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4.3.1 Con un secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla omessa analisi in ordine al contributo causale e omessa motivazione sul punto. Il Tribunale aveva ritenuto di immediata evidenza il contributo causale fornito dal (OMISSIS), ancorandolo alla qualita’ di presidente del CdA di (OMISSIS) s.r.l., partecipata da (OMISSIS), senza specificarne il ruolo o le condotte tenute nella vicenda in esame.
4.4 (OMISSIS) contesta, inoltre e sempre con il primo motivo, l’operata individuazione del deceptus nel Consiglio provinciale chiamato a deliberare sul conto consuntivo e sul rendiconto di gestione, rappresentando che tale organo era informato e consapevole del versamento diretto a coprire il finanziamento erogato dalla banca (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS). Ed invero, sia nella delibera della giunta provinciale n. 27 del 27 febbraio 2007 che nella delibera della giunta comunale n. 59 del 6 marzo 2007 si dava atto “dell’intervento sinergico di (OMISSIS) e di (OMISSIS)”, volto all’avvio di un piano territoriale di marketing di durata pluriennale, attraverso il posizionamento di annunci pubblicitari sulla home page del sito ” (OMISSIS)”, con indicazione del costo dell’operazione in 1.300.000 Euro; altrettanto era a dirsi per il CdA dell’Agenzia di marketing del Distretto, posto che nei provvedimenti di destinazione della quota capitale di 130.000 Euro e dell’importo di 33.000 Euro (corrispondente alla quota di interessi erogata dalla fondazione (OMISSIS)) si precisava che i versamenti erano eseguiti su incarico della Provincia e in esecuzione della relativa comunicazione del 19.2.2007, con cui si confermava che capitali ed interessi sarebbero stati versati a Banca (OMISSIS) per il finanziamento erogato in favore di (OMISSIS). Contesta, inoltre, la ritenuta fittizieta’ del contratto di marketing stipulato da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS); nega di aver svolto un ruolo attivo nell’ideazione del presunto meccanismo truffaldino di finanziamento pubblico, non avendo compiti deliberativi nelle societa’ interessate, ne’ poteri di erogazione e distribuzione di finanziamenti; rammenta che nel sequestro per equivalente e’ imprescindibile la presenza di un sicuro collegamento tra il reato e il soggetto che subisce il sequestro dei beni nella propria disponibilita’.
4.4.1 Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per mancata individuazione dell’utilita’ economica illecitamente conseguita e comunque assenza di derivazione causale. L’indagato non aveva svolto nessun ruolo attivo nella vicenda; peraltro, non era stata individuata alcuna utilita’ economica tratta dal medesimo, ipoteticamente costituente il profitto del reato e, in quanto tale, suscettibile di confisca per equivalente.
4.5 (OMISSIS) reitera i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza rescindente con l’accoglimento della principale censura.
Denunzia:
4.5.1 violazione dell’articolo 640 bis c.p. sotto il profilo dell’oggetto dell’ipotizzata frode. Assume il ricorrente che l’erogazione pubblica (il complessivo importo di Euro 650.0000 elargito dalla Provincia di Rimini per il tramite dell’agenzia del Distretto) era stato ritenuto quale un vero e proprio “aiuto di Stato”, mascherato da contributo di co-marketing, ma vietato dalle norme Europee; tale configurazione escludeva, pero’, che l’oggetto del finanziamento integrasse l’ipotesi tipica della pubblica erogazione, la quale riguarda invece contributi o sovvenzioni, aventi determinate caratteristiche (a fondo perduto, a tasso agevolato et similia), erogate per effetto della condotta truffaldina; la condotta ipotizzata avrebbe potuto, al piu’, configurare la ipotesi della truffa contrattuale, aggravata ai sensi dell’articolo 640 c.p. comma 2;
4.5.2 violazione di legge per mancata individuazione dell’utilita’ economica illecitamente conseguita e comunque assenza di derivazione causale. Il Tribunale non aveva individuato alcuna utilita’ conseguita dal ricorrente ne’ un profitto di diretta derivazione dalla condotta del medesimo;
4.5.3 violazione di legge per essere stato il sequestro per equivalente esteso per l’intero importo a carico di ciascun indagato.
4.6 (OMISSIS) deduce, inoltre:
– violazione di norme processuali. La Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, pronunziandosi sulla specifica condotta ascritta all’indagato aveva testualmente affermato “sembra di comprendere che sia stata la Provincia a sollecitare alla societa’ (OMISSIS) l’adesione al contratto di marketing, ma proprio la Provincia (…) sarebbe l’ente truffato. Certamente poi non puo’ essere ravvisata, allo stato, la responsabilita’ del presidente della (OMISSIS) per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che quello oggetto di contestazione era reale e sembra aver avuto esecuzione”. Alla stregua del limpido dictum della pronunzia rescindente doveva ritenersi definitivamente esclusa e sottratta al giudizio di rinvio la questione relativa alla pretesa fittizieta’ del contratto di web marketing concluso dalla Societa’ (OMISSIS) e, con essa, la connessa responsabilita’ di (OMISSIS). La rivalutazione di tale punto fermo e definitivamente acquisito si traduceva, pertanto, in manifesta violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3;
– violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato ipotizzato sotto il profilo oggettivo. Con il secondo motivo del riesame era stata ribadita, in punto di fatto, la natura reale e non simulata della scrittura privata, stipulata in data 18.6.2007, con la quale la societa’ (OMISSIS) accettava di compartecipare al 50% al piano di marketing precedentemente sottoscritto tra (OMISSIS) e (OMISSIS); detto accordo prevedeva l’utilizzo di 50 dei 99 giorni previsti dal contratto per postare sulla home page di (OMISSIS) il proprio link pubblicitario; in pari data (OMISSIS) emetteva fattura per l’importo di Euro 650.000, importo corrisposto dalla (OMISSIS) con risorse finanziarie proprie e interamente private, poiche’ alla data dei bonifici la societa’ non era partecipata da Enti pubblici, ma aveva come unico socio (OMISSIS) s.p.a.; le prestazioni acquistate erano state realmente utilizzate nei tre anni successivi come risultava dalla corrispondenza mail tra (OMISSIS) e (OMISSIS), all’epoca dei fatti societa’ soggetta a direzione e coordinamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. che ne deteneva il 72,08% del capitale; l’estraneita’ della societa’ (OMISSIS) al contratto-madre stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era, altresi’, dimostrata dalla circostanza che la seconda aveva corrisposto in anticipo l’intero prezzo pattuito di 1.3000.000 Euro con due bonifici del 26.2.2007, mentre il pagamento dell’acquisita compartecipazione era stato eseguito dopo la stipula della scrittura privata, con bonifici del 25 e 26 giugno 2007. L’insieme di tali dati fattuali era stato del tutto pretermesso, ancorche’ all’evidenza deponente per l’inconsistenza dell’ipotesi di accusa, non avendo (OMISSIS) partecipato alle fasi iniziali dell’operazione, in tesi, diretta a provocare l’indebita erogazione della contribuzione.
In punto di diritto era stato evidenziato, poi, come l’ipotizzata condotta decettiva cadeva a fronte delle sollecitazioni ricevute direttamente dal “presunto truffato” dappoiche’ era stata la Provincia di Rimini, con lettera del 30.1.2007, a sollecitare la Societa’ (OMISSIS) al sostegno degli interventi di (OMISSIS) nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale a supporto delle attivita’ aeroportuali. Inappropriate, elusive e illogiche le risposte fornite dal Tribunale del riesame ai sintetizzati rilievi critici fondati sulla produzione di ampia documentazione sostanzialmente ignorata;
– violazione di legge e motivazione meramente apparente con riferimento all’apporto soggettivo fornito dall’indagato. (OMISSIS) e la societa’ dal medesimo rappresentata non avevano svolto alcun ruolo nella parte della presunta truffa realizzata attraverso il canale rappresentato dall’Agenzia del Distretto; anche l’indagato (OMISSIS), nel corso del suo interrogatorio, non aveva mai riferito di aver incontrato personalmente (OMISSIS) o di aver concordato alcunche’ con lo stesso; nemmeno il provvedimento impugnato conteneva un solo riferimento concreto a condotte specificamente attribuibili all’indagato, specificazione vieppiu’ necessaria avuto riguardo al fatto che la partecipazione della societa’ (OMISSIS) al piano di marketing “non era stata frutto di un’oscura trama di (OMISSIS), ma di una formale delibera societaria assunta alla luce del sole dall’unanimita’ del consiglio di amministrazione della s.p.a.”;
– omessa risposta alla subordinata richiesta di ridurre il sequestro del 33,9%, pari alla quota di partecipazione della Provincia di Rimini nella societa’ (OMISSIS) s.p.a., finale beneficiaria dell’erogazione;
– violazione dell’articolo 157 c.p.. Il reato di truffa non si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene adottato il provvedimento concessorio del finanziamento e/o si realizza la deminutio patrimonii per l’ente pubblico, ma nel tempo e nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l’ingiusto profitto. Sicche’, nel caso di specie, dovendosi ritenere (OMISSIS) e (OMISSIS) “soggetti attivi”, siccome “beneficiari” della condotta truffaldina, risultava maturata la prescrizione ordinaria del reato decorrente dalla data ((OMISSIS)) di acquisizione dell’illecito profitto. In ogni caso, anche a voler far riferimento alle date di erogazione del contributo pubblico, il termine prescrizionale andava computato dalla data di ogni singolo pagamento, con conseguente non perseguibilita’ delle condotte relative ai versamenti eseguiti in data (OMISSIS) e con corrispondente riduzione dell’importo vincolato.
4.7 (OMISSIS), in aggiunta alla comune doglianza relativa all’omessa individuazione del deceptus, denunzia:
– motivazione apparente, illogica e contraddittoria nella parte in cui la decisione impugnata aveva ritenuto simulato il contratto di marketing stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e, da quest’ultima, ceduto al 50% alla societa’ (OMISSIS). Si sostiene, richiamando ampi stralci dell’informativa conclusiva della GdF del 10.6.2014, che vi era prova dell’esistenza di numerose fatture emesse negli anni 2008-2012 da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) per prestazioni di marketing service (per complessivi 2.288.000 Euro).
Tale documentazione dimostrerebbe che i due contratti di web marketing stipulati il 30/1/2007 erano reali e non simulati; il contratto triennale “per acquisti a giornate” non era stato creato a copertura del primo contratto “per acquisti a voli”; la stessa Corte di cassazione ne aveva escluso la fittizieta’, affermandone la regolare ed effettiva esecuzione; la tesi della truffa costruita sul doppio contratto (l’uno vero e l’altro simulato) era rimasta priva “di qualsiasi asserita gravita’ indiziaria”;
– violazione di legge e carenza assoluta di motivazione sotto il profilo dell’oggetto dell’ipotizzata frode: la censura e’ analoga a quella formulata nel ricorso (OMISSIS) cui si rinvia (v. supra p. 4.5.1);
– violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata individuazione dell’utilita’ economica illecitamente conseguita e per assenza di derivazione causale: non era stata individuata alcuna utilita’ conseguita dal ricorrente, ne’ tampoco era stato individuato un profitto di diretta derivazione dalla condotta del medesimo;
– ancora, carenza assoluta di motivazione in ordine all’accertamento del contributo soggettivo che avrebbe dato il (OMISSIS) alla commissione del reato: l’indagato non aveva partecipato ad alcuna trattativa concernente i fatti in questione, di cui si era occupato il vice sindaco, come riferito dallo stesso (OMISSIS), il quale aveva anzi aggiunto che, nell’unica occasione in cui era stato presente, (OMISSIS) aveva manifestato grande disappunto allorche’ la (OMISSIS) s.p.a. si era dichiarata disponibile ad assumere l’onere del pagamento dell’importo di 650.000, attraverso la partecipata (OMISSIS) a fronte di un riequilibrio delle quote societarie di (OMISSIS), non vedendo “di buon occhio il fatto che la Fiera avrebbe guadagnato peso nella compagine sociale di (OMISSIS), attraverso un numero maggiore di azioni, utilizzando dei soldi sostanzialmente pubblici”. Peraltro, il Comune di Rimini non aveva erogato alcun contributo in relazione alla vicenda in esame; dunque, la sua responsabilita’ era stata fondata solo sulla ipotizzata partecipazione dell’indagato al reato associativo;
– violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione relativamente ai pagamenti effettuati con bonifici in data 10.1.2008, 16.4.2008 e 30.9.2008.
4.8 (OMISSIS) deduce: violazione di legge per motivazione inesistente o meramente apparente con riferimento all’individuazione del contributo apportato dall’indagato e al corrispondente elemento soggettivo. Il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di esplicitare le ragioni per le quali aveva ritenuto il coinvolgimento del (OMISSIS), pur in assenza di qualsivoglia “vago e sfumato indizio” di un contributo prestato in proprio o in qualita’ di presidente della Camera di Commercio. In tale ultima veste, egli era rimasto estraneo alla vicenda processuale, sia perche’ il predetto ente non aveva partecipato all’operazione oggetto di contestazione, sia perche’ (OMISSIS) aveva delegato il segretario generale, dott. (OMISSIS), per ogni operativita’ e forma di partecipazione pubblica. La Camera di commercio, poi, era semplice socio di minoranza della spa (OMISSIS) e non aveva in alcun modo contribuito, impiegando proprie risorse finanziarie. Il compendio indiziario presuntivamente sussistente era da considerarsi gracile, se non inesistente, tanto che l’ordinanza impugnata aveva taciuto sulla sua posizione, indistintamente accomunandola a quella degli altri indagati, senza considerare la sua assoluta estraneita’ sia all’erogazione disposta dalla Provincia di Rimini sia alla stipula del contratto tra (OMISSIS) e la (OMISSIS).
4.9 (OMISSIS) deduce carenza assoluta di motivazione in ordine alla sua partecipazione alla commissione del reato, essendo avvenuta la sua elezione quale presidente della Provincia due anni dopo la contestata operazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in tesi di accusa frutto di accordi contrattuali e politici risalenti agli anni 2006-2007, ma che avevano prodotto vincolanti effetti obbligatori nelle annualita’ successive. La mera circostanza che la Provincia di Rimini, durante la presidenza del (OMISSIS), avesse rispettato impegni programmati, deliberati e posti a bilancio dalle precedenti amministrazioni, non poteva costituire indizio di responsabilita’ concorsuale a carico del predetto.
4.10 (OMISSIS) e (OMISSIS) denunziano, inoltre: a) motivazione meramente apparente in relazione alla sussistenza della truffa, con particolare riferimento al danno, che non e’ costituito dalla sola riduzione del patrimonio dell’ente; si deduce che in effetti, nel caso in esame, sussisteva un fine pubblico dell’operazione, vale dire quello della ripresa dei voli di (OMISSIS) sull’aeroporto di (OMISSIS) a vantaggio dell’indotto turistico romagnolo; b) motivazione inesistente in ordine alla dedotta prescrizione del reato nella sua interezza.
4. Il (OMISSIS), dopo aver ripercorso la ricostruzione accusatoria condivisa dal Tribunale cautelare, rimarca l’intrinseca antinomia esistente tra la premessa di siffatta impostazione, id est: la necessita’ di occultamento del, non consentito, contributo, erogato in favore della compagnia aerea, e il comportamento tenuto dall’indagato, consistita nell'”accollo con atti ufficiali al bilancio dell’ente pubblico” della somma occorrente per l’indebito finanziamento (primo motivo).
Con il secondo motivo denunzia l’insussistenza degli estremi materiali del delitto ipotizzato: nessuna attivita’ ingannatoria era stata espletata; nelle deliberazioni prodotte dalla difesa, a sostegno della propria tesi, risultavano correttamente trascritti ” i dati economici precisi ed essenziali dell’operazione di web marketing che, stante all’assunto del Tribunale, sarebbe stata taciuta agli organi della Provincia chiamati ad approvarla” (sic).
Censura, inoltre, il provvedimento impugnato (terzo e quarto motivo) per avere omesso di affrontare nel merito la questione relativa alla corretta qualificazione del finanziamento, indicato quale aiuto di Stato vietato dalle norme Europee, e alla sua riconducibilita’ all’ipotesi tipica di pubblica erogazione di cui all’articolo 640 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che i ricorsi – ad eccezione di quello proposto dall’indagato (OMISSIS) per le ragioni che si diranno- appaiono nel loro complesso quanto meno infondati.
1.1 Va in premessa ricordato che, ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti l’applicazione di misure cautelari reali e’ consentito esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione debbono essere compresi sia gli errores in procedendo o in iudicando, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali – pero’ – da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, rientrando dunque nel concetto di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non i vizi della stessa che possono essere denunciati soltanto tramite il motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e molte altre, tra cui da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).
Occorre aggiungere che in tale quadro referenziale costituisce ius receptum, alla luce di consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, che in tema di riesame di misure cautelari reali il giudice, pur essendogli precluso sia l’accertamento del merito dell’azione penale, sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, e’ chiamato ad operare un attento controllo della ragionevole sussistenza del fumus del reato ipotizzato, controllo da compiersi necessariamente in chiave diacronica nei limiti di apprezzabilita’ sottesi alla peculiare fase dinamica delle indagini preliminari in corso di espletamento. Cio’ comporta che il sindacato giurisdizionale non puo’ esaurirsi in un’indagine meramente astratta e cartolare, ma deve consistere nella verifica, sulla base fattuale del singolo caso concreto e tenendo conto delle concrete emergenze processuali, della plausibile configurabilita’ di un’ipotesi criminosa dotata di riconoscibili valenze ontologiche dal momento che la serieta’ degli indizi costituisce presupposto per l’applicazione della misura cautelare reale (tra le altre: Sez. 5 n. 18078 del 26/1/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 3 n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). Fermo restando che, come ovvio, l’ipotesi di reato, in tutte le sue componenti oggettive, modali e soggettive, e’ destinata ad essere vagliata in modo compiuto nella sede propria della piena cognitio del giudice di merito e che la serieta’ indiziaria non equivale ne’ puo’ equivalere alla gravita’ indiziaria, essendo sufficiente la plausibilita’ di un giudizio prognostico negativo per l’indagato.
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