La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4451.

La massima estrapolata:

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua “ratio” sul piano del sinallagma genetico.

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in base al principio generale disposto dall’art. 1467 c.c.,. L’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico. Il contratto di transazione a causa “mista” seguendo il modello delineato dall’art. 1965, comma 2 sommerebbe una parte transattiva e una parte non transattiva che coincide, nella fattispecie in oggetto, col preliminare di cessione delle quote sociali.

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4451

Data udienza 22 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1732/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio di quest’ultimo al (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) al (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, n. 274, depositata il 25 ottobre 2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARBONE Enrico nell’udienza pubblica del 22 novembre 2019;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), e l’Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Sui contrasti amministrativi e proprietari interni alla (OMISSIS) s.r.l., gestrice dell’ (OMISSIS)” di (OMISSIS), si innestava in data 29 ottobre 2010 la stipula di un negozio, titolato “preliminare di vendita di quote sociali a scopo transattivo”, col quale, tra l’altro, il socio (OMISSIS) assumeva l’obbligo di acquistare le quote di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il complessivo prezzo di Euro 8.500.000,00.
Adito da questi ultimi, il Tribunale di Trento disponeva il trasferimento delle quote societarie e il pagamento del saldo-prezzo in esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c., nel contempo respingendo la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) per la risoluzione del preliminare da eccessiva onerosita’ sopravvenuta.
La tesi esposta da (OMISSIS), e disattesa dal primo giudice, qualifica il negozio del 29 ottobre 2010 come transazione c.d. mista, nella quale il preliminare di cessione delle quote esprimerebbe una causa autonoma rispetto alla causa transattiva dei patti endosocietari (questi ultimi necessariamente estesi agli altri soci, (OMISSIS) e (OMISSIS)); solo in ragione dell’autonoma causa non transattiva, il preliminare di cessione delle quote sarebbe risolubile per eccessiva onerosita’ sopravvenuta, determinata dall’imprevedibile crollo dei valori immobiliari e dei livelli di redditivita’ dell” (OMISSIS)”, in uno all’inattesa lievitazione dei costi di gestione.
Soccombente anche in appello, (OMISSIS) ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d’appello omesso di decidere sul capo di gravame inerente la clausola n. 9 del contratto del 29 ottobre 2010, nonostante questa evidenziasse l’autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio.
In subordine, il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame della clausola n. 9, nella prospettiva dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., per aver il giudice d’appello interpretato il contratto del 29 ottobre 2010 su basi formalistiche e ignorando la clausola n. 9, nonostante questa evidenziasse l’autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio.
2. La controversia ruota attorno al tema della risolubilita’ della transazione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta, tema che, pur godendo di una sua classicita’ presso la dottrina, ha avuto poche occasioni di emersione in giurisprudenza.
La legge stabilisce l’irrescindibilita’ della transazione per causa di lesione (articolo 1970 c.c.) e l’irresolubilita’ per inadempimento della transazione novativa (articolo 1976 c.c.), ma non anche l’irresolubilita’ della transazione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta.
Una linea dottrinale esclude la risolubilita’ della transazione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta poiche’ qualifica la transazione come contratto aleatorio, si’ da riportarla alla generale irresolubilita’ per eccessiva onerosita’ sopravvenuta dei contratti aleatori (articolo 1469 c.c.).
Seppur autorevole, questa posizione e’ isolata in letteratura, e negletta dalla giurisprudenza di legittimita’.
Per la sua natura commutativa, e non aleatoria, la transazione e’ considerata soggetta al principio generale di risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta (Cass. 14 aprile 1956, n. 1105).
L’irresolubilita’ della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’articolo 1976 c.c., quale eccezione al principio generale di risolubilita’ dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale, e’ ritenuta inestensibile all’eccessiva onerosita’, oltre che all’impossibilita’ sopravvenuta e alla presupposizione (Cass. 28 agosto 1993, n. 9125).
La commutativita’ della transazione puo’ dirsi ormai acquisita, sorretta dalla “reciprocita’ delle concessioni” che l’articolo 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo, sicche’, se ancora si dibatte, come per la revocatoria fallimentare da notevole sproporzione, non si dibatte piu’ sull’aleatorieta’ o la commutativita’ della transazione, ma unicamente sui parametri oggettivi del giudizio commutativo (Cass. 20 marzo 1976, n. 1016; Cass. 15 luglio 1982, n. 4141; Cass. 27 giugno 2001, n. 8808; Cass. 21 novembre 2013, n. 26124; Cass. 13 settembre 2017, n. 21279).
3. In base alla natura commutativa del rapporto tra aliquid datum e aliquid retentum, considerata inoltre la valenza sistematica della risoluzione per alterazione funzionale del sinallagma, puo’ enunciarsi il seguente principio di diritto: “la transazione ad esecuzione differita e’ suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’articolo 1467 c.c., in quanto l’irresolubilita’ della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’articolo 1976 c.c. e’ limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilita’ della transazione per causa di lesione, sancita dall’articolo 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico”.
4. Ciascuno dei motivi nei quali si articola l’odierno ricorso evidenzia una specifica ragione di infondatezza.
4.1. Nel denunciare un’omissione di pronuncia su un capo di gravame inerente la natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, il primo motivo trascura che il giudice d’appello ha qualificato viceversa in senso transattivo l’intero negozio del 29 ottobre 2010, sicche’ non di omessa pronuncia si tratta, bensi’ di rigetto implicito (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).
4.2. Nel denunciare l’omesso esame di una clausola pattizia, a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo motivo trascura che il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne l’omesso esame di elementi fattuali, non di elementi interpretativi (Cass. 8 marzo 2017, n. 5795; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).
4.3. Nel denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, il terzo motivo trascura che la ricostruzione ermeneutica del giudice d’appello, lungi dall’essersi arrestata sul piano testuale del negozio (locuzioni “a scopo transattivo” e “a titolo transattivo” riferite alla cessione delle quote), ne ha vagliato l’assetto sostanziale complessivo (in punto di garanzia della cessione e determinazione del prezzo), sicche’ la censura si risolve nell’offerta di un’esegesi soggettivamente “migliore”, il che eccede i margini del sindacato di cassazione sull’interpretazione dei contratti (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254).
5. A monte, l’impianto stesso del ricorso e’ privo di decisivita’, in quanto focalizzato sulla natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, profilo qualificatorio irrilevante agli effetti della risolubilita’ del negozio per eccessiva onerosita’ sopravvenuta.
Nella sua impostazione complessiva, e nei singoli motivi in cui si articola, il ricorso e’ proteso a dimostrare che il negozio del 29 ottobre 2010 sia una transazione c.d. mista, la quale, sul modello delineato dall’articolo 1965 c.c., comma 2, sommerebbe una parte transattiva (quella endosocietaria definita dalla clausola n. 9) e una parte non transattiva, appunto coincidente col preliminare di cessione delle quote.
Tuttavia, in base all’enunciato principio di diritto (supra, § 3), che il preliminare di cessione delle quote abbia o meno natura transattiva avrebbe potuto rilevare ove si fosse qui discusso della sua rescissione per lesione o della sua risoluzione per inadempimento, e invece non rileva affatto, poiche’ qui si discute della risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta.
6. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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