Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20533.
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare retroagisce al momento della domanda, solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione, mancando in tal caso un accertamento giudiziale sul trasferimento del bene oggetto della controversia.
Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20533
Data udienza 14 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Contratto preliminare – Esecuzione specifica ex art. 2932 cc – Sentenza ex art. 2932 cc retroagisce al momento della domanda – Esclusione in caso di conciliazione delle parti per assenza dell’accertamento del merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3952/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1140/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), avente ad oggetto la domanda di esecuzione specifica, ex articolo 2932 c.p.c., di un contratto preliminare avente ad oggetto un fabbricato sito in (OMISSIS).
1.1. La domanda giudiziale veniva trascritta in data 21.1.2010.
1.2. (OMISSIS) si costituiva, dichiarando di voler adempiere al preliminare e produceva la copia dell’atto di citazione notificata al suo procuratore speciale (OMISSIS).
1.3. Nel giudizio interveniva (OMISSIS), che con la (OMISSIS) aveva sottoscritto altro contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso immobile, eccependo la nullita’ dell’atto di citazione perche’ la procura rilasciata dalla (OMISSIS) al (OMISSIS) non comprendeva la possibilita’ di quest’ultimo di ricevere le notifiche relative a detto immobile.
1.4. In data 22.7.2010, a seguito della conciliazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
1.5. A seguito della successiva istanza del (OMISSIS), rimasto estraneo al verbale di conciliazione, il Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, con sentenza N. 83/2013, rigettava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ed accoglieva l’eccezione di nullita’ della notifica dell’atto di citazione alla convenuta (OMISSIS), perche’ effettuata al suo procuratore speciale.
1.6. Avverso detta sentenza proponeva appello la (OMISSIS), insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perche’ l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.
1.7. Con successiva sentenza N. 3232/2013, il Tribunale accoglieva la domanda ex articolo 2932 c.c., proposta in separato giudizio da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), relativamente all’obbligo di contrarre derivante dal preliminare del 26.6.2009.
1.8. (OMISSIS) impugnava detta sentenza.
1.9. In entrambi i giudizi, (OMISSIS) si costituiva per resistere all’appello.
1.10. La Corte d’appello di Catania, riuniti gli appelli per connessione soggettiva e pregiudizialita’, con sentenza depositata il 12.11.2015, accoglieva l’appello proposto dalla (OMISSIS), dichiarava l’estinzione del giudizio rgn. 56/2010, rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS) e dichiarava inopponibile al (OMISSIS) il trasferimento a favore della (OMISSIS), compensava tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
1.11. La Corte d’appello rilevava che della nullita’ della notifica dell’atto di citazione, avvenuta nelle mani del procuratore speciale, poteva dolersi soltanto (OMISSIS), che, invece, si era costituita in giudizio, sanandone il vizio. Il (OMISSIS) non era, invece, legittimato ad eccepire la nullita’ di un atto che riguardava il terzo, sicche’ riformava la sentenza di primo grado N. 83/2013, che aveva dichiarato la nullita’ della notifica dell’atto di citazione.
1.12. Risolvendo la questione relativa alla sottoscrizione dei due contratti preliminari, la corte di merito osservava che la trascrizione della domanda giudiziale ha effetto prenotativo ai sensi dell’articolo 2652 c.c., n. 2 e che la sentenza ex articolo 2932 c.c., retroagisce al momento della domanda mentre non ha tali effetti la sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Nella specie, mentre il verbale di conciliazione era stato trascritto il 3.9.2010, la trascrizione della domanda da parte del (OMISSIS) era avvenuta in data 16.2.2010, sicche’ a tale data retroagivano gli effetti prenotativi della trascrizione.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso (OMISSIS), che, in prossimita’ dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa.
2.2. (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte di merito pronunciato oltre i limiti della domanda del (OMISSIS), con la quale era stata chiesta la declaratoria di nullita’ dell’atto di citazione notificato al procuratore speciale di (OMISSIS) mentre invece la corte di merito avrebbe statuito anche in ordine all’inopponibilita’ dell’atto di trasferimento (OMISSIS) – (OMISSIS) nei confronti del detto (OMISSIS). Tale statuizione, oltre che in violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, sarebbe avvenuta in violazione del divieto di proposizione di nuove domande in appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 99, 112, 345 c.p.c. e articolo 2652 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il (OMISSIS) non avrebbe mai chiesto una pronuncia sull’inopponibilita’ nei suoi confronti del trasferimento in favore di (OMISSIS) sicche’ la corte di merito avrebbe dovuto statuire unicamente in ordine all’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Nell’ambito del medesimo motivo, si censura l’erronea e contraddittoria decisione della corte di merito sulla perdita di efficacia dell’effetto prenotativo del verbale di conciliazione in quanto i precedenti richiamati si riferirebbero non al contratto preliminare ma al contratto definitivo ed al reclamo fallimentare.
2.1. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
2.2. (OMISSIS) aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale in relazione al contratto preliminare concluso con (OMISSIS).
2.3. L’oggetto dell’appello proposto dalla (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa N. 323/2013 era relativo al suo obbligo di trasferimento del bene a (OMISSIS), in adempimento del contratto preliminare del 26.6.2009 avente ad oggetto il medesimo bene.
2.4. L’accoglimento dell’appello della (OMISSIS) e la conseguente validita’ del verbale di conciliazione concluso con la (OMISSIS), investiva il 19 giudice d’appello dell’ulteriore profilo del trasferimento del medesimo bene al (OMISSIS), censurato dall’appello proposto dalla (OMISSIS). Posta la validita’ del contratto preliminare concluso tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), la corte distrettuale era tenuta, anche per l’effetto devolutivo del giudizio d’appello, a verificare la possibilita’ di disporre il trasferimento del bene a mezzo della sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c.. Per stabilire a chi dovesse essere trasferito l’immobile, oggetto di due distinti contratti, e’ stato correttamente applicato l’articolo 2652 c.p.c., n. 2, sull’efficacia prenotativa della trascrizione della sentenza.
2.5.Ne consegue che il ricorso all’articolo 2652 c.c., era funzionale alla decisione sulla domanda ex articolo 2932 c.c., proposta dal (OMISSIS) ed ai motivi d’appello avverso la sentenza di primo grado, impugnata dalla (OMISSIS).
2.7. A tal fine, la corte distrettuale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di trascrizione della domanda giudiziale, mentre la sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., retroagisce al momento della domanda, non ha tali effetti la sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione, mancando un accertamento giudiziale sul punto (cosi’, specificamente, la pronuncia 5/03/2014, n. 5102, ed in senso conforme, la successiva sentenza 11/2/1999, n. 11633 ha statuito che l’opponibilita’ della trascrizione di una domanda giudiziale di adempimento in forma specifica ex articolo 2932, e’ condizionata alla emanazione di una sentenza che, in accoglimento dell’istanza, tenga luogo del negozio non concluso dichiarando trasferito il bene oggetto della controversia, con la conseguenza che, ove le parti abbiano, in corso di giudizio, amichevolmente stipulato il contratto definitivo, rinunciando, per l’effetto, alla lite, l’originaria trascrizione resta priva di effetti).
2.8. Nella specie, mentre il verbale di conciliazione era stato trascritto il 3.9.2010, la trascrizione della domanda da parte del (OMISSIS) era avvenuta in data 16.2.2010, sicche’ a tale data retroagivano gli effetti prenotativi della stessa.
3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 99, 112, 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, nonostante la ricorrente fosse vittoriosa in relazione alla domanda proposta dal (OMISSIS) di nullita’ della notifica dell’atto di citazione alla (OMISSIS).
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
3.2. Ai sensi dell’articolo 92, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, applicabile ratione temporis, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese in caso di soccombenza reciproca o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
3.3. Nella specie, la Corte del merito, a base della disposta compensazione, ha rilevato non solo il profilo della soccombenza reciproca, ma ha anche dato atto della complessita’ delle vicende processuali trattate, e su detto argomento la ricorrente non ha fatto valere alcuna censura.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
4.2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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