Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23030.
La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria.
Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23030
Data udienza 7 luglio 2020
Tag/parola chiave: Lavoro – Rapporto di lavoro privato – Retribuzione – Revoca decreto ingiuntivo – Opposizione – Prescrizione presuntiva – Genericità delle doglianze – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17264-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
la Corte di appello di Catania, in (parziale) accoglimento del gravame proposto dalla snc (OMISSIS), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 167/05 emesso dal Tribunale di Catania – sezione distaccata di Mascalucia – e, in riforma della sentenza n. 284/20 del medesimo Tribunale, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) nei confronti della societa’;
a fondamento del decisum, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che:
– l’appello interposto dalla (OMISSIS) snc era ammissibile; la trasformazione della snc in srl, nel corso del giudizio di primo grado, configurava una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, ininfluente ai fini del giudizio, non sussistendo incertezza sull’identificazione della parte impugnante;
– non operava la prescrizione presuntiva; la contestazione del debito era difesa incompatibile con la volonta’ di avvalersi della presunzione di prescrizione;
– nel merito, non vi era prova dell’espletamento dell’opera e dell’entita’ delle prestazioni professionali: nel processo di cognizione, infatti, non avevano valenza la parcella ed il relativo parere di congruita’;
avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione,, (OMISSIS), articolato in tre motivi;
ha resistito con controricorso la (OMISSIS) srl;
la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; il vizio in rubrica e’ prospettato sotto il profilo della “motivazione apparente”, inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
nello specifico, la sentenza impugnata, contraddittoriamente, da un lato, avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva (per aver il debitore ammesso la mancata estinzione dell’obbligazione di pagamento) e, dall’altro, avrebbe poi ritenuto non provato il credito, da parte del creditore;
il motivo e’ infondato;
questa Corte ha precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puo’ parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perche’ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche’ essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento del giudice” (per tutte, Cass., sez.un., n. 22232 del 2016);
tali evenienze non si riscontrano affatto nella sentenza impugnata;
uno e’, infatti, il piano della prescrizione presuntiva che non opera ove il debitore contesti il debito, posto che la deduzione di non dover pagare equivale ad ammissione di mancato pagamento, (v., per tutte, Cass. n. 26986 del 2013: “l’affermazione del debitore in ordine all’insussistenza della obbligazione di pagamento e’ inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa”) altro quello, inalterato, del riparto, tra le parti, degli oneri di allegazione e prova;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la societa’ opponente ha contestato il debito e il debitore che contesta il debito ammette di non averlo estinto (v. Cass. n. 193 del 1995); non ha, invece, ammesso e riconosciuto il credito, come in modo suggestivo, deduce il ricorrente. La linea difensiva adottata se, da un lato, ha fatto perdere alla debitrice la possibilita’ di avvalersi della prescrizione presuntiva, dall’altro, ha imposto al creditore opposto, attore in senso sostanziale, di allegare e provare i fatti costitutivi del credito vantato (v., con specifico riferimento al compenso per crediti professionali, per tutte, Cass. n. 26065 del 2016);
con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – e’ dedotta nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione una prova mai fornita dalla parte (recte: per non aver posto prove fornite dalle parti); la censura investe la statuizione secondo cui le parcelle ed il parere di congruita’ dell’Ordine dei Geometri non avrebbero attestato lo svolgimento delle prestazioni lavorative;
il motivo e’ inammissibile poiche’ le censure non pongono questione di violazione dell’articolo 115 c.p.c. – che viene in rilievo quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti – ma di valutazione (non condivisa) degli elementi di prova offerti;
cio’ posto – e in ogni caso -, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte secondo cui spetta al professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attivita’ asseritamente prestata a favore del cliente, l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entita’ delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che, nell’ordinario giudizio di cognizione, spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista (Cass. n. 26065 cit.);
con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, benche’ proposto dalla (OMISSIS) Snc invece che dalla (OMISSIS) srl;
il motivo e’ infondato;
in via generale, in base alla condivisa giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una societa’ commerciale da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l’estinzione del soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell’atto costitutivo che conferma l’identita’ del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione (v., ex multis, Cass. n. 10332 del 2016; Cass. n.13467 del 2011: “La trasformazione di una societa’ da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorche’ connotato di personalita’ giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria”);
partendo da tali principi, la sentenza impugnata ha giudicato ininfluente che nell’atto introduttivo dell’impugnazione fosse stata indicata come parte appellante la societa’ anteriore alla trasformazione perche’, per un verso, non vi era incertezza sull’identificazione della effettiva parte impugnante e, per altro verso, l’impugnazione era stata proposta da procuratore dotato di ius postulandi, conferito dal legale rappresentante abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della societa’ (trasformata);
la decisione della Corte territoriale, fondata su corrette premesse giuridiche, e’ sorretta dalle suesposte considerazioni che integrano accertamenti in fatto, qui non validamente censurati;
sulla base delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato con le spese liquidate, come in dispositivo, secondo soccombenza;
deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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