa’ agente anche per conto della s.p.a. (OMISSIS), come espressamente previsto nell’atto, e la societa’ irlandese (OMISSIS), di durata triennale (2007-2010), avente ad oggetto un pacchetto di servizi di marketing del valore complessivo di Euro 1.300.000 per un totale di 99 giornate di presenza per annunci pubblicitari sulla home page inglese di (OMISSIS);
– nello stesso giorno della stipula di tale ultimo contratto, che contemplava il pagamento in anticipo dell’intero corrispettivo pattuito entro il termine perentorio del 26.2.2007, (OMISSIS) emetteva fattura dell’importo di 1.300.000 Euro nei confronti di (OMISSIS) che, a sua volta, provvedeva alla corresponsione del dovuto con due bonifici dell’importo di Euro 650.000 ciascuno, eseguiti entro il previsto termine essenziale;
– in data 21/3/2007 (OMISSIS) pagava il suo debito nei confronti di (OMISSIS), esattamente corrispondente al valore del contratto di web marketing, con bonifico proveniente dalla (OMISSIS) di (OMISSIS);
– in data 18.6.2007 (OMISSIS) emetteva fattura per l’importo di 650.000 Euro nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) in esecuzione della scrittura privata, apparentemente redatta in pari data, di compartecipazione al piano pubblicitario e tale ultima societa’ pagava il corrispettivo con due bonifici in favore di (OMISSIS) in data 26 e 27 giugno 2007;
– nella scrittura privata si evidenziava che la compartecipazione della (OMISSIS) al contratto di promozione pubblicitaria era stata determinata “anche in virtu’ del consenso favorevole all’investimento espresso dalle giunte degli enti pubblici locali (CCIAA, Comune e Provincia di Rimini) appositamente interpellati nella qualita’ di futuri soci di riferimento della societa’ (…)”, inciso suggestivo di una partecipazione attiva, anche economica, degli enti pubblici indicati all’esborso del contributo conferito dalla (OMISSIS).
2.3 Alla stregua di tali concrete evidenze fattuali il Tribunale ha, quindi, osservato:
– che il ricorso alla doppia stipulazione da parte di (OMISSIS), nella stessa data, di due contratti di web marketing di durata e oggetto parzialmente coincidenti trovava spiegazione con la necessita’ di “formalizzare”, attraverso il secondo che impegnava anche la societa’ (OMISSIS), “le modalita’ di acquisizione della provvista destinata a finanziare il contestuale accordo transattivo intervenuto tra (OMISSIS) e (OMISSIS)”;
– che, in tal senso, deponevano anche le chiare indicazioni rese dallo stesso presidente di (OMISSIS), (OMISSIS) “la strada per erogare tale somma (nde: la provvista da fornire a (OMISSIS) per l’estinzione del credito vantato da (OMISSIS)) avrebbe dovuto passare attraverso una fattura emessa da (OMISSIS) (societa’ di marketing di (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) di Euro 1.300.000”;
– che la natura fittizia del contratto di web marketing, concluso tra (OMISSIS) e la societa’ irlandese (OMISSIS), era stata confermata dalla viva voce dello stesso (OMISSIS) “la fattura serviva semplicemente a dare copertura contabile all’uscita finanziaria che (OMISSIS) avrebbe dovuto sostenere senza ricevere in cambio alcuna prestazione da (OMISSIS)”, mentre reale era il contratto di web marketing stipulato in pari data con la societa’ irlandese da (OMISSIS), agenzia del Distretto e (OMISSIS) “lo stesso giorno dell’emissione della fattura veniva stipulato e sottoscritto da me e dalle altre parti il contratto che mi mostrate, che afferisce a prestazioni future che nulla hanno a che vedere con quelle indicate nella fattura”;
– che con la reale esistenza di tale ultimo contratto trovava spiegazione la documentata apparizione sul sito di (OMISSIS) di inserti pubblicitari riconducibili ai rapporti tra (OMISSIS) e varie societa’ o istituzioni turistiche riminesi (Palacongressi di Rimini, (OMISSIS) della Riviera di Rimini ed altre), richiamata dalle difese per provare la reale esistenza del contratto stipulato da (OMISSIS);
– che i termini dell’intera operazione erano stati ancora una volta chiariti da (OMISSIS) (riscontrato dal deposto di (OMISSIS), consulente di (OMISSIS)), a detta del quale nel corso di una prima riunione, cui avevano partecipato anche (OMISSIS) e (OMISSIS), i quattro soci di riferimento di (OMISSIS) (Provincia, Comune, Camera di Commercio, (OMISSIS) s.p.a.) erano stati messi al corrente delle richieste di (OMISSIS) “che pretendeva delle somme di danaro che avrebbero eliso il credito”; nel corso di una successiva riunione il Presidente della Provincia, (OMISSIS), aveva comunicato che sarebbe stata corrisposta a (OMISSIS) la provvista per estinguere formalmente il debito nei confronti di (OMISSIS); il trasferimento della somma sarebbe stato realizzato attraverso la stipulazione del contratto di marketing tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’importo sarebbe stato coperto “per 650.000 Euro tramite la societa’ (OMISSIS)” per la restante meta’ “tramite accensione di un mutuo chirografario da parte di (OMISSIS) garantito per la quota capitale dalla Provincia di Rimini e per la quota di interessi dalla Fondazione (OMISSIS)”; (OMISSIS) non avrebbe subito alcuna conseguenza economica dall’intera operazione, mentre la (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)) aveva assunto l’onere finanziario a fronte di un incremento della quota di partecipazione in (OMISSIS);
– che, dunque, anche la scrittura privata (OMISSIS)- (OMISSIS), di compartecipazione al piano pubblicitario, altro non era che ” una pezza di appoggio” per l’intervento della seconda societa’ nella conclusione dell’operazione (OMISSIS)- (OMISSIS). La natura simulatoria di tale atto era ulteriormente avvalorata dalle modalita’ di rinvenimento del documento, non risultato in possesso di (OMISSIS), ma consegnato in copia dal consulente della societa’ (OMISSIS); e, inoltre, la data riportata sull’atto (18.6.2007), coincidente con la data della fattura dell’importo di 650.000 Euro emessa da (OMISSIS) nei confronti della ridetta societa’, non poteva che ritenersi meramente apparente, dal momento che la copia esibita presentava la data di trasmissione 18.4.2007 dal fax di (OMISSIS) s.p.a., circostanza quest’ultima, peraltro, ancora una volta indicativa del diretto interesse della stessa societa’ all’operazione.
2.4 Valorizzando tale concatenata serie di dati, attraverso la quale ha ricostruito il paradigma indiziario, il Tribunale ha ritenuto positivamente espletata la verifica della compatibilita’ tra la fattispecie legale tipizzata ascritta agli indagati e la fattispecie concreta emergente dalle indagini, osservando che:
– l’ingiustizia del profitto era evidente sotto plurimi profili, segnatamente: nel vantaggio tratto in via diretta da (OMISSIS) e in via mediata da (OMISSIS), la prima rimanendo soddisfatta del credito vantato nei confronti del vettore, il secondo ricevendo la provvista per l’estinzione formale del suo debito; nello scopo primario della dazione, qualificabile quale indebito finanziamento mascherato da contributo di co-marketing; nel fraudolento e simulatorio meccanismo adottato, ex se indicativo dell’illiceita’ delle prestazioni economiche erogate; nella finalita’ di fornire alla societa’ (OMISSIS), in sofferenza a seguito del contenzioso con (OMISSIS), risorse economiche al di fuori degli ordinari sistemi di finanziamento societario;
– del pari evidente era la deminutio patrimonii subita dalla Provincia di Rimini attraverso l’accollo ed il pagamento delle rate di mutuo contratto da (OMISSIS) e quella derivante dal contributo fornito da (OMISSIS) s.p.a., avuto riguardo all’imminente ingresso nella compagine sociale, con conseguente assunzione degli oneri derivanti dal finanziamento dell’operazione, degli enti pubblici interessati che, all’esito dell’emissione di una serie di atti di indirizzo, avevano espresso il proprio preventivo consenso alla compartecipazione della societa’ al (simulato) piano di marketing in sinergia di intervento con (OMISSIS);
– lineare era poi lo schema ingannatorio attraverso il quale gli indagati, agendo in accordo tra loro, avevano nelle rispettive vesti istituzionali ed imprenditoriali, ottenuto gli atti deliberativi che consentivano la destinazione di somme ad attivita’ apparentemente istituzionali, ma finalizzate al dissimulato aiuto economico-finanziario alla societa’ (OMISSIS) e alla soluzione della vertenza con il vettore estero. L’artificiosa costruzione contrattuale sopra descritta era stata, difatti, preceduta dalla deliberazione n. 14 del 19 ottobre 2006 con cui il CdA dell’agenzia del Distretto approvava il Piano-programma 2007-2009, il bilancio di previsione annuale 2007 e il bilancio pluriennale. Nel Programma, redatto dal direttore dell’agenzia distrettuale di marketing (OMISSIS), contestualmente presidente del cda di (OMISSIS), programma relazionato al consiglio dal presidente (OMISSIS), era previsto “il supporto della promo-commercializzazione degli operatori turistici privati (…)” anche “attraverso il sostegno progettuale e finanziario delle loro attivita’ e iniziative”; nel bilancio economico di previsione annuale esercizio 2007 venivano preventivati costi, alla voce “Promozione e marketing con le categorie economiche “, per un ammontare di Euro 150.000; la deliberazione di cui sopra veniva approvata in data 31.10.2006 dal Consiglio Provinciale, con parere di regolarita’ tecnica espresso dallo stesso (OMISSIS), nella sua qualita’ di dirigente del Servizio Turismo della Provincia, che aveva peraltro provveduto alla redazione del piano oggetto di approvazione e con il quale, attraverso l’impegno pluriennale in esso contenuto, era stata resa possibile l’erogazione del contributo in favore di (OMISSIS), attraverso la copertura delle rate di mutuo che la societa’ avrebbe acceso per la stipulazione del simulato contratto di web marketing con (OMISSIS). Due giorni dopo tale ultima deliberazione, il 2 novembre 2006, era stata annunciata la conclusione dell’accordo per il ripristino dei rapporti con il vettore (OMISSIS), sintomo evidente del sottostante collegamento strumentale tra la delibera e la composizione della vertenza. Con lettera in data 28.12.2006 a firma di (OMISSIS), presidente della Provincia, e (OMISSIS), assessore al Turismo e presidente dell’agenzia di marketing distrettuale, la predetta agenzia si impegnava nei confronti della (OMISSIS) a coprire il finanziamento richiesto da (OMISSIS), accreditato il 26.2.2007 (dichiarazioni (OMISSIS) p. 15 del provvedimento);
– l’aver taciuto agli organi deliberativi della Provincia e dell’agenzia distrettuale la reale destinazione delle somme erogate quale contributo alle attivita’ di “promozione turistica” (il Tribunale ha richiamato espressamente anche la Delib. di indirizzo della Giunta Provinciale del 27.2.2007, nella quale -come rammentato dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – risultava chiarita la finalita’ dell’erogazione con riferimento al piano di marketing intrapreso da (OMISSIS) e (OMISSIS) attraverso la stipula del contratto di web marketing con (OMISSIS)), ponendo in essere contestualmente un’artificiosa costruzione contrattuale e contabile accreditante tale lecita destinazione e dissimulante il finanziamento dell’operazione (OMISSIS)- (OMISSIS), costituiva artifizio idoneo a trarre in inganno l’organo collegiale e a determinarne in maniera distorta la formazione e la manifestazione della volonta’.
3. Ebbene, dalle circostanze illustrate discende la completezza argomentativa della motivazione con cui il Tribunale distrettuale, attenendosi strettamente alle risultanze processuali, ha reputato i dati conoscitivi disponibili suffraganti le condotte simulatorie ed antigiuridiche prefigurate dalla pubblica accusa e la loro riconducibilita’ alla ipotizzata fattispecie criminosa; sicche’ il tessuto motivazionale della decisione non presenta le carenze e le evidenti illogicita’ del ragionamento che sono state prospettate nei ricorsi, con i quali, per come balza in rilievo dalla stessa trama argomentativa dei singoli atti impugnatori, erroneamente si suppone che la sede del riesame (e l’odierna sede di legittimita’) integri lo spazio processuale nel cui ambito deve sottoporsi a verifica l’effettiva ontologica consistenza del reato, demandata alla piena cognizione del giudice del merito, e non gia’ il fumus dello stesso, ossia la plausibile corrispondenza all’ipotesi configurata dei fatti storicamente emersi e allo stato accertati, tenuto conto della fase processuale e della immanente fluidita’ dell’accusa.
Non puo’, difatti, certamente definirsi insussistente, allo stato degli atti, l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coinvolgenti gli indagati, una volta che sia rimasto accertato, secondo la ricostruzione, logica e del tutto plausibile, operata nel provvedimento impugnato:
– che l’erogazione del finanziamento a favore di (OMISSIS) era stata disposta e deliberata nell’ambito delle istituzionali attivita’ di supporto finanziario alle iniziative degli operatori turistici privati;
– che a tale fine (conseguimento del contributo), ma non solo, era stato stipulato il simulato contratto di web-marketing tra (OMISSIS) (formale beneficiaria della pubblica erogazione) e (OMISSIS);
– che tale contratto (in disparte la singolare e decisiva coincidenza tra il pagamento anticipato del pattuito corrispettivo e il pagamento dello stesso importo da parte del vettore (OMISSIS) in esecuzione dell’accordo transattivo stipulato in pari data) era stato indicato come simulato dallo stesso indagato (OMISSIS) (interrogatorio dell’11.2.2014) siccome funzionale alla giustificazione contabile dell’uscita finanziaria di (OMISSIS) e alla fornitura della provvista a (OMISSIS);
– che la complessa artificiosa operazione era stata deliberata in riunioni riservate tra i soggetti raggiunti dalla preliminare incolpazione (e sul punto soccorrono ancora una volta le inequivocabili indicazioni dell’indagato (OMISSIS)), mentre gli organismi competenti avevano approvato, come reso manifesto dalle relative deliberazioni, l’erogazione di importi destinati alla attivita’ di promozione turistica, supportando finanziariamente un’iniziativa inesistente; dovendosi solo aggiungere, come correttamente rimarcato dal Tribunale, che il silenzio maliziosamente serbato sulla reale destinazione dell’erogazione, in uno alla fraudolenta predisposizione e utilizzazione di documentazione (il fittizio contratto pubblicitario) diretta a giustificarla, integra artificio idoneo all’induzione in errore, e tanto basta, allo stato, per affermare l’alterita’ tra decptor e deceptus.
3.1 D’altro canto, nemmeno i ricorrenti affermano che all’interno degli individuati organismi collegiali fosse nota e accettata l’operazione di finanziamento (OMISSIS)- (OMISSIS), dolendosi, viceversa, dell’omessa valutazione della produzione documentale difensiva, da cui emergeva che gli stanziamenti erano coerenti con le previsioni del programma triennale approvato dall’agenzia distrettuale e dal consiglio provinciale, che nei successivi atti deliberativi erano stati correttamente indicati ammontare e destinazione delle somme erogate, dirette a coprire le rate di mutuo acceso da (OMISSIS), che nelle delibere delle giunte comunale e provinciale (ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS)) si dava atto “dell’intervento sinergico di (OMISSIS) e di (OMISSIS)”, volto all’avvio di un piano territoriale di marketing di durata pluriennale attraverso il posizionamento di annunci pubblicitari sulla home page del sito (OMISSIS). Il che e’ proprio quanto afferma il provvedimento che, per l’appunto, ha ripetutamente precisato come oggetto degli atti dispositivi fosse l’erogazione di finanziamenti a supporto della (simulata) iniziativa di promozione turistica avviata dall’operatore (OMISSIS). Mentre le censure, con le quali si lamenta l’acquisizione parziale degli atti deliberativi siccome mancanti delle registrazioni degli interventi e dei dibattiti che li avevano preceduti, asseritamente utili ai fini della verifica degli argomenti “eventualmente spesi” dagli indagati nella fase esplicativa e propositiva degli stanziamenti, si risolvono in generiche doglianze sulla plausibilita’ o completezza degli argomenti addotti, ma non considerano, pretermettendoli (e incorrendo cosi’ anche nel difetto di specificita’), elementi obiettivi sicuramente significativi e correttamente sottolineati (e tra questi certamente la ricostruzione della vicenda fornita da uno dei principali attori della stessa); essendo appena il caso di aggiungere che, ove i ricorrenti fossero in possesso di elementi non versati in atti e non valutati, in tesi capaci di superare le ragioni del rigetto delle prospettazioni difensive, ben potrebbero porli a base di una successiva richiesta, che’ in materia incidentale in genere, e cautelare in specie, all’esito del procedimento di impugnazione, o per effetto della mancata impugnazione, si forma una preclusione processuale che copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte ed e’ limitata allo stato degli atti.
4. Parimenti infondate, oltre che generiche, appaiono le ulteriori doglianze.
4.1 Correttamente il sequestro e’ stato disposto sino alla concorrenza dell’importo di 650.000 Euro, ossia a somma esattamente corrispondente alla pubblica erogazione e all’entita’ del profitto diretto della truffa.
4.2 Priva di pregio e’ la censura con la quale i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono della mancata individuazione di un beneficio economico personale conseguente alla condotta incriminata, trascurando di considerare che il profitto ingiusto non deve essere necessariamente conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, in quanto la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo, consapevole, a trarre il beneficio illecito (Sez. 2 n. 13501 del 17/10/2000, Meoli, Rv. 217626) e che nell’ipotesi di illecito commesso da una pluralita’ di soggetti trova applicazione il principio che informa la disciplina del concorso delle persone nel reato implicando l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, con la conseguenza che il sequestro per equivalente puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l’intera entita’ del profitto, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito.
4.3 Infondata e’ la censura di illegittimita’ del sequestro per equivalente esteso per l’intero importo a carico di ciascun indagato.
Il ricorrente (OMISSIS), trascrivendo un passaggio della motivazione del provvedimento di cautela reale, sostiene che il G.i.p. avrebbe disposto il sequestro dei beni di ciascun indagato per l’intero importo del ritenuto profitto, con conseguente sostanziale imposizione del vincolo di indisponibilita’ per l’ammontare complessivo di Euro 6.741.000. Tuttavia, tale affermazione non solo si fonda su un palese fraintendimento del richiamato provvedimento che, per come emerge dalla stessa intestazione dell’ordinanza impugnata, ha disposto il sequestro sui beni complessivamente riconducibili agli indagati sino alla concorrenza della somma complessiva corrispondente al profitto del reato, ma pure non offre alcun elemento specifico e concreto in ordine all’addotta moltiplicazione del profitto sequestrato. Di contro, il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato il principio, consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’, secondo cui, in materia di sequestro funzionale alla confisca del profitto o del prezzo, in caso di concorso di piu’ soggetti nel reato, e’ da ritenere legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna persona cui il reato sia addebitabile fino a coprire l’intero importo del profitto (o del prezzo); esso puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma l’espropriazione non puo’ eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. un. n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239926; Sez. 6 n. 18536 del 6/3/2009, Passantino, Rv. 243190; Sez. 6 n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338). Tanto premesso, il Tribunale ha dato atto che alcuni ricorrenti avevano lamentato la sproporzione dei beni sottoposti a sequestro in forza del vincolo di solidarieta’, ma ha contestualmente precisato, espressamente esclusa l’evidente violazione del principio di proporzionalita’, di non disporre di elementi di valutazione tali da effettuare un calcolo ai fini della esatta commisurazione del valore dei beni sequestrati. Circostanza, quest’ultima, che neppure risulta oggetto di specifica confutazione nel ricorso, nel quale non si afferma che l’operazione poteva e doveva essere condotta dal Tribunale alla stregua dei dati forniti dal P.M. o essendo la sproporzione facilmente riscontrabile sulla base dei documenti addotti dalle parti ovvero attraverso il semplice esame del provvedimento esecutivo.
4.4 Infondata e’ anche l’altra doglianza comune ai ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che concerne la dedotta estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione. In particolare, i ricorrenti sostengono che il reato si sarebbe consumato nel febbraio o nel marzo 2007, attraverso la percezione dell’ingiusto profitto nella sua interezza (1.300.000 Euro) da parte dei reali beneficiari del vantaggio delle condotte truffaldine, (OMISSIS) e (OMISSIS); in ogni caso anche a voler fare riferimento alle rate di erogazione del contributo pubblico, il termine prescrizionale doveva essere computato dalla data di ogni singolo illecito, con conseguente non perseguibilita’ delle condotte sottese alle erogazioni percepite nell’anno 2008.
La tesi non puo’ essere condivisa. Questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare che “la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode e’ strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento, mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima e’ necessario il compimento di ulteriori attivita’ fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 dell’11/6/2014, P.C. in proc. Corba e altro, Rv. 260496; Sez. 2, n. 53667 del 2/12/2016, Pardo, Rv. 269381). Nel caso in esame, non puo’ essere trascurato che, secondo la ricostruzione operata dai giudici del riesame, l’operazione, che aveva portato al finanziamento dell’attivita’ di promozione turistica, era nata in un contesto unitario, con l’impegno pluriennale contenuto nel piano programma dell’ agenzia del Distretto, approvato dal Consiglio provinciale, che aveva reso possibile l’erogazione del contributo a (OMISSIS) per l’attivita’ di web marketing, attraverso il pagamento delle rate del mutuo acceso dalla societa’ per far fronte alla propria quota di partecipazione al simulato contratto stipulato con (OMISSIS). Il fatto che detto finanziamento dovesse essere erogato in piu’ tranches, con la copertura della rata del mutuo, non fa perdere alla vicenda quel carattere di unitarieta’ che trova il proprio fondamento nel progetto iniziale. In altri termini l’erogazione del contributo annuale – con il pagamento della corrispondente rata di mutuo – appare costituire, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, il profilo esecutivo della medesima operazione che era – ed e’ rimasta – sempre quella iniziale, cosi’ che la vicenda nel suo complesso deve ritenersi unitaria e non puo’ essere smembrata come se ci si trovasse di fronte ad autonome operazioni illecite, perfezionatesi in occasione di ogni singola erogazione.
Risulta allora corretta la soluzione offerta dalla decisione che ha ritenuto configurabile nel caso in disamina non una pluralita’ di episodi criminosi, ma un reato “a consumazione prolungata”, perfezionatosi con l’erogazione dell’ultima rata del contributo avvenuta in data 22.2.2012.
5. Per il resto le notazioni critiche impingono direttamente il merito fattuale della contestazione elevata e quelle dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella parte in cui si dolgono dell’omessa analisi in ordine al ruolo svolto e al contributo prestato, si infrangono contro la ricostruzione della vicenda offerta dalla decisione impugnata che, al contrario, ha chiarito il coinvolgimento degli indagati nella ideazione e realizzazione del meccanismo fraudolento volto alla soluzione della transazione (OMISSIS)- (OMISSIS) e nell’operazione che aveva usufruito dei fondi pubblici oggetto di imputazione (p. 14 e s. del provvedimento impugnato).
Ma se la ricostruzione, affatto plausibile, e’ quella secondo la quale gli indagati tutti avrebbero agito scientemente e in pieno accordo (come reso palese anche dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di (OMISSIS) nuovamente richiamate) per la soluzione del contenzioso tra la societa’ (OMISSIS) e il vettore (OMISSIS), realizzando una complessa attivita’ mistificatoria e simulatoria approdata nella stipulazione del fittizio contratto (OMISSIS)- (OMISSIS) che aveva reso possibile l’erogazione del contributo pubblico, appare evidente la sommarieta’ descrittiva e meramente apparente del contributo apportato dall’indagato (OMISSIS), ancorato all’espletamento dell’incarico elettivo di Presidente della Provincia di Rimini dal 2009 in poi. E’ nel giusto il ricorrente a dolersi della radicale carenza di motivazione in ordine al contegno attribuito ad esso indagato nell’ipotesi di reato che si assume ideato e realizzato mediante accordi contrattuali e politici risalenti agli anni 2006 e 2007 e produttivi di vincolanti effetti obbligatori nelle annualita’ successive. Tanto piu’ che lo stesso Tribunale distrettuale, a p. 14, ha chiarito che gli atti amministrativi assunti su indicazione, elaborazione e proposta degli organi di vertice che avevano reso possibile l’erogazione del contributo a (OMISSIS) (approvazione dell’impegno pluriennale contenuto nel programma dell’agenzia distrettuale; emanazione della Delib. di indirizzo della Giunta provinciale di Rimini del 27.2.2007), avevano costituito il presupposto per consentire negli anni successivi la mera esecuzione dei pagamenti destinati nello specifico a coprire le rate del mutuo acceso da (OMISSIS).
S’impone, pertanto, l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Rimini perche’ provveda a chiarire e colmare l’evidenziata lacuna attraverso l’indicazione di visibili tracce (fumus) della partecipazione del ricorrente al reato per il quale e’ stato disposto il vincolo d’indisponibilita’ sui beni dell’indagato in funzione della loro successiva confisca obbligatoria.
Alla luce delle superiori considerazioni, che esimono questa Corte dalla analitica confutazione di ogni ulteriore contraria deduzione, tutti gli altri ricorsi vanno respinti e i proponenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

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